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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10280/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.p.A.), in personadei rispettivi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dagli avv.tidigitale ex lege;- ricorrenti -controtutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.2102/2022, depositata il 15/6/2022.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, inpersona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.1.

Con sentenza resa in data 15/6/2022, la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e daMediaset s.p.a. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eKatherine [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalle societàconvenuti, dei reati di appropriazione indebita asseritamente commessi aidanni delle società attrici o, in subordine, a causa dei corrispondenticomportamenti civilmente illeciti, ai sensi dell’art. 2043 c.c..2.

Secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diMediaset s.p.a., l’Agrama, agendo attraverso lo schermo di società esterea lui riconducibili (quale, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA], formalmentegestita, come altre, dalle convenute di nazionalità cinese), dopo averacquistato i diritti di sfruttamento televisivo di talune operecinematografiche prodotte dalle principali majors americane, li avrebbesuccessivamente rivenduti alle società attrici, facendo pagare a questeultime prezzi artificiosamente gonfiati, così conseguendo un ingiustoprofitto calcolato nella misura di circa 100 milioni di dollari americani.La dimensione illecita di tale attività, in particolare, sarebbe consistita,secondo le indicazioni delle società attrici, nello sfruttamento, da partedell’Agrama, della propria posizione di intermediario fittizio delle societàche avevano da ultimo operato l’acquisto dei ridetti diritti di sfruttamentotelevisivo, impossessandosi, in tal modo, di somme di danaro cheNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026avrebbero dovuto considerarsi di diretta pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]Al riguardo, queste ultime avevano evidenziato come i convenutifossero stati tratti dinanzi al giudice penale per rispondere dei reati diappropriazione indebita (così da ultimo qualificati anche nei confronti delleconvenute cinesi), risultandone tuttavia prosciolti, poiché, pur essendostata accertata l’effettiva commissione delle appropriazioni ad essicontestate, i reati erano risultati estinti per intervenuta prescrizione.3.

A seguito di tale esito del procedimento penale, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno esercitato l’azione civile per ilrisarcimento dei danni connessi alle appropriazioni indebite contestate acarico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o,in subordine, ai corrispondenti comportamenti civilmente illeciti, ai sensidell’art. 2043 c.c.4.

Come in precedenza anticipato, il Tribunale di Milano ha rigettatotale pretesa risarcitoria ritenendo prescritta l’azione civile di dannofondata sull’art. 2043 c.c., non potendo nella specie applicarsi il più lungoperiodo di prescrizione eventualmente connesso alla commissione dei reatidi appropriazione indebita da parte dei convenuti.Al riguardo, il primo giudice, dopo aver escluso l’operatività delvincolo, in sede civile, del giudicato penale (non essendo stati i convenutiassolti nel merito, bensì prosciolti per l’intervenuta estinzione del reato acausa della prescrizione), ha rilevato come dovesse escludersi nel meritol’effettiva commissione, da parte dei convenuti, dei reati di appropriazioneindebita agli stessi contestati, così come di ogni altra diversa fattispecie direato, con la conseguente impossibilità di individuare le premesse perl’applicazione di un diverso termine di prescrizione più lungo di quelloquinquennale applicabile in relazione all’illecito ex art. 2043 c.c., nellaspecie interamente decorso.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/20265.

Nel decidere sull’appello proposto dalle odierne società ricorrenti, laCorte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primogiudice, tanto nella parte in cui aveva escluso l’operatività del vincolo, insede civile, del giudicato penale di prescrizione, quanto nella parte in cuiaveva escluso l’effettiva commissione, da parte dei convenuti, dei reatiloro contestati, tanto essendo rimasto adeguatamente comprovato sullabase del lungo, ampio e articolato esame degli elementi istruttoricomplessivamente acquisiti e analiticamente richiamati in motivazione.6.

Ciò posto, dovendo altresì escludersi la configurabilità di altreipotesi di reato, la Corte territoriale ha altresì escluso la riconoscibilità diqualsivoglia forma di responsabilità extracontrattuale dei convenutinell’acquisto e nella successiva rivendita dei diritti televisivi alle societàoriginarie attrici nel periodo oggetto di giudizio (dal 1999 al 2005), con laconseguente complessiva correttezza della decisione di rigetto delladomanda risarcitoria dalle stesse attrici originariamente proposta.7.

Avverso la sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e MFE-MediaforeuropeN.V. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propongono ricorso per cassazione sulla base disette motivi di impugnazione.8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato le conclusioni per iscritto, invocando la pronuncia del rigetto delricorso.10.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 651 c.p.p. e2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appelloerroneamente negato alcuna irretrattabilità al giudicato penaleNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026pronunciato in relazione ai reati di appropriazione indebita contestati acarico delle controparti; giudicato che avrebbe dovuto ritenersi vincolanteper il giudice civile nonostante il giudice penale avesse dichiarato ilproscioglimento degli imputati per l’intervenuta prescrizione.Lamentano, le ricorrenti, l’erroneità della decisione impugnata nellaparte in cui avrebbe ignorato l'accertamento dei fatti contenuto nellesentenze penali irrevocabili del caso ‘Mediatrade’; in breve, sebbene ilprocesso penale si fosse concluso con la declaratoria della prescrizione deireati contestati a carico degli imputati, la motivazione della sentenza diproscioglimento di questi ultimi conteneva in ogni caso l'accertamentoirrevocabile della sussistenza di un sistema di frode ascrivibile alle odiernecontroparti e la commissione dell’appropriazione indebita aggravatacontestata nei relativi confronti, sicché il giudice civile non avrebbe potutodiscostarsi da tale accertamento materiale già operato in quella sede.2.

Il motivo è infondato.3.

Osserva il Collegio come la Corte territoriale, nel negare alcunaefficacia in sede civile al giudicato penale pronunciato in relazione ai reatidi appropriazione indebita contestati a carico delle controparti delleodierne società ricorrenti, si sia correttamente allineata al consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità (i cui presuppostiargomentativi appaiono a questo Collegio integralmente condivisibili esuscettibili d’essere riproposti in questa sede nella loro interezza, al fine diassicurarne continuità), ai sensi del quale, in tema di giudicato, ladisposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt.651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principiodell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è,pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione(per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputatonon lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento diNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguitoa dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativoper le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di nondoversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistianon hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudicepenale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovutoaccertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nelcaso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementidi prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamenterivalutare il fatto in contestazione (cfr. Sez.

U, sentenza n. 1768 del26/1/2011, Rv. 616366 – 01; conf.

Sez.

L, sentenza n. 21299 del9/10/2014, Rv. 632927 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 16422 del 12/6/2024,Rv. 671370 - 01).Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la questione dilegittimità costituzionale sul punto sollevata dalle odierne società ricorrentidebba ritenersi carente del requisito della non manifesta infondatezza,apparendo, da un lato, del tutto ragionevole l’esclusione dell’efficaciaextrapenale vincolante in capo a una pronuncia del giudice penale (comequella concernente l’intervenuta prescrizione del reato) in relazione allaquale deve di principio escludersi l’avvenuta conduzione di alcuna indaginefunditus circa l’eventuale responsabilità dell’imputato per i fatti allo stessoaddebitati e, dall’altro, la radicale eterogeneità, rispetto alla sentenzaall’art. 651-bis c.p.c., concernente il carattere minimamente offensivo delfatto penalmente accertato (cfr. l’art. 131-bis c.p.), per l’evidentepreliminare acquisizione, in tale ultima ipotesi, proprio di quel completoaccertamento di merito («in seguito a dibattimento») circa la riconosciutapiena responsabilità dell’imputato in ordine alla commissione dei fatti allostesso ascritti.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/20264.

Con il secondo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d’appello omesso di esaminarealcuni fatti storici decisivi e controversi, che, là dove tenuti presenti,avrebbero condotto a una diversa decisione.Si dolgono, le ricorrenti, dell’avvenuta mancata considerazione, daparte della Corte territoriale, delle prove documentali e testimonialianaliticamente richiamate in ricorso, nel loro complesso tali da dimostrarela natura illecita dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e taluni dirigenti infedelidel gruppo [OSCURATO:SOCIETA], con particolare riguardo all’omessa valutazione, adopera dei giudici a quo, dei pagamenti palesemente sproporzionati (edeffettuati in modo ‘a dir poco occulto’), da parte di Agrama, sui conti esteridi detti dipendenti infedeli, nonché con riguardo alla prova che talipagamenti fossero il ‘corrispettivo’ per l'inserimento di Agrama nellacatena di acquisto dei diritti al solo scopo di gonfiare i prezzi per l’acquistodei diritti televisivi.5.

Il motivo è inammissibile.6.

Osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione consolidatasinella giurisprudenza di legittimità, il testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., se daun lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità aisoli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazioneapparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o allamotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiamala Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte delgiudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli attiprocessuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituitooggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendoNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri lafattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame,avendo le società ricorrenti propriamente trascurato di circostanziareadeguatamente gli aspetti dell'asserita decisività della mancataconsiderazione, da parte della Corte territoriale, delle occorrenze di fattoasseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (inipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia.Osserva pertanto il Collegio come, attraverso la censura in esame, lericorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti dicausa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti diun'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questasede di legittimità.7.

Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 646 c.p. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello erroneamente giudicato suifatti di causa, escludendo il reato di appropriazione indebita in base adelementi estranei alla fattispecie incriminatrice penale o, comunque, maldelimitati.Osservano, in particolare, le ricorrenti come la Corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la commissione del reato di appropriazioneindebita ad opera delle controparti, sul presupposto della mancataintegrazione del requisito del possesso del denaro di cui queste ultime sisarebbero illecitamente appropriate, tenuto conto che le società ricorrentiavevano effettivamente acquistato i diritti televisivi.Ciò posto, le odierne istanti sottolineano come il reato commesso dallecontroparti (e il conseguente danno civile subito dalle ricorrenti) sarebbeNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026consistito nel ‘differenziale’ sul prezzo negoziato, in quanto il denaro uscitodalle casse del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] per pagare il sovrapprezzo fittizio, inquanto di fatto ‘controllato’ dai complici delle controparti interni al gruppoMediaset, era stato illegalmente sottratto al relativo patrimonio per finirenelle tasche di Agrama e dei suoi complici.8.

Il motivo è inammissibile.9.

Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, le società ricorrenti si siano ancora una volta limitate aprospettare una diversa ricostruzione interpretativa del significato delleprove acquisite e dei fatti di causa, sostenendo che il ‘differenziale’ sulprezzo corrisposto dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisto dei diritti televisivi inesame fosse stato sempre illecitamente ‘controllato’ dai propri dirigentiinfedeli, i quali, avrebbero, dapprima negoziato il prezzo ‘gonfiato’(consentendo ad Agrama di ottenere l’illecito ‘differenziale’) e, dall’altro,ottenuto il (parziale) ritorno di tale illecito sovrapprezzo.Com’è evidente, si tratta di una rilettura nel merito dei fatti di causa edelle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità, nulla impedendo di ritenere ugualmente legittima (bensì,eventualmente, criticabile nel merito) la ricostruzione fatta propria dallaCorte territoriale e dal giudice di primo grado, i quali hanno viceversaritenuto insussistente alcun sovrapprezzo per l’acquisto dei dirittitelevisivi, bensì un unico prezzo legittimamente negoziato ed ottenuto daAgrama, il quale ha successivamente corrisposto, ai propri consulentiinterni [OSCURATO:SOCIETA], il compenso loro promesso.Da qui l’evidente inammissibilità della censura in esame.10.

Con il quarto motivo, le ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 e2059 c.c., nonché degli artt. 185 e 187 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto essenziale, aifini della responsabilità civile da reato, l’accertamento dell’elementoNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026soggettivo del dolo dell’appropriazione indebita, rimanendo ferma laresponsabilità civile dedotta dalle società ricorrenti anche escludendol’illecito penale.Contestano le ricorrenti l'idea che, in mancanza di una condannapenale definitiva per tutti i capi d'imputazione, non potesse pronunciarsiuna condanna delle controparti a titolo risarcitorio, conservando il giudicecivile il potere-dovere di accertare autonomamente il fatto-reato ai soli finirisarcitori, applicando criteri di prova meno rigorosi rispetto al ‘oltre ogniragionevole dubbio’ del penale.11.

Il motivo è inammissibile.12.

Osserva il Collegio come, una volta esclusa la sussistenzaoggettiva degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie del reato diappropriazione indebita, deve ritenersi del tutto irrilevante la verifica voltaall’eventuale riscontro dell’elemento soggettivo della colpa dei pretesidanneggianti, ovvero della sussistenza di un dolo di appropriazioneindebita loro ascrivibile.La tesi fatta propria dei giudici del merito consiste nella radicaleesclusione dell’avvenuta commissione, da parte dei convenuti, di alcunillecito (né penale, né civile) già sul piano dei fatti materiali, sì chél’odierna censura, nella misura in cui contesta il mancato rilievo conferitoal requisito soggettivo della colpa ai fini del riscontro dell’illiceità civiledella condotta delle controparti, deve ritenersi radicalmente priva dirilevanza.13.

Con il quinto motivo, le ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055,2059, 1223 e 2056 c.c., nonché degli artt. 185 e 187 c.p. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamenteescluso la sussistenza della responsabilità extracontrattuale civile, pur indifetto degli estremi dell’illecito penale.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026Osservano le ricorrenti come la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto congrua l’entità dei prezzi corrisposti dal gruppoMediaset per l’acquisto dei diritti televisivi, senza tener conto del caratterecomunque abusivo della condotta delle controparti, avendo le stesseillecitamente impedito a RTI di acquistare tali diritti a prezzi inferiori(quelli praticati dalle major alla fonte) e dovendo considerarsi, in ognicaso, come il danno non fosse individuabile attraverso il confronto con ilmercato esterno, ma nella differenza tra il prezzo pagato ad Agrama alleodierni istanti e il prezzo che Agrama stesso pagava alle major.14.

Il motivo è inammissibile.15.

Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamenteposto in evidenza la circostanza dell’avvenuta ‘utilizzazione’ dell’Agrama,da parte delle c.d. major, come proprio diretto interlocutore negoziale alfine di realizzare al meglio l’obiettivo della collocazione dei propri prodottisul mercato estero; e tanto, in considerazione dell’assicurazione,specificamente prestata dall’Agrama, circa l’acquisto di ‘pacchetti’ interi didiritti televisivi per diversi Stati (e non già ‘singoli’ diritti per un ‘singolo’Stato), consentendo quindi ai produttori di agire con maggiore disinvolturasul mercato e, soprattutto, di ottenere consistenti risparmi di spesaimpossibili da realizzare in un’ipotetica negoziazione diretta e articolatadiritto per diritto e Stato per Stato.Da qui la necessità economica del ricorso, da parte delle major, a unsoggetto come l’Agrama e l’evidente correlativa necessità, da parte delgruppo [OSCURATO:SOCIETA], di avvalersi dello stesso Agrama al fine di arrivare allanegoziazione di quei diritti televisivi.Da questa prospettiva, l’affermazione sostenuta dalle odierne societàricorrenti, secondo cui il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe subito un danno nelcorrispondere un prezzo superiore a quello negoziato da Agrama con lemajor, si rivela del tutto priva di senso, ed acquisterebbe un suoeventuale significato solo sulla base di una ricostruzione dei fatti e delleNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026prove che muovesse da un’elaborazione del tutto alternativa, come quellasoggettivamente prospettata delle odierne ricorrenti (ivi compresa quelladell’illecito in ipotesi consistito nell’asserito sfruttamento abusivo, da partedi Agrama, di una propria presunta posizione dominante sul mercato deidiritti televisivi).Ciò posto, non avendo le odierne ricorrenti in alcun modoargomentato, in modo convincente e decisivo, la conclusione secondo cuila ricostruzione dalle stesse prospettata fosse l’unica possibile sulla basedegli elementi di prova acquisiti al processo, la censura in esame sirisolve, ancora una volta, in una proposta di rilettura nel merito dei fatti dicausa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita inquesta sede di legittimità.16.

Con il sesto motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi relativi al danno-conseguenza (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale trascurato la differenza (emergente da una perizia invocataproprio dalle controparti) tra i prezzi versati da RTI e Mediatrade e quelliche sarebbero stati versati ai titolari diretti.In particolare, la percentuale del 3,7% riconosciuta dal prof.

Massarinella perizia in atti attestava, seppur in misura minima, una frazione deldanno-conseguenza patrimoniale ingiusto che, ove presa in considerazionedalla Corte d’appello, avrebbe comportato l’accoglimento della domandafondata sull’art. 2043 c.c.Ciò posto, la Corte territoriale avrebbe elaborato una motivazionemeramente apparente, nel giustificare come meramente teoriche leconclusioni fatte proprie dalla ridetta perizia, senza opporre alcun contro-calcolo tecnico o spiegare dove l'algoritmo del perito fosse fallace.17.

Con il settimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutte leNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026voci di danno richieste dalle società ricorrenti, così come analiticamenteindicate e descritte in ricorso.18.

Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione – sono inammissibili.19.

Osserva il Collegio come, una volta escluso il ricorso di alcunillecito addebitabile a carico degli odierni controricorrenti, ogniconsiderazione riferita all’entità economica delle eventuali conseguenzedannose subite dalle odierne società ricorrenti risulta del tutto priva dirilevanza in questa sede.20.

Peraltro, pur a voler interpretare le censure in esame nellaprospettiva della valorizzazione di elementi probatori d’indole critica inrelazione alla pretesa illiceità del comportamento dei convenuti, varràporre in evidenza come i giudici del merito abbiano in ogni caso rilevatocome l’entità dei prezzi corrisposti da Agrama alle major esibisse unapropria e determinata ragione economica (id est, l’acquisto di pacchetti ‘inblocco’ per ‘diversi’ Stati), là dove l’intermediazione esercitata dall’Agramanella rivendita dei diritti al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] corrispondeva all’esercizio diuna lecita attività imprenditoriale idonea a consentire la liberanegoziazione di qualunque prezzo per la rivendita di tali diritti.Ogni considerazione critica circa la congruità di quei prezzi (anche alfine di rappresentare l’eventuale ricorso di un indice del carattereipoteticamente illecito del comportamento di Agrama e delle altreconvenute), così come in ordine a ogni altra voce di danno, deve pertantoritenersi espressione, ancora una volta, di una mera valutazionesoggettiva delle odierne ricorrenti, di per sé priva di rilevanza in questasede di legittimità.21.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.22.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/202623.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 40.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco dell'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p.A.), in personadei rispettivi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dagli avv.tidigitale ex lege;- ricorrenti -controtutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.2102/2022, depositata il 15/6/2022.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, inpersona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.1. Con sentenza resa in data 15/6/2022, la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e daMediaset s.p.a. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eKatherine [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalle societàconvenuti, dei reati di appropriazione indebita asseritamente commessi aidanni delle società attrici o, in subordine, a causa dei corrispondenticomportamenti civilmente illeciti, ai sensi dell’art. 2043 c.c..2. Secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diMediaset s.p.a., l’Agrama, agendo attraverso lo schermo di società esterea lui riconducibili (quale, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA], formalmentegestita, come altre, dalle convenute di nazionalità cinese), dopo averacquistato i diritti di sfruttamento televisivo di talune operecinematografiche prodotte dalle principali majors americane, li avrebbesuccessivamente rivenduti alle società attrici, facendo pagare a questeultime prezzi artificiosamente gonfiati, così conseguendo un ingiustoprofitto calcolato nella misura di circa 100 milioni di dollari americani.La dimensione illecita di tale attività, in particolare, sarebbe consistita,secondo le indicazioni delle società attrici, nello sfruttamento, da partedell’Agrama, della propria posizione di intermediario fittizio delle societàche avevano da ultimo operato l’acquisto dei ridetti diritti di sfruttamentotelevisivo, impossessandosi, in tal modo, di somme di danaro cheNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026avrebbero dovuto considerarsi di diretta pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]Al riguardo, queste ultime avevano evidenziato come i convenutifossero stati tratti dinanzi al giudice penale per rispondere dei reati diappropriazione indebita (così da ultimo qualificati anche nei confronti delleconvenute cinesi), risultandone tuttavia prosciolti, poiché, pur essendostata accertata l’effettiva commissione delle appropriazioni ad essicontestate, i reati erano risultati estinti per intervenuta prescrizione.3. A seguito di tale esito del procedimento penale, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno esercitato l’azione civile per ilrisarcimento dei danni connessi alle appropriazioni indebite contestate acarico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o,in subordine, ai corrispondenti comportamenti civilmente illeciti, ai sensidell’art. 2043 c.c.4. Come in precedenza anticipato, il Tribunale di Milano ha rigettatotale pretesa risarcitoria ritenendo prescritta l’azione civile di dannofondata sull’art. 2043 c.c., non potendo nella specie applicarsi il più lungoperiodo di prescrizione eventualmente connesso alla commissione dei reatidi appropriazione indebita da parte dei convenuti.Al riguardo, il primo giudice, dopo aver escluso l’operatività delvincolo, in sede civile, del giudicato penale (non essendo stati i convenutiassolti nel merito, bensì prosciolti per l’intervenuta estinzione del reato acausa della prescrizione), ha rilevato come dovesse escludersi nel meritol’effettiva commissione, da parte dei convenuti, dei reati di appropriazioneindebita agli stessi contestati, così come di ogni altra diversa fattispecie direato, con la conseguente impossibilità di individuare le premesse perl’applicazione di un diverso termine di prescrizione più lungo di quelloquinquennale applicabile in relazione all’illecito ex art. 2043 c.c., nellaspecie interamente decorso.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/20265. Nel decidere sull’appello proposto dalle odierne società ricorrenti, laCorte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primogiudice, tanto nella parte in cui aveva escluso l’operatività del vincolo, insede civile, del giudicato penale di prescrizione, quanto nella parte in cuiaveva escluso l’effettiva commissione, da parte dei convenuti, dei reatiloro contestati, tanto essendo rimasto adeguatamente comprovato sullabase del lungo, ampio e articolato esame degli elementi istruttoricomplessivamente acquisiti e analiticamente richiamati in motivazione.6. Ciò posto, dovendo altresì escludersi la configurabilità di altreipotesi di reato, la Corte territoriale ha altresì escluso la riconoscibilità diqualsivoglia forma di responsabilità extracontrattuale dei convenutinell’acquisto e nella successiva rivendita dei diritti televisivi alle societàoriginarie attrici nel periodo oggetto di giudizio (dal 1999 al 2005), con laconseguente complessiva correttezza della decisione di rigetto delladomanda risarcitoria dalle stesse attrici originariamente proposta.7. Avverso la sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e MFE-MediaforeuropeN.V. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propongono ricorso per cassazione sulla base disette motivi di impugnazione.8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato le conclusioni per iscritto, invocando la pronuncia del rigetto delricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 651 c.p.p. e2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appelloerroneamente negato alcuna irretrattabilità al giudicato penaleNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026pronunciato in relazione ai reati di appropriazione indebita contestati acarico delle controparti; giudicato che avrebbe dovuto ritenersi vincolanteper il giudice civile nonostante il giudice penale avesse dichiarato ilproscioglimento degli imputati per l’intervenuta prescrizione.Lamentano, le ricorrenti, l’erroneità della decisione impugnata nellaparte in cui avrebbe ignorato l'accertamento dei fatti contenuto nellesentenze penali irrevocabili del caso ‘Mediatrade’; in breve, sebbene ilprocesso penale si fosse concluso con la declaratoria della prescrizione deireati contestati a carico degli imputati, la motivazione della sentenza diproscioglimento di questi ultimi conteneva in ogni caso l'accertamentoirrevocabile della sussistenza di un sistema di frode ascrivibile alle odiernecontroparti e la commissione dell’appropriazione indebita aggravatacontestata nei relativi confronti, sicché il giudice civile non avrebbe potutodiscostarsi da tale accertamento materiale già operato in quella sede.2. Il motivo è infondato.3. Osserva il Collegio come la Corte territoriale, nel negare alcunaefficacia in sede civile al giudicato penale pronunciato in relazione ai reatidi appropriazione indebita contestati a carico delle controparti delleodierne società ricorrenti, si sia correttamente allineata al consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità (i cui presuppostiargomentativi appaiono a questo Collegio integralmente condivisibili esuscettibili d’essere riproposti in questa sede nella loro interezza, al fine diassicurarne continuità), ai sensi del quale, in tema di giudicato, ladisposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt.651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principiodell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è,pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione(per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputatonon lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento diNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguitoa dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativoper le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di nondoversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistianon hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudicepenale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovutoaccertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nelcaso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementidi prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamenterivalutare il fatto in contestazione (cfr. Sez. U, sentenza n. 1768 del26/1/2011, Rv. 616366 – 01; conf. Sez. L, sentenza n. 21299 del9/10/2014, Rv. 632927 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 16422 del 12/6/2024,Rv. 671370 - 01).Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la questione dilegittimità costituzionale sul punto sollevata dalle odierne società ricorrentidebba ritenersi carente del requisito della non manifesta infondatezza,apparendo, da un lato, del tutto ragionevole l’esclusione dell’efficaciaextrapenale vincolante in capo a una pronuncia del giudice penale (comequella concernente l’intervenuta prescrizione del reato) in relazione allaquale deve di principio escludersi l’avvenuta conduzione di alcuna indaginefunditus circa l’eventuale responsabilità dell’imputato per i fatti allo stessoaddebitati e, dall’altro, la radicale eterogeneità, rispetto alla sentenzaall’art. 651-bis c.p.c., concernente il carattere minimamente offensivo delfatto penalmente accertato (cfr. l’art. 131-bis c.p.), per l’evidentepreliminare acquisizione, in tale ultima ipotesi, proprio di quel completoaccertamento di merito («in seguito a dibattimento») circa la riconosciutapiena responsabilità dell’imputato in ordine alla commissione dei fatti allostesso ascritti.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/20264. Con il secondo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d’appello omesso di esaminarealcuni fatti storici decisivi e controversi, che, là dove tenuti presenti,avrebbero condotto a una diversa decisione.Si dolgono, le ricorrenti, dell’avvenuta mancata considerazione, daparte della Corte territoriale, delle prove documentali e testimonialianaliticamente richiamate in ricorso, nel loro complesso tali da dimostrarela natura illecita dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e taluni dirigenti infedelidel gruppo [OSCURATO:SOCIETA], con particolare riguardo all’omessa valutazione, adopera dei giudici a quo, dei pagamenti palesemente sproporzionati (edeffettuati in modo ‘a dir poco occulto’), da parte di Agrama, sui conti esteridi detti dipendenti infedeli, nonché con riguardo alla prova che talipagamenti fossero il ‘corrispettivo’ per l'inserimento di Agrama nellacatena di acquisto dei diritti al solo scopo di gonfiare i prezzi per l’acquistodei diritti televisivi.5. Il motivo è inammissibile.6. Osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione consolidatasinella giurisprudenza di legittimità, il testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., se daun lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità aisoli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazioneapparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o allamotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiamala Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte delgiudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli attiprocessuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituitooggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendoNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri lafattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame,avendo le società ricorrenti propriamente trascurato di circostanziareadeguatamente gli aspetti dell'asserita decisività della mancataconsiderazione, da parte della Corte territoriale, delle occorrenze di fattoasseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (inipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia.Osserva pertanto il Collegio come, attraverso la censura in esame, lericorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti dicausa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti diun'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questasede di legittimità.7. Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 646 c.p. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello erroneamente giudicato suifatti di causa, escludendo il reato di appropriazione indebita in base adelementi estranei alla fattispecie incriminatrice penale o, comunque, maldelimitati.Osservano, in particolare, le ricorrenti come la Corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la commissione del reato di appropriazioneindebita ad opera delle controparti, sul presupposto della mancataintegrazione del requisito del possesso del denaro di cui queste ultime sisarebbero illecitamente appropriate, tenuto conto che le società ricorrentiavevano effettivamente acquistato i diritti televisivi.Ciò posto, le odierne istanti sottolineano come il reato commesso dallecontroparti (e il conseguente danno civile subito dalle ricorrenti) sarebbeNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026consistito nel ‘differenziale’ sul prezzo negoziato, in quanto il denaro uscitodalle casse del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] per pagare il sovrapprezzo fittizio, inquanto di fatto ‘controllato’ dai complici delle controparti interni al gruppoMediaset, era stato illegalmente sottratto al relativo patrimonio per finirenelle tasche di Agrama e dei suoi complici.8. Il motivo è inammissibile.9. Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, le società ricorrenti si siano ancora una volta limitate aprospettare una diversa ricostruzione interpretativa del significato delleprove acquisite e dei fatti di causa, sostenendo che il ‘differenziale’ sulprezzo corrisposto dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] per l’acquisto dei diritti televisivi inesame fosse stato sempre illecitamente ‘controllato’ dai propri dirigentiinfedeli, i quali, avrebbero, dapprima negoziato il prezzo ‘gonfiato’(consentendo ad Agrama di ottenere l’illecito ‘differenziale’) e, dall’altro,ottenuto il (parziale) ritorno di tale illecito sovrapprezzo.Com’è evidente, si tratta di una rilettura nel merito dei fatti di causa edelle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità, nulla impedendo di ritenere ugualmente legittima (bensì,eventualmente, criticabile nel merito) la ricostruzione fatta propria dallaCorte territoriale e dal giudice di primo grado, i quali hanno viceversaritenuto insussistente alcun sovrapprezzo per l’acquisto dei dirittitelevisivi, bensì un unico prezzo legittimamente negoziato ed ottenuto daAgrama, il quale ha successivamente corrisposto, ai propri consulentiinterni [OSCURATO:SOCIETA], il compenso loro promesso.Da qui l’evidente inammissibilità della censura in esame.10. Con il quarto motivo, le ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 e2059 c.c., nonché degli artt. 185 e 187 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto essenziale, aifini della responsabilità civile da reato, l’accertamento dell’elementoNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026soggettivo del dolo dell’appropriazione indebita, rimanendo ferma laresponsabilità civile dedotta dalle società ricorrenti anche escludendol’illecito penale.Contestano le ricorrenti l'idea che, in mancanza di una condannapenale definitiva per tutti i capi d'imputazione, non potesse pronunciarsiuna condanna delle controparti a titolo risarcitorio, conservando il giudicecivile il potere-dovere di accertare autonomamente il fatto-reato ai soli finirisarcitori, applicando criteri di prova meno rigorosi rispetto al ‘oltre ogniragionevole dubbio’ del penale.11. Il motivo è inammissibile.12. Osserva il Collegio come, una volta esclusa la sussistenzaoggettiva degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie del reato diappropriazione indebita, deve ritenersi del tutto irrilevante la verifica voltaall’eventuale riscontro dell’elemento soggettivo della colpa dei pretesidanneggianti, ovvero della sussistenza di un dolo di appropriazioneindebita loro ascrivibile.La tesi fatta propria dei giudici del merito consiste nella radicaleesclusione dell’avvenuta commissione, da parte dei convenuti, di alcunillecito (né penale, né civile) già sul piano dei fatti materiali, sì chél’odierna censura, nella misura in cui contesta il mancato rilievo conferitoal requisito soggettivo della colpa ai fini del riscontro dell’illiceità civiledella condotta delle controparti, deve ritenersi radicalmente priva dirilevanza.13. Con il quinto motivo, le ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055,2059, 1223 e 2056 c.c., nonché degli artt. 185 e 187 c.p. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamenteescluso la sussistenza della responsabilità extracontrattuale civile, pur indifetto degli estremi dell’illecito penale.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026Osservano le ricorrenti come la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto congrua l’entità dei prezzi corrisposti dal gruppoMediaset per l’acquisto dei diritti televisivi, senza tener conto del caratterecomunque abusivo della condotta delle controparti, avendo le stesseillecitamente impedito a RTI di acquistare tali diritti a prezzi inferiori(quelli praticati dalle major alla fonte) e dovendo considerarsi, in ognicaso, come il danno non fosse individuabile attraverso il confronto con ilmercato esterno, ma nella differenza tra il prezzo pagato ad Agrama alleodierni istanti e il prezzo che Agrama stesso pagava alle major.14. Il motivo è inammissibile.15. Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamenteposto in evidenza la circostanza dell’avvenuta ‘utilizzazione’ dell’Agrama,da parte delle c.d. major, come proprio diretto interlocutore negoziale alfine di realizzare al meglio l’obiettivo della collocazione dei propri prodottisul mercato estero; e tanto, in considerazione dell’assicurazione,specificamente prestata dall’Agrama, circa l’acquisto di ‘pacchetti’ interi didiritti televisivi per diversi Stati (e non già ‘singoli’ diritti per un ‘singolo’Stato), consentendo quindi ai produttori di agire con maggiore disinvolturasul mercato e, soprattutto, di ottenere consistenti risparmi di spesaimpossibili da realizzare in un’ipotetica negoziazione diretta e articolatadiritto per diritto e Stato per Stato.Da qui la necessità economica del ricorso, da parte delle major, a unsoggetto come l’Agrama e l’evidente correlativa necessità, da parte delgruppo [OSCURATO:SOCIETA], di avvalersi dello stesso Agrama al fine di arrivare allanegoziazione di quei diritti televisivi.Da questa prospettiva, l’affermazione sostenuta dalle odierne societàricorrenti, secondo cui il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe subito un danno nelcorrispondere un prezzo superiore a quello negoziato da Agrama con lemajor, si rivela del tutto priva di senso, ed acquisterebbe un suoeventuale significato solo sulla base di una ricostruzione dei fatti e delleNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026prove che muovesse da un’elaborazione del tutto alternativa, come quellasoggettivamente prospettata delle odierne ricorrenti (ivi compresa quelladell’illecito in ipotesi consistito nell’asserito sfruttamento abusivo, da partedi Agrama, di una propria presunta posizione dominante sul mercato deidiritti televisivi).Ciò posto, non avendo le odierne ricorrenti in alcun modoargomentato, in modo convincente e decisivo, la conclusione secondo cuila ricostruzione dalle stesse prospettata fosse l’unica possibile sulla basedegli elementi di prova acquisiti al processo, la censura in esame sirisolve, ancora una volta, in una proposta di rilettura nel merito dei fatti dicausa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita inquesta sede di legittimità.16. Con il sesto motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi relativi al danno-conseguenza (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale trascurato la differenza (emergente da una perizia invocataproprio dalle controparti) tra i prezzi versati da RTI e Mediatrade e quelliche sarebbero stati versati ai titolari diretti.In particolare, la percentuale del 3,7% riconosciuta dal prof. Massarinella perizia in atti attestava, seppur in misura minima, una frazione deldanno-conseguenza patrimoniale ingiusto che, ove presa in considerazionedalla Corte d’appello, avrebbe comportato l’accoglimento della domandafondata sull’art. 2043 c.c.Ciò posto, la Corte territoriale avrebbe elaborato una motivazionemeramente apparente, nel giustificare come meramente teoriche leconclusioni fatte proprie dalla ridetta perizia, senza opporre alcun contro-calcolo tecnico o spiegare dove l'algoritmo del perito fosse fallace.17. Con il settimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutte leNumero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/2026voci di danno richieste dalle società ricorrenti, così come analiticamenteindicate e descritte in ricorso.18. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione – sono inammissibili.19. Osserva il Collegio come, una volta escluso il ricorso di alcunillecito addebitabile a carico degli odierni controricorrenti, ogniconsiderazione riferita all’entità economica delle eventuali conseguenzedannose subite dalle odierne società ricorrenti risulta del tutto priva dirilevanza in questa sede.20. Peraltro, pur a voler interpretare le censure in esame nellaprospettiva della valorizzazione di elementi probatori d’indole critica inrelazione alla pretesa illiceità del comportamento dei convenuti, varràporre in evidenza come i giudici del merito abbiano in ogni caso rilevatocome l’entità dei prezzi corrisposti da Agrama alle major esibisse unapropria e determinata ragione economica (id est, l’acquisto di pacchetti ‘inblocco’ per ‘diversi’ Stati), là dove l’intermediazione esercitata dall’Agramanella rivendita dei diritti al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] corrispondeva all’esercizio diuna lecita attività imprenditoriale idonea a consentire la liberanegoziazione di qualunque prezzo per la rivendita di tali diritti.Ogni considerazione critica circa la congruità di quei prezzi (anche alfine di rappresentare l’eventuale ricorso di un indice del carattereipoteticamente illecito del comportamento di Agrama e delle altreconvenute), così come in ordine a ogni altra voce di danno, deve pertantoritenersi espressione, ancora una volta, di una mera valutazionesoggettiva delle odierne ricorrenti, di per sé priva di rilevanza in questasede di legittimità.21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 24103/2022Numero sezionale 646/2026Numero di raccolta generale 10280/2026Data pubblicazione 20/04/202623. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 40.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco dell'[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris