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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26968/2026

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o il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenzein parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data3 dicembre 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Livorno con la quale era stataaffermata la penale responsabilità della XXXXXXX in relazione ai reati di rapina edi violazione della legge sulle armi, commessi in data 3 luglio 2024, hariconosciuto all’imputata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado previa rideterminazionedel trattamento sanzionatorio.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce delriconosciuto vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 cod. pen.Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena nonè consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);che, in ogni caso, il ricorso è anche inammissibile per carenza di interesseessendo stata la pena base stabilita nel minimo edittale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenzein parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data3 dicembre 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Livorno con la quale era stataaffermata la penale responsabilità della XXXXXXX in relazione ai reati di rapina edi violazione della legge sulle armi, commessi in data 3 luglio 2024, hariconosciuto all’imputata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado previa rideterminazionedel trattamento sanzionatorio.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce delriconosciuto vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 cod. pen.Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena nonè consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);che, in ogni caso, il ricorso è anche inammissibile per carenza di interesseessendo stata la pena base stabilita nel minimo edittale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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