CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 5585/12/19, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 30 settembre2019;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate, disconoscendo la deducibilità di taluni costi sic-come relativi ad acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti, aveva de-terminato nei suoi confronti maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irapper l’anno d’imposta 2005.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investita dell’ap-pello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame, evidenziando, insintesi, la non effettività delle operazioni passive contestate dall’Ufficio,costituite da apparenti acquisti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rite-nuta società cartiera.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la Datacomm ManagementS.r.l., dichiarata fallita, ha proposto ricorso per cassazione affidandoloa cinque motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controri-corso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 30, 31 e 34 delNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026D.Lgs. n. 546/1992 e del principio del contraddittorio» poiché la sen-tenza impugnata è stata resa senza consentire la partecipazione deldifensore della società contribuente all’udienza pubblica di trattazionedella causa. La ricorrente rappresenta che la pubblica udienza era statainizialmente fissata per il giorno 10 giugno 2019 alle ore 11,30 e che aquell’udienza il collegio giudicante aveva rinviato la trattazione dell’ap-pello alla successiva udienza del 23 settembre 2019 senza dare alcunaindicazione circa l’orario di trattazione, che perciò doveva considerarsilo stesso dell’udienza originaria; al contrario, presentatosi all’udienzadel 23 settembre 2019 alle ore 11,25, il difensore dell’appellata eravenuto a conoscenza che la causa era stata già trattata alle ore 9,30,senza però che fosse stato mai informato del mutamento di orario. Nederiverebbe la nullità della sentenza impugnata per violazione del con-tradditorio e del diritto di difesa.2. Il motivo è infondato.2.1. La ricorrente articola la sua censura partendo dall’erroneo presup-posto che l’orario della successiva udienza a cui viene rinviata la trat-tazione di una causa sia, in mancanza di diversa indicazione, lo stessoorario stabilito per la precedente udienza in cui è stato disposto il rin-vio.2.2. L’assunto, però, oltre ad essere infondato già su un piano logico,non vedendosi per quale ragione dovrebbe presumersi che l’orariodell’udienza di rinvio debba essere, in mancanza di diversa indicazione,lo stesso che era stato fissato per l’udienza precedente, si pone in con-trasto con il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui,quando nel provvedimento del giudice sia omessa l’indicazione dell’oradi trattazione della causa, vale ed è vincolante l’orario di udienza fis-sato dal calendario giudiziario (Cass. n. 2532/1971).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa fatti decisivi perNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Secondola ricorrente i giudici d’appello sono pervenuti alla conclusione che lefatture per cui è causa si riferivano ad operazioni inesistenti senza esa-minare una serie di elementi decisivi che avrebbero condotto ad undiverso esito decisorio, e segnatamente: - la regolare consegna dellamerce acquistata e la relativa emissione di documenti di trasporto, - imastrini e i bonifici bancari che consentivano di riscontrare la traccia-bilità dei pagamenti, - la corrispondenza con la società venditrice dacui si evinceva l’esistenza delle operazioni contestate, - la circostanzache agli occhi dei terzi la fornitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonrisultava essere una società cartiera, tanto che essa era esistente edoperante sul mercato già dal 1998, - la circostanza che, pur in man-canza di importazioni o acquisti intracomunitari, la merce venduta dallafornitrice poteva provenire da acquisti compiuti in ambito nazionale. Ilmancato esame degli elementi fattuali dedotti dalla contribuente eraperaltro reso palese dal fatto che la sentenza impugnata dava atto, inmodo platealmente inveritiero, che la società appellata non si era co-stituita in giudizio.4. Il motivo è infondato.4.1. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, rela-tivo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere de-cisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito di-verso della controversia); va quindi escluso chetale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determi-nata situazione giuridica (Cass. n. 2961/2025; v. anche Cass. n.2268/2022); così come va escluso che l’omesso esame di elementiistruttori integri di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di ap-prezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dàluogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., sez.un., n. 34476/2019).4.2. Orbene, fermo restando che la circostanza relativa all’esistenza omeno delle operazioni cui si riferivano i costi di cui l’Ufficio ha esclusola deducibilità è stata oggetto di specifico esame da parte del Giudiced’appello, il fatto che questi non si sia espresso su tutte le argomenta-zioni e su tutti gli elementi istruttori con cui l’appellata aveva intesodimostrare l’effettività di quelle operazioni non dà luogo ad alcun viziocensurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.4.3. Né può mancarsi di rilevare che, contrariamente a quanto soste-nuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata dà espressamente contodi aver esaminato le scritture contabili della società, ritenendole inido-nee a contrastare l’assunto dell’Ufficio, nonché gli estratti conto,anch’essi privi di elementi utili per la società siccome riportanti l’indi-cazione di assegni e bonifici senza indicazione di beneficiari e destina-tari. Ciò, peraltro, dimostra che la sentenza si è comunque confrontatacon le difese della contribuente e con gli elementi di prova da essaofferti, onde la natura di mero refuso dell’affermazione che dava attodella mancata costituzione in giudizio della società appellata.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ.poiché la sentenza impugnata ha dato rilievo ad una deposizione resaNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026da un verificatore della Guardia di finanza nel giudizio di appello delprocesso penale avviato a carico dell’allora legale rappresentante dellasocietà contribuente, senza tuttavia che l’Agenzia delle entrate avessefornito effettiva prova del contenuto di quella testimonianza.6. Il motivo è privo di pregio.6.1. Sussiste una violazione dell’art. 2697 cod. civ. denunciabile nellapresente sede solo qualora il giudice del merito abbia posto l’onere diprovare un fatto a carico di una parte diversa da quella che, in base atale disposizione, ne era gravata (Cass. n. 10853/2012; v. anche Cass.n. 17474/2018).6.2. Al di là del fatto che la deposizione di cui trattasi è stata richiamatadalla sentenza impugnata soltanto per rafforzare la conclusionedell’inesistenza delle controverse operazioni di acquisto, a cui i giudicidi seconde cure sono pervenuti alla luce della mancata prova dell’ef-fettività delle stesse, la censura formulata con il motivo in esame èinfondata perché la CTR non ha certo addossato alla contribuentel’onere di provare il contenuto della testimonianza.Ovviamente l’eventualità che la valutazione delle risultanze istruttoriesia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata avesse assolto l’onus probandi non integrerebbe violazionedell’art. 2697 cod. civ., ma piuttosto un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamentenei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Secondola ricorrente la Corte regionale ha tralasciato di esaminare la propriadeduzione volta ad evidenziare la contraddittorietà dell’operatodell’ente impositore che, da un lato, aveva assunto l’indeducibilità deicosti per l’acquisto di merce presso la fornitrice [OSCURATO:PERSONA] ItaliaNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026S.r.l. in ragione dell’asserita inesistenza di tali acquisti, dall’altro, avevaconfermato i ricavi conseguiti dalla società ivi compresi quelli derivantidalla vendita delle merce oggetto degli acquisti ritenuti inesistenti.8. Il motivo è infondato.8.1. Innanzitutto, valgono qui le stesse considerazioni svolte a propo-sito del rigetto del secondo motivo: ciò che la ricorrente censura èl’omesso esame non già di una specifica circostanza fattuale intesa insenso storico-naturalistico, ma di una propria argomentazione di ca-rattere logico diretta a porre in luce l’inesattezza della ricostruzionedell’imponibile effettuata induttivamente dall’Agenzia fiscale.8.2. Deve poi rilevarsi che secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 8 d.l. n. 16 del 2012,convertito dalla legge n. 44 del 2012, sia in materia di accertamentodell’Iva, che delle imposte dei redditi, qualora l’Amministrazione, rite-nendo fittizia — oggettivamente o soggettivamente — un’operazione diacquisto, ne avesse recuperato a tassazione i relativi costi, nonavrebbe dovuto correlativamente ridurre i ricavi, non sussistendo alcunautomatismo tra la ritenuta fittizietà dell’operazione e tale riduzione;l’Amministrazione non aveva pertanto l’obbligo di escludere, in propor-zione, i ricavi esposti dalla stessa contribuente, né era tenuta ad ac-certare la dichiarazione nella sua interezza, potendo limitarsi ad ana-lizzare l’esistenza dei costi dichiarati (Cass. n. 17729/2009; Cass. n.3267/2012; Cass. n. 33915/2019).9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazionedell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n.546/1992». Secondo la ricorrente la sentenza impugnata presenta uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili poiché, da un lato,ritiene che l’accertamento fiscale trovi conferma in una sentenza dicondanna resa dal Tribunale di Palermo nel processo penale avviato aNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026carico dell’allora legale rappresentante della società contribuente,dall’altro, non dà alcun rilievo alla sentenza di assoluzione pronunciatadalla Corte d’appello nel successivo grado di giudizio, invocando il prin-cipio di autonomia del processo tributario rispetto a quello penale.10. Il motivo è infondato.10.1. Va in primo luogo ricordato, come già sopra accennato, che lerisultanze istruttorie del detto processo penale, pur richiamate dallasentenza impugnata per avvalorare la fondatezza della pretesa impo-sitiva, non costituiscono la principale ratio decidendi della decisioneadottata dalla CTR, ma solo elementi di carattere rafforzativo. Per-tanto, anche ove il richiamo a quelle risultanze fosse espunto, la sen-tenza qui contestata conserverebbe una sua sufficiente base motiva-zionale, in buona sostanza fondata sul rilievo che la fornitrice fosse unasocietà cartiera e che la mera regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento adoperati non costituisse una prova idoneaa dimostrare l’effettività delle controverse operazioni di acquisto.10.2. Peraltro, le affermazioni di cui la ricorrente lamenta l’inconcilia-bilità non sono affatto contradditorie in quanto la CTR non si è limitataa negare rilievo alla sentenza di assoluzione sulla base del principio diautonomia tra i due giudizi, ma, richiamando tale principio, ha com-piuto un’autonoma valutazione rilevando che le risultanze istruttorieemerse nel processo penale, pur avendo condotto all’assoluzionedell’imputato, confermavano la natura fittizia delle operazioni conte-state.11. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 16524/2020Numero sezionale 9054/2025Numero di raccolta generale 8591/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in fa-vore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legitti-mità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese preno-tate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente