CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 18566/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del Tribunale del riesame di Udine.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine – quale giudicedel riesame - ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da AlejandraEtelvina Ballesto e avente quale oggetto il decreto di convalida di sequestroprobatorio emesso dal p.m. presso la Procura della Repubblica di Udine,contestualmente condannandola al pagamento delle spese del procedimentoincidentale.Con provvedimento del 15/12/2025 il pubblico ministero procedente avevadisposto la convalida del sequestro di materiale detenuto per la vendita da partedella ricorrente in un distributore automatico posto all’esterno del proprio eserciziocommerciale e contenente prodotti derivanti dalla canapa sativa L., richiamando ildisposto dell’art.18 del d.l. 11 aprile 2025, n.48 e, specificamente, il contenuto delcomma 3-bis, a propria volta ritenuto recettivo del principio di diritto dettato daSez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01 e ritenendo che ilsequestro si giustificasse alla luce della necessità di accertare la natura dellasostanza e l’eventuale quantità del principio attivo in essa contenuto.presentata dall’indagata e avente a oggetto il suddetto decreto di convalida delsequestro probatorio, il giudice ha preso atto della rinuncia all’impugnazionepresentata dal difensore e ha quindi dichiarato inammissibile il gravame, concondanna dell’istante al pagamento delle spese della fase incidentale.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la suddettaindagata, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione, deducendo – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.– la violazione dell’art.592, comma 1, cod.proc.pen., in relazione alla condannaalle spese del procedimento di riesame, in quanto asseritamente determinata aseguito di una causa di inammissibilità sopravvenuta non imputabile allaricorrente.Ha premesso che la rinuncia al gravame era stata determinata da unacarenza di interesse a ricorrere, derivata dal mancato svolgimento, da partedell’Autorità procedente, delle analisi tossicologiche sulle sostanze in sequestro,con conseguente impossibilità di svolgere una adeguata difesa nel merito.Ha dedotto la sussistenza dell’interesse della ricorrente a impugnare lacondanna alle spese, in relazione al disposto dell’art.607, comma 2, cod.proc.pen.;in riferimento all’oggetto del sequestro, ha richiamato la giurisprudenza di questaCorte relativa al necessario accertamento dell’efficacia drogante della sostanza,onere spettante alla pubblica accusa; il cui mancato svolgimento dovevaconsiderarsi direttamente influente sul diritto di difesa dell’imputato/indagato.Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in riferimentoall’art.592, comma 1, cod.proc.pen., ha escluso che possa essere condannata allespese della fase di riesame la parte privata nei cui confronti fosse ravvisabile unasopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa alla stessa non imputabile,con la conseguente necessità di operare una puntuale e tassativa disamina dellacausa di inammissibilità dell’impugnazione.In ordine al caso di specie, deduceva, quindi, che la conoscenza in ordineal mancato espletamento delle analisi tossicologiche poteva eventualmenteperfezionarsi solo per effetto della trasmissione degli atti al giudice del riesame aisensi dell’art.324, comma 3, cod.proc.pen. e che l’assenza delle stesse era tale dadeterminare una sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire per causa nonimputabile alla parte ricorrente; chiedeva, quindi, di eliminare la statuizione dicondanna alle spese sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata.Nel caso in cui non fossero state accolte le predette considerazioni, la difesaha chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art.592, comma 1, cod.proc.pen.Specificamente – premessa la rilevanza della questione – in ordine algiudizio di non manifesta infondatezza ha desunto la violazione dei seguentiparametri costituzionali: a) dell’art.3 Cost., atteso che la rigida applicazionedell’art.592, comma 1, cod.proc.pen., nel senso suddetto, si sarebbe posta incontrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, ponendo sul medesimopiano situazioni di fatto eterogenee e meritevoli di diverso trattamento a secondadelle loro peculiarità; specificamente, parificando le situazioni di inammissibilitàoriginarie a quelle sopravvenute per cause non imputabili alla parte impugnante;b) degli artt.24 e 111 Cost., in quanto l’automatica condanna alle spese avrebbe,di fatto, provocato una menomazione del diritto di impugnazione rendendolasopravvenuta estranee rispetto alla sfera di controllo dell’impugnante; c)dell’art.27 Cost., in quanto l’automatismo della condanna alle spese si sarebbeposto in contrasto con i principi di presunzione di innocenza, di personalità dellaresponsabilità penale e di finalità rieducativa della pena; ponendo, per effetto diun’interpretazione non costituzionalmente orientata, la condanna alle spese comemero automatismo scollegato da elementi di responsabilità ascrivibiliall’impugnante; con conseguente istanza di chiedere al giudice delle leggi dipronunciare l’illegittimità dell’art.592, comma 1, cod.proc.pen.,alternativamente: o nella parte in cui non prevede la non condanna alle spesedell’impugnante in caso di cause di inammissibilità sopravvenute a lui nonimputabili; ovvero alla luce del diritto vivente che interpreta la sua applicazioneautomatica anche in presenza di cause di inammissibilità sopravvenute nonimputabili all’impugnante.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le questioni poste alla base del motivo di impugnazione vertonosull’interpretazione e applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., in base al quale «Con il provvedimento che rigetta o dichiarainammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata allespese del procedimento», disposizione da ritenersi applicabile anche alprocedimento incidentale di riesame, come enunciato già da Sez. U, n. 26 del05/07/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01 e secondo un principio poi ripetutamenteribadito.In ordine alla lettura operata dal diritto vivente in riferimento a taledisposizione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantementeritenuto che non vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesidi inammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interessecorrelata a cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazionemedesima; cause ascrivibili, in tema di misure cautelari personali, all’intervenutacessazione delle medesime ovvero, in caso di misure cautelari reali, allarestituzione della res sequestrata (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo,Rv. 274736 – 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv.249916 – 01; Sez. 4, n. 12590 del 12/01/2005, Fraietta, Rv. 232269 – 01).In relazione alle deduzioni della ricorrente, deve quindi rilevarsi che il dirittovivente non prevede alcun effettivo automatismo della condanna alle speseprevista dall’art.592, comma 1, cod.proc.pen. anche in presenza di cause diinammissibilità dell’impugnazione sopravvenute e non ascrivibili alla parte privata;dovendosi, anzi, leggere il vigente quadro interpretativo (alla luce dei principipredetti) in senso contrario.Il tutto anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del13/06/2000, che - in tema di ricorso per cassazione - ha dichiarato l’illegittimitàdell’art.616 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la condanna del ricorrente alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende anche nelle ipotesiin cui la parte privata “abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”; sentenza nella cui parte motiva sifaceva espresso riferimento anche alla sussistenza di elementi sopravvenutirispetto alla proposizione dell’impugnazione.3. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato; in quanto, nel caso dispecie, non è ravvisabile una fattispecie di carenza di interesse determinata dacause sopravvenute – astrattamente riconducibile al combinato degli artt. 568,comma 4 e 591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. – bensì si è in presenza di unarinuncia al gravame determinata da una valutazione discrezionale operata da partedella difesa, correlata all’effettiva utilità di un provvedimento emesso nel meritoda parte del Tribunale del riesame.In particolare, sulla base della lettura degli atti, si evince che la rinuncia alriesame è stata giustificata dalla parte ricorrente sulla base della mancataesecuzione, da parte dell’autorità procedente, delle analisi tossicologiche suiprodotti sottoposto a sequestro e finalizzate a valutarne l’efficacia drogante (ocomunque della mancanza delle analisi stesse negli atti trasmessi dal p.m. alTribunale del riesame, ai sensi dell’art.324, comma 3, cod.proc.pen.).4. Deve quindi ritenersi che tale elemento di fatto non rappresenti, alla lucedella giurisprudenza richiamata e in riferimento alle stesse allegazioni dellaricorrente, un elemento né sopravvenuto e né tale da determinare, ipso facto, unacarenza di interesse alla trattazione della fase incidentale di riesame.Difatti, la mancanza originaria del relativo elemento di indagine impedisce,di per sé stessa, di ravvisare il perfezionamento di una fattispecie di carenza diinteresse determinata da una causa sopravvenuta.D’altra parte, la carenza medesima era evidentemente suscettibile di esserevalutata – nel merito dell’impugnazione – ai fini del giudizio della sussistenza delfumus del reato contestato (in relazione al criterio generale applicabile in tema disequestro probatorio per il quale, in sede di riesame, il tribunale è chiamato averificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non giànella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì conriferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori delfatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o iltrasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, cfr. Sez. 6, n.38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01).5. Sulla base di tali coordinate interpretative, deve ritenersi che il Tribunaledel riesame, abbia fatto corretta applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., avendo ritenuto ravvisabile – non un’inammissibilità determinatada una sopravvenuta carenza di interesse – bensì una fattispecie di rinuncia algravame valutabile in relazione all’art.589, comma 2, cod.proc.pen..6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a normadell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]