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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00991/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1982-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 47/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 1982/23 Oggetto R.G.N.1982/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/10/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.7.2022 n. 472, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia con condanna dell’Inps a pagare loro gli importi meglio indicati in ricorso, a titolo di retribuzioni, TFR e a titolo di quote non versate al fondo complementare, somme maturate nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] –successivamente dichiarata insolvente e per la quale era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria – nei limiti del credito ammesso al passivo, nella corrispondente procedura concorsuale.

La Corte d’appello ha accolto il gravamedell’Inps ed ha rigettato la domanda di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per l’assenza dei relativi presupposti, perché al momento del passaggio dei lavoratori dall’impresa cedente, [OSCURATO:SOCIETA] all’impresa cessionaria, [OSCURATO:PERSONA] srl, entrambe le aziende erano in bonis, essendo stata solo successivamente a tale passaggio, dichiarata insolvente l’impresa cedente (e non la cessionaria), né vi era stata risoluzione del rapporto di lavoro, essendo il rapporto proseguito con l’impresa cessionaria, senza soluzione di continuità.

Secondo la Corte territoriale, gli accordi sindacali, ex art. 47 della legge n. 428/90 (di rinuncia dei lavoratori ad avvalersi della solidarietà tra le imprese, per ottenere le proprie spettanze) non potevano derogare all’applicazione dell’art. 2112 c.c.,in quanto intervenuti, nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, quando le imprese erano entrambe in bonis e la procedura di amministrazione straordinaria aveva riguardato la sola società cedente, ma successivamente al trasferimento d’azienda e al passaggio dei lavoratori alle dipendenze della società cessionaria.

In riferimento alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le somme non corrisposte dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, la Corte del merito ha escluso l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, a titolo di prestazioni complementari, escludendo che si trattasse di retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro anche perché l’obbligo del datore di lavoro al versamento sussiste nei confronti del fondo complementare e non del lavoratore e nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro che ne è un mero presupposto, ma non la fonte.

Inoltre, era inammissibile la domanda formulata dai lavoratori solo in appello, di condanna delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore del fondo complementare Cometa, perché domanda nuova.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi, sostanzialmente analogo contenuto), i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 297/82 e degli artt. 2 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 80/92, con riferimento all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della legge n. 428/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del merito ritenuto intervenuta la deroga all’art. 2112 c.c., in presenza di accordi ex art. 47 della legge 428/90 e in relazione alla società cedente in amministrazione controllata.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.5 del d.lgs. n. 80/92, in relazione all’art. 2112 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione all’art.2112 c.c. per avere la Corte di merito escluso il pagamento da parte del Fondo di garanzia delle quote trattenute e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, assumendo la natura previdenziale e non retributiva del relativo credito.

La ricorrente insiste nel ritenere che, con il trasferimento, il rapporto di lavoro sia cessato con il cedente e, pertanto, i crediti già maturati siano esigibili.

Anche per le quote non versate al Fondo complementare, il lavoratore avrebbe tutela nei confronti del Fondo di garanzia.

L’obbligo di versamento al Fondo complementare sorgerebbe, infatti, per effetto di una delegazione di pagamento sempre revocabile fino al suo adempimento, diversamente restandone pregiudicata la tutela del diritto da parte dell’interessato.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Si controverte dell'idoneità dell'accordo sindacale, ex art. 47 commi 4 bis e 5 cit., intervenuto nell'ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl, a derogare al principio di cui all'art.2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente.

Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, in materia di trasferimento d'azienda (vedi, tra le altre, Cass. n. 3963/22, Cass. 6842/23, con ampi riferimenti alla disciplina del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da intendersi qui richiamati), l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.

La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 47, comma 4 - bis, ricordato, mentre il successivo comma 5 disciplina i casi in cui "la continuazione dell'attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata" e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda "il mantenimento anche parziale dell'occupazione", ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.

Nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte, con la sentenza n.37789 del 27/12/2022, ha ritenuto che l'accordo concluso non fosse riconducibile alla disposizione di cui alla legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5.

In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

Specificamente, e con diretta attinenza al caso in disamina, secondo Cass. n. 23499/24 deve escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977 , oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999.

Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta, sprovvisto di effetto vincolante verso l'INPS, che gestisce il Fondo di garanzia, ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo.

Si deve aggiungere, che non induce a diverse conclusioni , la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, L. n. 428/1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d'impresa): al riguardo, con particolare riferimento alla novità e discontinuità della previsione, si rinvia a quanto statuito da Cass. n. 31338/24 e Cass. n. 30995/24.

Anche il terzo motivo va disatteso.

I precedenti di questa Corte hanno riconosciuto la natura retributiva delle quote non versate al Fondo complementare ma l’esito raggiunto è diverso da quello auspicato dalla ricorrente (Cass., n. 4265 del 2025, punto 30 e ss; Cass. n. 1951 del 2025, punto 10; Cass. n. 1935 del 2025, punto 6).

In particolare, in continuità con Cass. n. 18477 del 2023, i menzionati precedenti di questa Corte hanno ritenuto che il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conservi natura retributiva fino a quando il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versamento al Fondo di previdenza prescelto.

Con l’attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il Fondo integrativo.

In coerenza con tali enunciazioni e con le argomentazioni già esposte in sede di scrutinio del (dei) precedente/i motivo/i, in detto debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto a adempiere nei medesimi termini ( Cass., nn. 4265, 1951 e 1935 del 2025, citate).

Vi è da considerare che, con ordinanza interlocutoria n.22066 del 2025, questa Corte ha rimesso alleSezioni Unite la questione concernente la possibilità o meno di riconoscere ilprivilegio previsto dall’art. 2751 - bis , n. 1, c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, deicontributi dovuti a un fondo di previdenza complementarenegoziale.

Il tema devoluto imporrà, inevitabilmente, l’approfondimento della natura -retributiva o previdenziale- dei crediti in oggetto senza, però, che ciò muti la sorte delle odierne censure.

I rilievi della ricorrente, infatti, non sviluppano critiche precise alnucleo decisionale centrale della decisione che attribuisce rilievo all’impossibilità, ex art. 5 del d.lgs n. 80 del 1982, di una “erogazione diretta al lavoratore” di prestazioni a carico del Fondo di garanzia che trovino “titolo (in) prestazioni complementari” e giudica “ nuova “ la domanda, formulata in appello, di “condanna del Fondo di garanzia a versare direttamente in favore del fondo complementare Cometa le quote di TFR non corrisposte dalla datrice di lavoro”.

Tali affermazioni dovevano indurre la ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte.

Come sviluppate, invece, non scalfiscono il ragionamento decisorio e restano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (sulla redazione dei motivi: ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007.

Più di recente: Cass.n.9450 del 2024; Cass. n. 15517 del 2020; Cass.n.20910 del 2017 ).

Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato.

Le spese possono compensarsi, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1982-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 47/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1982/23 Oggetto R.G.N.1982/2023 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.7.2022 n. 472, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia con condanna dell’Inps a pagare loro gli importi meglio indicati in ricorso, a titolo di retribuzioni, TFR e a titolo di quote non versate al fondo complementare, somme maturate nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] –successivamente dichiarata insolvente e per la quale era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria – nei limiti del credito ammesso al passivo, nella corrispondente procedura concorsuale. La Corte d’appello ha accolto il gravamedell’Inps ed ha rigettato la domanda di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per l’assenza dei relativi presupposti, perché al momento del passaggio dei lavoratori dall’impresa cedente, [OSCURATO:SOCIETA] all’impresa cessionaria, [OSCURATO:PERSONA] srl, entrambe le aziende erano in bonis, essendo stata solo successivamente a tale passaggio, dichiarata insolvente l’impresa cedente (e non la cessionaria), né vi era stata risoluzione del rapporto di lavoro, essendo il rapporto proseguito con l’impresa cessionaria, senza soluzione di continuità. Secondo la Corte territoriale, gli accordi sindacali, ex art. 47 della legge n. 428/90 (di rinuncia dei lavoratori ad avvalersi della solidarietà tra le imprese, per ottenere le proprie spettanze) non potevano derogare all’applicazione dell’art. 2112 c.c.,in quanto intervenuti, nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, quando le imprese erano entrambe in bonis e la procedura di amministrazione straordinaria aveva riguardato la sola società cedente, ma successivamente al trasferimento d’azienda e al passaggio dei lavoratori alle dipendenze della società cessionaria. In riferimento alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le somme non corrisposte dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, la Corte del merito ha escluso l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, a titolo di prestazioni complementari, escludendo che si trattasse di retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro anche perché l’obbligo del datore di lavoro al versamento sussiste nei confronti del fondo complementare e non del lavoratore e nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro che ne è un mero presupposto, ma non la fonte. Inoltre, era inammissibile la domanda formulata dai lavoratori solo in appello, di condanna delle prestazioni del Fondo di Garanzia in favore del fondo complementare Cometa, perché domanda nuova. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi, sostanzialmente analogo contenuto), i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 297/82 e degli artt. 2 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 80/92, con riferimento all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della legge n. 428/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del merito ritenuto intervenuta la deroga all’art. 2112 c.c., in presenza di accordi ex art. 47 della legge 428/90 e in relazione alla società cedente in amministrazione controllata. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.5 del d.lgs. n. 80/92, in relazione all’art. 2112 c.c.. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione all’art.2112 c.c. per avere la Corte di merito escluso il pagamento da parte del Fondo di garanzia delle quote trattenute e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, assumendo la natura previdenziale e non retributiva del relativo credito. La ricorrente insiste nel ritenere che, con il trasferimento, il rapporto di lavoro sia cessato con il cedente e, pertanto, i crediti già maturati siano esigibili. Anche per le quote non versate al Fondo complementare, il lavoratore avrebbe tutela nei confronti del Fondo di garanzia. L’obbligo di versamento al Fondo complementare sorgerebbe, infatti, per effetto di una delegazione di pagamento sempre revocabile fino al suo adempimento, diversamente restandone pregiudicata la tutela del diritto da parte dell’interessato. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Si controverte dell'idoneità dell'accordo sindacale, ex art. 47 commi 4 bis e 5 cit., intervenuto nell'ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA] alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl, a derogare al principio di cui all'art.2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente. Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, in materia di trasferimento d'azienda (vedi, tra le altre, Cass. n. 3963/22, Cass. 6842/23, con ampi riferimenti alla disciplina del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da intendersi qui richiamati), l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 47, comma 4 - bis, ricordato, mentre il successivo comma 5 disciplina i casi in cui "la continuazione dell'attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata" e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda "il mantenimento anche parziale dell'occupazione", ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale. Nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte, con la sentenza n.37789 del 27/12/2022, ha ritenuto che l'accordo concluso non fosse riconducibile alla disposizione di cui alla legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5. In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Specificamente, e con diretta attinenza al caso in disamina, secondo Cass. n. 23499/24 deve escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977 , oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999. Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta, sprovvisto di effetto vincolante verso l'INPS, che gestisce il Fondo di garanzia, ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo. Si deve aggiungere, che non induce a diverse conclusioni , la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, L. n. 428/1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d'impresa): al riguardo, con particolare riferimento alla novità e discontinuità della previsione, si rinvia a quanto statuito da Cass. n. 31338/24 e Cass. n. 30995/24. Anche il terzo motivo va disatteso. I precedenti di questa Corte hanno riconosciuto la natura retributiva delle quote non versate al Fondo complementare ma l’esito raggiunto è diverso da quello auspicato dalla ricorrente (Cass., n. 4265 del 2025, punto 30 e ss; Cass. n. 1951 del 2025, punto 10; Cass. n. 1935 del 2025, punto 6). In particolare, in continuità con Cass. n. 18477 del 2023, i menzionati precedenti di questa Corte hanno ritenuto che il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conservi natura retributiva fino a quando il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versamento al Fondo di previdenza prescelto. Con l’attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il Fondo integrativo. In coerenza con tali enunciazioni e con le argomentazioni già esposte in sede di scrutinio del (dei) precedente/i motivo/i, in detto debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto a adempiere nei medesimi termini ( Cass., nn. 4265, 1951 e 1935 del 2025, citate). Vi è da considerare che, con ordinanza interlocutoria n.22066 del 2025, questa Corte ha rimesso alleSezioni Unite la questione concernente la possibilità o meno di riconoscere ilprivilegio previsto dall’art. 2751 - bis , n. 1, c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, deicontributi dovuti a un fondo di previdenza complementarenegoziale. Il tema devoluto imporrà, inevitabilmente, l’approfondimento della natura -retributiva o previdenziale- dei crediti in oggetto senza, però, che ciò muti la sorte delle odierne censure. I rilievi della ricorrente, infatti, non sviluppano critiche precise alnucleo decisionale centrale della decisione che attribuisce rilievo all’impossibilità, ex art. 5 del d.lgs n. 80 del 1982, di una “erogazione diretta al lavoratore” di prestazioni a carico del Fondo di garanzia che trovino “titolo (in) prestazioni complementari” e giudica “ nuova “ la domanda, formulata in appello, di “condanna del Fondo di garanzia a versare direttamente in favore del fondo complementare Cometa le quote di TFR non corrisposte dalla datrice di lavoro”. Tali affermazioni dovevano indurre la ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte. Come sviluppate, invece, non scalfiscono il ragionamento decisorio e restano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (sulla redazione dei motivi: ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007. Più di recente: Cass.n.9450 del 2024; Cass. n. 15517 del 2020; Cass.n.20910 del 2017 ). Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato. Le spese possono compensarsi, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorr
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