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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06733/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dec ratoria di inammissibilità del ricorso uditoil,fensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata di convalida del provvedimento del Questore di Firenze con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato questura di [OSCURATO:PERSONA] durante gli incontri dello [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza di previsione dell'ulteriore obbligo prescrittivo di cui all'art.6, comma 2, L. 401/89 posto che trattavasi di condotta festosa non violenta e pertanto priva di pericolosità in concreto; l'ordinanza impugnata difetta altresì da motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del prevenuto, effettuato in astratto, senza tenere conto che il ricorrente, sebbene recidivo amministrativo, ha immediatamente desistito dall' invadere il campo di gioco, non opponendosi alle indicazioni rivoltegli in tal senso dagli agenti di polizia e non ponendo in essere alcuna condotta violenta.

Con secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente prodotta.

2. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. ,13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Nel caso in disamina, il giudice ha osservato che la condotta attribuita al ricorrente integra la fattispecie di cui all'art.6 della legge n 401/198, che punisce l'invasione del terreno di gioco.

Quanto alle ragioni di necessità ed urgenza della previsione dell'obbligo positivo di presentazione presso gli uffici di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive, ha congruamente argomentato in considerazione del fatto che tale reato si configura a prescindere da una concreta pericolosità della condotta, trattandosi di fattispecie di pericolo astratto, volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l'incolumità di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva a51.

Ne segue pertanto che non rileva l'atteggiamento festoso e non violento con il quale il ricorrente ha \\A integrato la fattispecie, ma viceversa il fatto che tale condotta, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo, è stata realizzata in concorso con altre tre persone, e che essa immediatamente stimolato un comportamento emulativo, incitandone gli animi, da parte di altri tifosi sostenitori tm. dello Spezia che tentavano di porreyessere analogo comportamento di scavalcamento delle recinzioni e di invasione del campo di gioco.

In ordine alla pericolosità del prevenuto, il giudice ha osservato che lo stesso era stato raggiunto da ben tre provvedimenti amministrativi, l'ultimo dei quali risalente al 2015 ed emesso dalla questura di [OSCURATO:PERSONA], nonché di essere stato denunciato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, minaccia, porto d'armi di oggetti atti ad offendere.

Alla luce delle suddette considerazioni, concernenti la condotta e la personalità del prevenuto, ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ritenuto insufficiente il mero divieto di partecipazione alle competizioni sportive, e la necessità che tale divieto sia dall'imposizione dell'obbligo positivo di presentazione alla polizia giudiziaria, al fine di garantire la piena osservanza della misura inibitoria.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che la memoria difensiva è stata attentamente vagliata dal giudice a quo il quale ha tenuto conto delle argomentazioni difensive in essa contenute, non nel senso indicato dal ricorrente, ma comunque riducendo la durata della misura della prescrizione in anni 5. 0.1,4.:44~ eAL, Ur-4-1 Dal tessuto motivazionale dello ~D23-452:12) è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo il giudice preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle sua conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.\)\ Così deciso all'udienza del 21 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dec ratoria di inammissibilità del ricorso uditoil,fensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata di convalida del provvedimento del Questore di Firenze con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato questura di [OSCURATO:PERSONA] durante gli incontri dello [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza di previsione dell'ulteriore obbligo prescrittivo di cui all'art.6, comma 2, L. 401/89 posto che trattavasi di condotta festosa non violenta e pertanto priva di pericolosità in concreto; l'ordinanza impugnata difetta altresì da motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del prevenuto, effettuato in astratto, senza tenere conto che il ricorrente, sebbene recidivo amministrativo, ha immediatamente desistito dall' invadere il campo di gioco, non opponendosi alle indicazioni rivoltegli in tal senso dagli agenti di polizia e non ponendo in essere alcuna condotta violenta. Con secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente prodotta. 2. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. ,13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso in disamina, il giudice ha osservato che la condotta attribuita al ricorrente integra la fattispecie di cui all'art.6 della legge n 401/198, che punisce l'invasione del terreno di gioco. Quanto alle ragioni di necessità ed urgenza della previsione dell'obbligo positivo di presentazione presso gli uffici di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive, ha congruamente argomentato in considerazione del fatto che tale reato si configura a prescindere da una concreta pericolosità della condotta, trattandosi di fattispecie di pericolo astratto, volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l'incolumità di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva a51. Ne segue pertanto che non rileva l'atteggiamento festoso e non violento con il quale il ricorrente ha \\A integrato la fattispecie, ma viceversa il fatto che tale condotta, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo, è stata realizzata in concorso con altre tre persone, e che essa immediatamente stimolato un comportamento emulativo, incitandone gli animi, da parte di altri tifosi sostenitori tm. dello Spezia che tentavano di porreyessere analogo comportamento di scavalcamento delle recinzioni e di invasione del campo di gioco. In ordine alla pericolosità del prevenuto, il giudice ha osservato che lo stesso era stato raggiunto da ben tre provvedimenti amministrativi, l'ultimo dei quali risalente al 2015 ed emesso dalla questura di [OSCURATO:PERSONA], nonché di essere stato denunciato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, minaccia, porto d'armi di oggetti atti ad offendere. Alla luce delle suddette considerazioni, concernenti la condotta e la personalità del prevenuto, ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ritenuto insufficiente il mero divieto di partecipazione alle competizioni sportive, e la necessità che tale divieto sia dall'imposizione dell'obbligo positivo di presentazione alla polizia giudiziaria, al fine di garantire la piena osservanza della misura inibitoria. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che la memoria difensiva è stata attentamente vagliata dal giudice a quo il quale ha tenuto conto delle argomentazioni difensive in essa contenute, non nel senso indicato dal ricorrente, ma comunque riducendo la durata della misura della prescrizione in anni 5. 0.1,4.:44~ eAL, Ur-4-1 Dal tessuto motivazionale dello ~D23-452:12) è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo il giudice preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle sua conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.\)\ Così deciso all'udienza del 21 dic
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