CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i motivi di ricorso vengano accolti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato, per quanto qui di interesse in ordine alla posizione del Soldi, la sentenza del Tribunale di Varese del 27/02/2018, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 61 n. 5, 112, 648-bis comma primo e secondo cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.; la sentenza è talmente sintetica, in mancanza di risposta alcuna ai motivi di appello, da mostrarsi sostanzialmente priva di apparato argomentativo, ridotta a brevissime asserzioni, con particolare rifermento alla consapevolezza da parte del Soldi della provenienza illecita delle vetture; non sono stati in alcun modo presi in considerazione i riferimenti fattuali e logici addotti dalla difesa con le proprie argomentazioni, essendosi la Corte di appello limitata a ribadire le considerazioni del giudice di primo grado, senza considerare in alcun modo le allegazioni difensive, con particolare riferimento all'incendio dell'officina del Trainito e la conseguente richiesta dello stesso al Soldi al fine di consentire la custodia dei beni di sua proprietà nel giardino del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto illogica, in relazione all'art. 648-bis cod. pen. e in punto di valutazione delle prove; la Corte di appello ha omesso qualsiasi specifica motivazione in ordine al tema della qualificazione giuridica del fatto ascritto, tema che era stato esplicitamente proposto con il secondo motivo di appello; pur eventualmente supponendo una conoscenza e consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita delle vetture, in nessun modo era stata riscontrata una attività dello stesso rientrante nel paradigma del riciclaggio, in mancanza di trasformazione, modificazione o ostacolo all'attività di accertamento. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto al trattamento sanzionatorio; la motivazione sul punto si caratterizza per la presenza di affermazioni del tutto apodittiche, che integrano di fatto una motivazione apparente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo. 2. Ricorre in concreto una motivazione del tutto apparente su due temi puntualmente devoluti alla Corte di appello, con specifico motivo di impugnazione, quanto all'effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, così come in relazione al tema della corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta, nella prospettazione difensiva non sussumibile nel paradigma dell'art. 648- bis cod. pen. quanto piuttosto in quella di cui all'art. 648 cod. pen.È lo stesso Procuratore generale nelle sue conclusioni ad evidenziare la riscontrabile eccessiva sintesi della motivazione, che, pur enunciando una serie di dati di fatto, in concreto si limita a richiamare la motivazione di primo grado, senza svolgere un autonomo ragionamento argomentativo sia quanto all'effettiva consapevolezza del ricorrente in relazione alla provenienza dei beni rinvenuti nel suo giardino, che quanto al tema della qualificazione giuridica del fatto. In tal senso del tutto apparente si manifesta la motivazione (resa alla pagina sette) che si risolve in una mera elencazione di elementi di fatto, semplicemente richiamati senza che venga articolato alcun effettivo ragionamento argomentativo nella ricostruzione dell'effettiva riferibilità della condotta di riciclaggio al ricorrente, anche quanto all'elemento soggettivo. È difatti tautologico affermare che l'imputato fosse consapevole che le autovetture erano in lavorazione per il riciclaggio e che avesse dato un consapevole contributo alla realizzazione del reato custodendole, senza evidenziare in alcun modo da dove si tragga tale consapevolezza e perché il mero deposito sarebbe sintomatico di un concorso, quanto meno morale, nella commissione del reato contestato. Il richiamo, poi, al criterio del tutto astratto secondo il quale sarebbe inusuale che ben quattro autovetture vengano custodite nelle pertinenze di una abitazione privata non appare sufficiente a giustificare in alcun modo l'integrazione del reato contestato, apparendo una mera considerazione di fatto e, del tutto personalistica, che, tra l'altro, non si confronta con la versione alternativa fornita dal ricorrente; né effettivamente la custodia può essere di per sé ritenuta condotta di sostanziale occultamento (per come affermato sempre a pagina sette). 3. Il giudice di rinvio dovrà, dunque, colmare tale palese omissione motivazionale tenendo conto del consolidato principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dai dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270302-01), anche tenendo conto, in relazione al caso di specie e alle circostanze di fatto sommariamente richiamate e non compiutamente e logicamente analizzate, della potenziale rilevanza della sostituzione delle targhe (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo; Rv. 273899-01), nonché del trasferimento di un bene da un luogo ad un altro (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01).4. Il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio rimane assorbito, dovendosi comunque anche in questo caso riscontrare la sostanziale apparenza della motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio