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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 17382/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 31349/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ne Tassinari e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - r icorrent e e controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ancona, alla via E. Mattei n. 14, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle loro qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio (Ughi e [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 1. - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi, con beneficio di inventario, di [OSCURATO:PERSONA], cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 13. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con sede in Roma, alla via Archimede n. 57. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 4374/2020, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) intraprese un procedimento arbitrale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già ISA Immobiliare, per il prosieguo, breviter, anche ISAG), formulando al nominato collegio arbitrale i seguenti quesiti: i) accertarsi la violazione, da parte del Rodriguez, sia dell’obbligo di buona fede e correttezza, sia dell’art. 1344 cod. civ., per avere questi, cedendo la partecipazione in ISA Immobiliare, “di fatto” ceduto il cantiere e svuotato di contenuto economico la garanzia prestata da ISA Immobiliare; ii) accertarsi la violazione, da parte di ISA Immobiliare , dell’art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003 e dell’obbligo di buona fede, per non avere comunicato a C.N.E. l’intervenuto mutamento della propria compagine sociale che, di fatto, aveva comportato la cessione del cantiere a terzi; iii) accertarsi il grave inadempimento del Rodriguez e di ISA Immobiliare agli obblighi assunti con il preliminare sottoscritto il 27 febbraio 2003, con particolare riferimento all’obbligo di corrispondere il prezzo delle azioni (convenzionalmente prestabilito in € 60,00 per azione), allorquando C.N.E. aveva esercitato il proprio diritto di opzione; iv) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare, della scrittura integrativa e del contratto definitivo, condannandosi il Rodriguez ed ISA Immobiliare , in solido, alla restituzione del cantiere, ovvero, in caso di impossibilità di tale restituzione, al risarcimento di tutti i danni subiti, liquidando il controvalore economico del cantiere stesso come stimato dalle parti nel contratto preliminare, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell’atto di suo trasferimento a quella dell’effettivo pagamento, oltre all’ulteriore danno emergente e lucro cessante patito, ferma la condanna al pagamento della penale di cui all’art. 12 del contratto preliminare, maggiorata di interessi e rivalutazione; v) accertata la violazione dei patti contrattuali e la violazione dell’obbligo di buona fede e l’inadempimento di cui ai quesiti nn. 1, 2 e 3, accertarsi: v-a) l’obbligo del Rodriguez e di ISA Immobiliare di provvedere al pagamento della penale suddetta, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell’importo pari a € 1.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo pagamento; v-b) l’obbligo del Rodriguez e di ISA Immobiliaredi provvedere al risarcimento dei danni subiti e subendi da [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura del danno emergente e del lucro cessante di cui in atti o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

1.1. Costituendosi innanzi agli arbitri, ISA Immobiliare chiese: i ) dichiararsi l’incompetenza del collegio arbitrale a decidere su tutte le domande proposte nei suoi confronti per mancanza di valida sottoscrizione/inopponibilità della clausola compromissoria e comunque su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) in subordine, respingersi tutte le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, decadute e prescritte; iii) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di restituzione del cantiere, accertarsi l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di rimborso delle spese di manutenzione del cantiere medio tempore sostenute, dei miglioramenti di natura legale, autorizzatoria e commerciale e, per l’effetto, condannarsi la medesima società al risarcimento di tali somme, nonché dei costi e delle perdite connesse allo scorporo del cantiere dal complesso aziendale, con condanna altresì alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto definitivo; iv) in subordine, ravvisarsi il concorso di colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ.; v) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale, ridurne l’entità in quanto manifestamente eccessiva; vi) in subordine, dichiararsi il Rodriguez tenuto a manlevare e tenere indenne ISA Immobiliare da ogni condanna dalla stessa subita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, condannarlo a pagare alla prima ogni somma derivante dall’accoglimento totale o parziale delle domande di quest’ultima.

1.1.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, chiese: i) dichiararsi l’incompetenza e/o la carenza di giurisdizione su tutte le domande proposte nei confronti di ISA Immobiliare e di quelle proposte da quest’ultima nei suoi confronti, nonché su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) respingersi tutte le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti perché inammissibili ed infondate; iii) in subordine, valutato il comportamento di C.N.E. nel periodo 30 ottobre 2006 – 31 gennaio 2013, accertarsi la scar sa importanza dell’inadempimento del Rodriguez avuto riguardo all’interesse di C.N.E.; iv) in subordine, accertato il concorso del fatto colposo di Adrias.r.l., escludersi e/o comunque ridursi il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento all’obbligo di acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA].

2. Con lodo del 29 giugno 2015, il collegio arbitrale: 1) dichiarò la propria competenza a decidere sulle domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, nonché sulle domande formulate dalla medesima società con riguardo al contratto definitivo; 2) dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Rodriguez; 3) accolse, per le ragioni e nei limiti contenuti nei motivi della decisione, le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nella prima parte dei quesiti n. 1 e n. 2 nei confronti del Rodriguez e di ISA Immobiliare e, per l’effetto, li condannò, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 750.000,00 a favore di Adrias.r.l., nella misura del 50% ciascuno; 4) respinse tutte le altre domande formulate da Adrias.r.l.; 5) pose a carico delle parti le spese di funzionamento del collegio arbitrale oltre che i compensi del consulente tecnico d’ufficio, come definitivamente liquidati e nella proporzione indicata nei motivi della decisione, fermo il vincolo di solidarietà tra le stesse parti; 6) compensò integralmente tra le parti le spese di difesa; 7) dichiarò assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione.

3. Pronunciando sulle impugnazioni, principale ed incidentali, promosse contro quel lodo, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e dal Rodriguez e da ISAG, l’adita Corte di appello di Roma , con sentenza del 10/22 settembre 2020, n. 4374, le respinse interamente, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3.1. In particolare, quella corte: i) quanto alla impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., osservò che «[OSCURATO:PERSONA] si duole che il collegio arbitrale si sia così espresso: dal chiaro tenore dell’art. 3 della scrittura integrativa (l’art. 3 recita: la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a comunicare a CNE, con almeno 30 giorni di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il cantiere che sarà trasferito) non si può ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere in detta clausola anche la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare e chiarire il motivo per il quale dal presunto chiaro tenore letterale della clausola non si potrebbe invece ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere anche la cessione delle quote.

Si tratterebbe, quindi, di una motivazione solo apparente perché l’affermazione non sarebbe sorretta da alcun conforto motivazionale.

La censura è infondata perché frutto di una riduttiva lettura del lodo con estrapolazione soltanto della frase sopra riportata.

La questione, in verità, è esaminata nel lodo da pag. 27(paragrafo n. 6) a pag. 31 e gli arbitri hanno dato conto della evoluzione teorica della questione di diritto e cioè se la cessione del pacchetto di quote di una società a responsabilità limitata – proprietaria di un determinato patrimonio immobiliare – equivalga al trasferimento di proprietà del medesimo patrimonio.

Gli arbitri, dopo aver ripercorso gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sulla questione, hanno disatteso la tesi di [OSCURATO:PERSONA], sulla equivalenza del trasferimento delle azioni della società con il trasferimento dei beni contenuti nel suo patrimonio.

La motivazione di tale decisione è articolata (pag. 31) in più punti e non si può sostenere che si tratti di motivazione apparente, vizio che sussiste soltanto se la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la individuazione dellaratio decidendi (Cass. 11301/2009).

Il secondo motivo è equivalente al primo e teso a dimostrare un vizio motivazionale, inesistente per quanto appena sopra detto.

Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c.

Il motivo è infondato perché già contraddittorio in tesi (se la motivazione ha violato i canoni ermeneutici fissati dalle richiamate norme vuol dire che la motivazione stessa non è inesistente) oltre ad essere formulato in modo apodittico (la violazione consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il collegio è giunto a conclusioni diverse da quelle sollecitate dall’appellante).

Anche il quarto motivo di nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. è infondato e sostanzialmente volto ad un riesame nel merito della vicenda.

Il motivo, più in particolare, riguarda la prova che nel caso in esame ricorressero alcune particolari condizioni e cioè che la cessione delle quote facesse esplicito riferimento ai beni compresi nel patrimonio sociale mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali ovvero che la cessioneriguardasse la totalità delle quote e che il patrimonio sociale fosse costituito unicamente da tale immobile.

In difetto di prova sulla ricorrenza di tali circostanze, il collegio si è attenuto all’orientamento che nega l’equivalenza sostenuta da [OSCURATO:PERSONA].

Non sembra sussistere quindi alcuna violazione di diritto sui principi che regolano l’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale»; ii) con riguardo alla impugnazione incidentale del Rodriguez, opinò che «Il primo motivo esposto in via incidentale riguarda la insufficienza della motivazione con riferimento al capo del lodo che ha sanzionato per violazione del principio di buona fede la mancata informativa all’attore della cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].

Anche in questo caso v’è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale e il vizio denunciato è in realtà volto più ad ottenere un riesame nel merito della vicenda che a sostenere un vizio di nullità formale del lodo.

Quanto alla questione ostativa alla fase rescissoria per essere Rodriguez residente in Svizzera, essa resta assorbita dal rigetto dei formulati motivi di nullità»; iii) circa, infine, l’impugnazione incidentale di ISAG, ritenne che «Il motivo diretto ad eccepire la nullità del lodo in relazione alla condanna della ISAG al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] in solido con il Rodriguez è una mera riproposizione di difese, persino priva della specifica descrizione del vizio e volta ad un riesame diretto del merito della vicenda.

La seconda censura sulla incompetenza degli arbitri in relazione alle domande svolte agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura privata integrativa, è del pari infondata.

La censura è di puro merito, è lo stesso appellante incidentale ad affermare che la “soluzione non convince” (comparsa conclusionale pag. 32), che è cosa del tutto diversa dalla nullità del lodo».

4. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi.

Hanno resistito, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi, con beneficio di inventario, di [OSCURATO:PERSONA], cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA]già [OSCURATO:PERSONA], derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003), proponendo pure ricorsi incidentali, la prima con nove motivi ed i secondi con due. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inoltre, hanno depositato distinti controricorsi exart. 371, comma 4, cod. proc. civ., il primo avverso entrambi i ricorsi incidentali suddetti, la seconda avverso quello del [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata.

Tutte le parti costituite, infine, hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.

RITENUTO CHE1.In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di ciascuno dei ricorsi promossi,è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] (come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020).

1.1. Invero: i) il Longarini ben avrebbe potuto spiegare intervento, in questa sede, ex art. 111 c od . p roc . c iv ., quale cessionario (circostanza rimasta assolutamente pacifica) delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA]) derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, stante la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima destinataria della notificazione del ricorso principale del Rodriguez(cfr. Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023 , alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ; ii ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando e documentando la loro qualità di eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], legittimamente si sono costituti in questa sede, exart. 110 cod. p roc . c iv ., in luogo del de cuius .

Infatti, come si legge in Cass. n. 13206 del 2012 (cfr. in motivazione) «la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, ilquale a norma dell'art. 486 c.c., sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791)»; iii ) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di coluiche era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova –la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti ipresupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. ( cfr .

Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del 2006, tutte richiamate, in motivazione, dalle più recentiCass. nn. 10786 e 5478 del 2024.

In senso sostanzialmente conforme, sivedano anche Cass. n. 13685 del 2006, Cass.n. 15352 del 2010 e Cass. n. 1943 del 2011, alle quali pure hanno fatto riferimento le menzionate Cass.nn. 10786 e 5478 del 2024) ;

2. Va rilevato, poi, che il ricorso incidentale di E manuele L ongarini e di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel loro controricorso e da intendersipromosso ex art. 334 cod. proc. civ. (attesa la data di notificazione della sentenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e la data di notificazione del loro controricorso), deve considerarsi pienamente ammissibile alla stregua dei principi tutti rinvenibili, da ultimo, in Cass., SU, n. 8486 del 2024 (alla cui ampia motivazione può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.);

2.1. Detto ricorso, peraltro, non risulta essere notificato anche ad [OSCURATO:SOCIETA]., benchéquest’ultima sia da qualificarsi litisconsorte necessari a del suo avente causaEdoardo Longarini (e, quindi, per effetto della sua morte, dei relativieredi).

Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questa Corte ( cfr . , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11314 del 2024; Cass. nn. 17479 e 5287 del 2023), secondo cui, in tali ipotesi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., sussistendo, tra cedente e cessionario, una situazione di litisc onsorzio processuale (in mancanza di qualsivoglia dimostrazione dell’avvenuta estromissione, espressa o tacita,dal giudizio della menzionata società).3.

La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruoloal fine di consentire alle parti di eseguire gli adempienti suddetti, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, impregiudicata ogni ulteriorevalutazione dei motivi formulati dalle parti in ciascuno dei ricorsi, principaleed incidentale, ivi promossi, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio : i ) nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (Cristiana, Patrizia, Simone e [OSCURATO:PERSONA]), come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020; ii) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante notificazione a quest’ultima del controricorso e ricorso a incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Assegna alle parti il termine perentorio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 31349/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ne Tassinari e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - r icorrent e e controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ancona, alla via E. Mattei n. 14, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle loro qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio (Ughi e [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domicilia in Roma, alla via XX Settembre n. 1. - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi, con beneficio di inventario, di [OSCURATO:PERSONA], cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 13. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con sede in Roma, alla via Archimede n. 57. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 4374/2020, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) intraprese un procedimento arbitrale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già ISA Immobiliare, per il prosieguo, breviter, anche ISAG), formulando al nominato collegio arbitrale i seguenti quesiti: i) accertarsi la violazione, da parte del Rodriguez, sia dell’obbligo di buona fede e correttezza, sia dell’art. 1344 cod. civ., per avere questi, cedendo la partecipazione in ISA Immobiliare, “di fatto” ceduto il cantiere e svuotato di contenuto economico la garanzia prestata da ISA Immobiliare; ii) accertarsi la violazione, da parte di ISA Immobiliare , dell’art. 3 della scrittura integrativa del 9 giugno 2003 e dell’obbligo di buona fede, per non avere comunicato a C.N.E. l’intervenuto mutamento della propria compagine sociale che, di fatto, aveva comportato la cessione del cantiere a terzi; iii) accertarsi il grave inadempimento del Rodriguez e di ISA Immobiliare agli obblighi assunti con il preliminare sottoscritto il 27 febbraio 2003, con particolare riferimento all’obbligo di corrispondere il prezzo delle azioni (convenzionalmente prestabilito in € 60,00 per azione), allorquando C.N.E. aveva esercitato il proprio diritto di opzione; iv) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del preliminare, della scrittura integrativa e del contratto definitivo, condannandosi il Rodriguez ed ISA Immobiliare , in solido, alla restituzione del cantiere, ovvero, in caso di impossibilità di tale restituzione, al risarcimento di tutti i danni subiti, liquidando il controvalore economico del cantiere stesso come stimato dalle parti nel contratto preliminare, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell’atto di suo trasferimento a quella dell’effettivo pagamento, oltre all’ulteriore danno emergente e lucro cessante patito, ferma la condanna al pagamento della penale di cui all’art. 12 del contratto preliminare, maggiorata di interessi e rivalutazione; v) accertata la violazione dei patti contrattuali e la violazione dell’obbligo di buona fede e l’inadempimento di cui ai quesiti nn. 1, 2 e 3, accertarsi: v-a) l’obbligo del Rodriguez e di ISA Immobiliare di provvedere al pagamento della penale suddetta, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell’importo pari a € 1.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo pagamento; v-b) l’obbligo del Rodriguez e di ISA Immobiliaredi provvedere al risarcimento dei danni subiti e subendi da [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura del danno emergente e del lucro cessante di cui in atti o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia. 1.1. Costituendosi innanzi agli arbitri, ISA Immobiliare chiese: i ) dichiararsi l’incompetenza del collegio arbitrale a decidere su tutte le domande proposte nei suoi confronti per mancanza di valida sottoscrizione/inopponibilità della clausola compromissoria e comunque su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) in subordine, respingersi tutte le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, decadute e prescritte; iii) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di restituzione del cantiere, accertarsi l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di rimborso delle spese di manutenzione del cantiere medio tempore sostenute, dei miglioramenti di natura legale, autorizzatoria e commerciale e, per l’effetto, condannarsi la medesima società al risarcimento di tali somme, nonché dei costi e delle perdite connesse allo scorporo del cantiere dal complesso aziendale, con condanna altresì alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto definitivo; iv) in subordine, ravvisarsi il concorso di colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ.; v) in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale, ridurne l’entità in quanto manifestamente eccessiva; vi) in subordine, dichiararsi il Rodriguez tenuto a manlevare e tenere indenne ISA Immobiliare da ogni condanna dalla stessa subita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, condannarlo a pagare alla prima ogni somma derivante dall’accoglimento totale o parziale delle domande di quest’ultima. 1.1.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, chiese: i) dichiararsi l’incompetenza e/o la carenza di giurisdizione su tutte le domande proposte nei confronti di ISA Immobiliare e di quelle proposte da quest’ultima nei suoi confronti, nonché su tutte le domande relative al contratto definitivo; ii) respingersi tutte le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti perché inammissibili ed infondate; iii) in subordine, valutato il comportamento di C.N.E. nel periodo 30 ottobre 2006 – 31 gennaio 2013, accertarsi la scar sa importanza dell’inadempimento del Rodriguez avuto riguardo all’interesse di C.N.E.; iv) in subordine, accertato il concorso del fatto colposo di Adrias.r.l., escludersi e/o comunque ridursi il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento all’obbligo di acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con lodo del 29 giugno 2015, il collegio arbitrale: 1) dichiarò la propria competenza a decidere sulle domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, nonché sulle domande formulate dalla medesima società con riguardo al contratto definitivo; 2) dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Rodriguez; 3) accolse, per le ragioni e nei limiti contenuti nei motivi della decisione, le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. nella prima parte dei quesiti n. 1 e n. 2 nei confronti del Rodriguez e di ISA Immobiliare e, per l’effetto, li condannò, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 750.000,00 a favore di Adrias.r.l., nella misura del 50% ciascuno; 4) respinse tutte le altre domande formulate da Adrias.r.l.; 5) pose a carico delle parti le spese di funzionamento del collegio arbitrale oltre che i compensi del consulente tecnico d’ufficio, come definitivamente liquidati e nella proporzione indicata nei motivi della decisione, fermo il vincolo di solidarietà tra le stesse parti; 6) compensò integralmente tra le parti le spese di difesa; 7) dichiarò assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione. 3. Pronunciando sulle impugnazioni, principale ed incidentali, promosse contro quel lodo, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e dal Rodriguez e da ISAG, l’adita Corte di appello di Roma , con sentenza del 10/22 settembre 2020, n. 4374, le respinse interamente, compensando tra le parti le spese del giudizio. 3.1. In particolare, quella corte: i) quanto alla impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., osservò che «[OSCURATO:PERSONA] si duole che il collegio arbitrale si sia così espresso: dal chiaro tenore dell’art. 3 della scrittura integrativa (l’art. 3 recita: la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a comunicare a CNE, con almeno 30 giorni di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il cantiere che sarà trasferito) non si può ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere in detta clausola anche la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare e chiarire il motivo per il quale dal presunto chiaro tenore letterale della clausola non si potrebbe invece ricavare che le parti abbiano voluto ricomprendere anche la cessione delle quote. Si tratterebbe, quindi, di una motivazione solo apparente perché l’affermazione non sarebbe sorretta da alcun conforto motivazionale. La censura è infondata perché frutto di una riduttiva lettura del lodo con estrapolazione soltanto della frase sopra riportata. La questione, in verità, è esaminata nel lodo da pag. 27(paragrafo n. 6) a pag. 31 e gli arbitri hanno dato conto della evoluzione teorica della questione di diritto e cioè se la cessione del pacchetto di quote di una società a responsabilità limitata – proprietaria di un determinato patrimonio immobiliare – equivalga al trasferimento di proprietà del medesimo patrimonio. Gli arbitri, dopo aver ripercorso gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sulla questione, hanno disatteso la tesi di [OSCURATO:PERSONA], sulla equivalenza del trasferimento delle azioni della società con il trasferimento dei beni contenuti nel suo patrimonio. La motivazione di tale decisione è articolata (pag. 31) in più punti e non si può sostenere che si tratti di motivazione apparente, vizio che sussiste soltanto se la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la individuazione dellaratio decidendi (Cass. 11301/2009). Il secondo motivo è equivalente al primo e teso a dimostrare un vizio motivazionale, inesistente per quanto appena sopra detto. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366 e 1375 c.c. Il motivo è infondato perché già contraddittorio in tesi (se la motivazione ha violato i canoni ermeneutici fissati dalle richiamate norme vuol dire che la motivazione stessa non è inesistente) oltre ad essere formulato in modo apodittico (la violazione consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il collegio è giunto a conclusioni diverse da quelle sollecitate dall’appellante). Anche il quarto motivo di nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. è infondato e sostanzialmente volto ad un riesame nel merito della vicenda. Il motivo, più in particolare, riguarda la prova che nel caso in esame ricorressero alcune particolari condizioni e cioè che la cessione delle quote facesse esplicito riferimento ai beni compresi nel patrimonio sociale mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali ovvero che la cessioneriguardasse la totalità delle quote e che il patrimonio sociale fosse costituito unicamente da tale immobile. In difetto di prova sulla ricorrenza di tali circostanze, il collegio si è attenuto all’orientamento che nega l’equivalenza sostenuta da [OSCURATO:PERSONA]. Non sembra sussistere quindi alcuna violazione di diritto sui principi che regolano l’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale»; ii) con riguardo alla impugnazione incidentale del Rodriguez, opinò che «Il primo motivo esposto in via incidentale riguarda la insufficienza della motivazione con riferimento al capo del lodo che ha sanzionato per violazione del principio di buona fede la mancata informativa all’attore della cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. Anche in questo caso v’è una coerente e logica motivazione della decisione arbitrale e il vizio denunciato è in realtà volto più ad ottenere un riesame nel merito della vicenda che a sostenere un vizio di nullità formale del lodo. Quanto alla questione ostativa alla fase rescissoria per essere Rodriguez residente in Svizzera, essa resta assorbita dal rigetto dei formulati motivi di nullità»; iii) circa, infine, l’impugnazione incidentale di ISAG, ritenne che «Il motivo diretto ad eccepire la nullità del lodo in relazione alla condanna della ISAG al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] in solido con il Rodriguez è una mera riproposizione di difese, persino priva della specifica descrizione del vizio e volta ad un riesame diretto del merito della vicenda. La seconda censura sulla incompetenza degli arbitri in relazione alle domande svolte agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare di permuta e nella scrittura privata integrativa, è del pari infondata. La censura è di puro merito, è lo stesso appellante incidentale ad affermare che la “soluzione non convince” (comparsa conclusionale pag. 32), che è cosa del tutto diversa dalla nullità del lodo». 4. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. Hanno resistito, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi, con beneficio di inventario, di [OSCURATO:PERSONA], cessionario delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA]già [OSCURATO:PERSONA], derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003), proponendo pure ricorsi incidentali, la prima con nove motivi ed i secondi con due. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inoltre, hanno depositato distinti controricorsi exart. 371, comma 4, cod. proc. civ., il primo avverso entrambi i ricorsi incidentali suddetti, la seconda avverso quello del [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata. Tutte le parti costituite, infine, hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. RITENUTO CHE1.In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di ciascuno dei ricorsi promossi,è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] (come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020). 1.1. Invero: i) il Longarini ben avrebbe potuto spiegare intervento, in questa sede, ex art. 111 c od . p roc . c iv ., quale cessionario (circostanza rimasta assolutamente pacifica) delle posizioni giuridiche attive e passive di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA]) derivanti dagli accordi preliminari e dal contratto di permuta del 2003, stante la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima destinataria della notificazione del ricorso principale del Rodriguez(cfr. Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023 , alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ; ii ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando e documentando la loro qualità di eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], legittimamente si sono costituti in questa sede, exart. 110 cod. p roc . c iv ., in luogo del de cuius . Infatti, come si legge in Cass. n. 13206 del 2012 (cfr. in motivazione) «la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, ilquale a norma dell'art. 486 c.c., sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791)»; iii ) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di coluiche era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova –la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti ipresupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del 2006, tutte richiamate, in motivazione, dalle più recentiCass. nn. 10786 e 5478 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, sivedano anche Cass. n. 13685 del 2006, Cass.n. 15352 del 2010 e Cass. n. 1943 del 2011, alle quali pure hanno fatto riferimento le menzionate Cass.nn. 10786 e 5478 del 2024) ; 2. Va rilevato, poi, che il ricorso incidentale di E manuele L ongarini e di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel loro controricorso e da intendersipromosso ex art. 334 cod. proc. civ. (attesa la data di notificazione della sentenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e la data di notificazione del loro controricorso), deve considerarsi pienamente ammissibile alla stregua dei principi tutti rinvenibili, da ultimo, in Cass., SU, n. 8486 del 2024 (alla cui ampia motivazione può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.); 2.1. Detto ricorso, peraltro, non risulta essere notificato anche ad [OSCURATO:SOCIETA]., benchéquest’ultima sia da qualificarsi litisconsorte necessari a del suo avente causaEdoardo Longarini (e, quindi, per effetto della sua morte, dei relativieredi). Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questa Corte ( cfr . , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11314 del 2024; Cass. nn. 17479 e 5287 del 2023), secondo cui, in tali ipotesi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., sussistendo, tra cedente e cessionario, una situazione di litisc onsorzio processuale (in mancanza di qualsivoglia dimostrazione dell’avvenuta estromissione, espressa o tacita,dal giudizio della menzionata società).3. La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruoloal fine di consentire alle parti di eseguire gli adempienti suddetti, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, impregiudicata ogni ulteriorevalutazione dei motivi formulati dalle parti in ciascuno dei ricorsi, principaleed incidentale, ivi promossi, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio : i ) nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (Cristiana, Patrizia, Simone e [OSCURATO:PERSONA]), come risultanti dal suo testamento olografo del 28 dicembre 2018, pubblicato il 28 settembre 2020; ii) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., mediante notificazione a quest’ultima del controricorso e ricorso a incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Assegna alle parti il termine perentorio di
Sentenza Cassazione n. 17382/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris