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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 05300/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14 maggio 2024 la Corte di Appello di Bari ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP del Tribunale di Foggia.

Per effetto di dette decisioni [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del delitto di tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto del 2023.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, la motivazione espressa nella decisione impugnata risulta conforme al prevalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità e si basa su un congruo apprezzamento dei fatti, sicchè la doglianza tende ad ottenere una non consentita rivalutazione della cornice fattuale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna deAcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14 maggio 2024 la Corte di Appello di Bari ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal GUP del Tribunale di Foggia. Per effetto di dette decisioni [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del delitto di tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto del 2023. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la motivazione espressa nella decisione impugnata risulta conforme al prevalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità e si basa su un congruo apprezzamento dei fatti, sicchè la doglianza tende ad ottenere una non consentita rivalutazione della cornice fattuale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna deAcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris