CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la mancanza della motivazione sul motivo di appello relativo al reato ex art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, è inammissibile per genericità; la Corte di appello ha, infatti, risposto al motivo di appello sulla sussistenza del reato, attesa la realizzazione di opere edili in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica. I motivi sono riproduttivi di profili dl censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il secondo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2018 al 2 luglio 2018 e dal 19 dicembre 2018 al 9 marzo 2020 e della sospensione del termine di prescrizione nel periodo della pandemia. Il termine di prescrizione decorrerebbe solo il 26 agosto 2023. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 april