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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07791/2024

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – estinzione N.12565/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 2541/27/19, depositata in data 23 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2012 per IVA e imposte dirette; che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e quindi in esenzione IVA, non potendosi corrispondere l’IVA sull’accisa non versata; che la CTP di Foggia ha rigettato il ricorso; che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 23 settembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] che con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve farsi applicazione della disciplina delvigente art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022), secondo la quale la rinuncia deve essere comunicata alla controparte; N.12565/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino che deve, tuttavia, essere rilevato che l’istanza di rinuncia al ricorso è stata comunicata a mezzo PEC al controricorrente, dovendosi ritenere tale comunicazione equipollente a quella prevista dall’art. 390 cod. proc. civ.; che in caso di estinzione le spese restato a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – estinzione N.12565/20 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 2541/27/19, depositata in data 23 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2012 per IVA e imposte dirette; che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e quindi in esenzione IVA, non potendosi corrispondere l’IVA sull’accisa non versata; che la CTP di Foggia ha rigettato il ricorso; che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 23 settembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] che con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve farsi applicazione della disciplina delvigente art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022), secondo la quale la rinuncia deve essere comunicata alla controparte; N.12565/20 R.G. Est. F. D’Aquino che deve, tuttavia, essere rilevato che l’istanza di rinuncia al ricorso è stata comunicata a mezzo PEC al controricorrente, dovendosi ritenere tale comunicazione equipollente a quella prevista dall’art. 390 cod. proc. civ.; che in caso di estinzione le spese restato a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte di
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