CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 09111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la difesa, nalla persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 19 gennaio 2024 la Corte di Assise di Palermo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al delitto di omicidio premeditato (nonché detenzione e porto abusivo dell’arma utilizzata) commesso in Palermo il 30 giugno del 2022 (intorno alle 8 del mattino sulla pubblica via) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Giova precisare, quanto ai profili ricostruttivi, che sul fatto omicidiario l’imputato ha reso confessione (già in sede di indagini preliminari, al momento della costituzione avvenuta a cinque giorni di distanza dal fatto). Non vi è contestazione circa l’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della condotta materiale che ha cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Come si vedrà, ad essere contestata è la ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione, in una con altri profili relativi al trattamento sanzionatorio. In particolare, va ricordato che il fatto di sangue è stato ripreso da telecamere, essendo accaduto lungo la pubblica via. Ciò ha consentito sin dal primo momento di orientare le indagini verso la persona del [OSCURATO:PERSONA] come colui che, a bordo di uno scooter scuro, aveva seguito la vittima per poi esplodere i cinque colpi di arma da fuoco risultati letali. Dopo aver esploso i colpi lo scooter si allontanava e si dirigeva in un vicolo da cui si accede esclusivamente al terreno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (terreno da cui era uscito circa due ore prima). La vittima, [OSCURATO:PERSONA], per acquisizioni investigative anch’esse incontestate, risulta essere esponente di rilievo della famiglia mafiosa ‘reggente’ di [OSCURATO:PERSONA], in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la genesi del delitto viene identificata nel «forte rimprovero» che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto, per il furto di un motociclo di un soggetto vicino alla famiglia mafiosa, a [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Di tale vicenda vi è un primo riferimento in una captazione ambientale di una conversazione avvenuta il giorno successivo al fatto nella abitazione della vittima (una volta identificato l’assassino in [OSCURATO:PERSONA], detto u siccu, si compie riferimento alla vicenda e al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva malmenato il giovane [OSCURATO:PERSONA], e si commenta .. u siccu non se l’è calata..). Un secondo riferimento è nella conversazione oggetto di captazione in data 7 luglio 2022, riportata per esteso a pag.35 della decisione di primo grado. Secondo i giudici del merito i congiunti della vittima fanno riferimento a quanto accaduto il 23 giugno. In tale dimensione si ritiene che tale episodio sia quello documentato in un video che aveva ripreso in data 23 giugno 2022 alle ore 11.40 (sette giorni prima del delitto) un incontro alquanto animato proprio tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i due figli di costui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un cortile, con restituzione di un ciclomotore rubato. Nelle dichiarazioni confessorie il [OSCURATO:PERSONA] non fornisce dettagli precisi sulle ragioni del gesto (.. abbiamo avuto una lite qualche mese fa e l’ho ucciso così.. per un incidente che abbiamo avuto nel quartiere, io ero con il mio motore, lui con il suo..). 2. Secondo la Corte di primo grado, quanto alla aggravante della premeditazione, non vi è dubbio circa la correlazione tra quanto accaduto il 23 giugno (rimprovero rivolto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e restituzione del mezzo rubato) e quanto accaduto sette giorni dopo, con piena sussistenza dell’aggravante in parola. Si evidenzia che il ruolo mafioso svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] era proprio quello di «governare» il contesto malavitoso e tuttavia la vicenda ha scatenato la reazione del [OSCURATO:PERSONA]. Vi è pertanto tanto l’elemento cronologico che quello ideologico, caratterizzanti il profilo della aggravante. Del resto, si afferma, il [OSCURATO:PERSONA] era ben conscio della notevole caratura mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA] e nonostante questo agisce, il che ulteriormente rafforza la tesi di un movente personale particolarmente forte. Viene, inoltra, respinta la tesi difensiva in punto di ricorrenza della circostanza attenuante della provocazione, così come delle attenuanti generiche (nessuna effettiva utilità è derivata dalla scarna confessione). 3. La Corte di Assise d’Appello, con decisione emessa in data 5 febbraio 2025 ha confermato la prima sentenza. Quanto alla circostanza aggravante della premeditazione, se ne conferma la sussistenza. Si ritiene logicamente ricostruita la genesi della determinazione criminosa nell’episodio del 23 giugno, come apprezzato in primo grado. Al supporto video si uniscono i commenti dei familiari della vittima in momenti immediatamente successivi al fatto, ritenuti altamente significativi. Inoltre si evidenzia che proprio nei giorni successivi al litigio del 23 giugno il [OSCURATO:PERSONA] viene più volte indentificato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] o presso il terreno di costui, fatto indicativo della preparazione della fase esecutiva del delitto (si tratta del luogo che ha rappresentato la base logistica per eseguire l’omicidio, come è stato evidenziato già nella decisione di primo grado). Vengono respinti i motivi di appello, anche in tema di diniego della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce – con più argomenti – vizio di motivazione della sentenza in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Secondo la difesa la tesi sposata dalle due decisioni di merito non sarebbe supportata da evidenze tali da superare il ragionevole dubbio. In realtà dalla attività istruttoria sarebbe emersa una realtà in larga misura diversa. L’imputato avrebbe maturato il proposito criminoso durante la notte antecedente al delitto in ragione di una forte preoccupazione insorta per la stessa incolumità del figlio [OSCURATO:PERSONA]. In particolare si evidenzia che da una conversazione registrata in data 5 luglio 2022 – ingiustamente sottovalutata dal Collegio di secondo grado - era emerso che anche in epoca posteriore al 23 giugno vi era stato un nuovo ‘rimprovero’ portato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in modo ancor più veemente e con minacce di morte. Da qui lo stato di agitazione dell’imputato che si sarebbe manifestato durante la notte che ha preceduto l’evento. Si sostiene inoltre che anche le modalità esecutive depongono per una certa improvvisazione, posto che se vi fosse stata una pianificazione accurata il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evitato di commettere il delitto nei pressi non soltanto della abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ma anche della propria. Ciò in effetti ha determinato anche la immediata identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come autore del delitto. Vi è stata, dunque, mera preordinazione ma non premeditazione. Ancora, si reputa fuorviante l’approccio tenuto dalla Corte di secondo grado in riferimento ai contenuti dichiarativi resi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio (nella parte in cui si indicava la causale in un incidente avvenuto circa un mese prima con conseguente litigio): una volta affermata la inattendibilità di simile dichiarazione non si poteva affermare (come è stato fatto) che anche questa dichiarazione era indicativa della premeditazione. Anche la valorizzazione dell’incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e la sottolineatura della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della ‘caratura mafiosa’ dell’[OSCURATO:PERSONA] vengono ritenuti dalla difesa spunti di illogicità rispetto al tema della premeditazione. In sintesi, secondo la difesa, seppur vi sono elementi che collocano una verosimile insorgenza del proposito criminoso durante la notte che precede il fatto ciò non sarebbe – in ogni caso – sufficiente ad integrare la circostanza aggravante della premeditazione. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. Si era sostenuta da parte della difesa la ricorrenza della attenuante, quantomeno nella forma dell’accumulo, tesi che si basava su evidenze istruttorie (il pericolo per la stessa incolumità del figlio [OSCURATO:PERSONA]) che sono state illogicamente svalutate dalla Corte di secondo grado. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di secondo grado avrebbe basato il diniego esclusivamente sulla valorizzazione della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato, senza tener conto della ‘pressione esterna’ correlata alla caratura criminale dell’ [OSCURATO:PERSONA] e al pericolo da costui rappresentato per la incolumità di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un aspetto che andava apprezzato quantomeno al fine di offrire una risposta sanzionatoria maggiormente individualizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è infondato. In premessa va affermato che per pacifico approdo interpretativo di questa Corte di legittimità la verifica probatoria eseguita in sede di merito - secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio – deve ritenersi comprensiva del fondamento in fatto delle circostanze aggravanti. Si tratta di una affermazione che risale a Sez. I, n. 14638 del 09/01/2014, Romero, Rv. 262145 – 01 secondo cui il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio, posteriormente ripresa tra le altre da Sez. I n. 27050 del 9.5.2017, Rv 270616 – 01 e da Sez. III n. 27450 del 29.4.2022, Rv 283351 – 02. Tale affermazione, peraltro, non risulta in alcun modo contraddetta dai contenuti delle decisioni di merito, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. La sentenza impugnata in punto di premeditazione ricostruisce – per il vero – senza alcun vizio logico sia la insorgenza del proposito criminoso che la sua persistenza, ovviamente sulla base di indicatori logici, trattandosi di un fenomeno interiore di «particolare intensità» dell’elemento psicologico del reato. La prova per indicatori logici non si pone in contrasto con il principio del ragionevole dubbio, posto che la convergenza e lo spessore degli indizi consente di ritenere prive di fondamento processuale le ipotesi alternative di esplicazione del fatto, che restano confinate nella pura astrazione. In particolare, nessun vizio può rilevarsi in questa sede quanto alla – ritenuta - intima correlazione tra gli accadimenti del 23 giugno (restituzione al proprietario del motociclo rubato da [OSCURATO:PERSONA] con brusco rimprovero di costui da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]) e il delitto di omicidio avvenuto il 30 giugno. Si tratta, infatti, del «primo pensiero» espresso dai familiari della vittima circa la causale dell’omicidio, una volta che si era diffusa la voce della identità del suo autore nella persona di [OSCURATO:PERSONA] ( .. u siccu non se l’è calata..), aspetto che è stato posto a fondamento del percorso ricostruttivo della causale del delitto sin dalla decisione di primo grado in modo pienamente logico. Ciò perché la inclusione degli stretti congiunti nel contesto operativo della famiglia mafiosa – aspetto ripreso dalla stessa difesa nell’atto di ricorso – è garanzia di affidabilità del ragionamento che ricollega la morte dell’[OSCURATO:PERSONA] a qualcosa che u siccu ha percepito come una offesa. Ed è lo stesso ragionamento difensivo – che in modo condivisibile evidenzia la pericolosità della condizione vissuta da [OSCURATO:PERSONA], così come taccia di assoluta inaffidabilità la dichiarazione resa dall’imputato in sede di interrogatorio in punto di causale – a confermare che il percorso seguito in sede di merito non ha alcuna ragionevole obiezione in fatto. Se la matrice è rappresentata dall’episodio del 23 giugno (aspetto cui la difesa del ricorrente unisce altri possibili rimproveri successivi) è del tutto corretto sul piano logico dedurre che la pianificazione della risposta omicidiaria abbia preso le mosse da tale episodio, con piena dimostrazione del dato cronologico. Inoltre va rilevato che la difesa non contesta un aspetto che è di sicura importanza, per come valutato in sede di merito, rappresentato dai frequenti contatti – sin dal 23 giugno – tra il [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] (da cui verrà aiutato a disfarsi del mezzo utilizzato per commettere il delitto). Si tratta di un punto che in modo non illogico è stato ritenuto espressivo della persistenza di un proposito criminoso che si è dipanato nel tempo attraverso una ampia pianificazione dell’agguato e delle sue modalità (luogo di occultamento del mezzo, fornitura dell’arma, controllo degli spostamenti abituali della vittima). In ciò la decisione impugnata ha fatto una congrua e motivata applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. I, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01). In modo del tutto coerente con le evidenze acquisite i giudici del merito hanno, dunque, ritenuto che anche le modalità organizzative del delitto, che hanno reso necessario un supporto logistico offerto da terzi, siano state indicative della esistenza e persistenza della determinazione omicidiaria nel corso del tempo. Del resto, come si è detto, la tesi difensiva pure si inserisce nel canale della rilevanza causale del rimprovero portato dalla vittima a [OSCURATO:PERSONA] ma ne amplifica la valenza per pretesi accadimenti successivi che avrebbero determinato la percezione, in [OSCURATO:PERSONA], del rischio morte del proprio figlio. Si tratta di una tesi non accoglibile in questa sede sia perché trascinerebbe questa Corte in un riesame di segmenti del fatto, sia perché risulta del tutto logico ritenere, così come è avvenuto in sede di merito, che gli ulteriori episodi di conflitto – pur se avvenuti – avrebbero esclusivamente rafforzato un proposito criminoso già insorto, essendo del tutto arbitraria l’ipotesi di una ritardata deliberazione omicidiaria posta a ridosso del fatto. Il motivo va dunque respinto. 3. Secondo e terzo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza. Nessun vizio logico né giuridico è rilevabile nelle compiute argomentazioni espresse nella decisione impugnata in punto di dinego della circostanza attenuante della provocazione e di attenuanti generiche. Quanto al tema della pretesa rilevanza della condotta ‘ingiusta’ tenuta dalla vittima, è evidente che la condizione di comune illiceità del comportamento (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rende in ogni caso non tutelabile la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le cui condotte si sono manifestate in un contesto di sfida che poneva l’agente in una condizione di consapevole pericolo. Non vi è pertanto alcuna possibile attenuazione della condotta omicidiaria tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, quanto alle doglianze in tema di attenuanti generiche la valutazione di estrema gravità del fatto e di negativa personalità dell’imputato non presta il fianco ad alcuna