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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 23226/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11566/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 6146/2020depositata il 10/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa In esito ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Augusta (SR) la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, per il cui tramite, per l’anno 2008, si recuperavano i maggiori importi dovuti a titolo di Ires, in correlazione al maggior reddito ascritto, nonché i maggiori importi dovuti a titolo di Iva, avuto riguardo al più alto volume d’affari riscontrato.

La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso della contribuente.

La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a quattro censure.

La contribuente si è costituita con ricorso e ha depositato successiva memoria.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 654 c.p.p., in rapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR emesso una sentenza contrassegnata da gravissimo e assoluto difetto di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., dal momento che contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’Ufficio aveva fornito la prova documentale attestante la trasmissione della notizia di reato.

Con il terzo motivo di ricorso si adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR basato la sentenza sulla relazione di consulenza redatta da un perito della Procura della Repubblica di Siracusa nel contesto del parallelo procedimento penale.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000 in combinato disposto con l’art. 331 c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per lo svolgimento dell’attività accertativa fiscale.

Il primo motivo è fondato.

La censura attinge la statuizione della CTR, che nel respingere l’appello dell’Ufficio, ha sommariamente dato rilevanza ad un’imprecisata CTU disposta dal P.M. in sede penale.

Nella sentenza impugnata nulla viene riferito, né riportato in ordine alle risultanze peritali mutuate dal procedimento penale e reputate tanto persuasive da incentrare su di esse il rigetto.

I contenuti della CTU sono del tutto obliterati, sicché manca l’esposizione minimale delle ragioni della decisione assunta al riguardo.

In tal senso il percorso logico seguito dalla CTR resta imperscrutabile e non ricostruibile.

Com’è noto, “In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. n. 15884 del 2017).

Nella specie, si ravvisa proprio tale decifit assoluto e incolmabile, posto che la ratio decidendi della decisione non appare individuabile.

Il terzo motivo, investendo al pari del primo, la valorizzazione generica della consulenza del perito della Procura della Repubblica di Siracusa nel contesto del parallelo procedimento penale, è suscettibile d’essere dichiarato assorbito.

Il secondo e il quarto motivo di ricorso si prestano ad un esame congiunto che ne disvela la fondatezza.

La CTR ha escluso l’operatività del raddoppio dei termini, valorizzando la circostanza della mancata presentazione della denuncia di reato, da parte dell’Amministrazione, entro il 31 dicembre 2013, data di scadenza del termine ordinario per l’accertamento fiscale.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di parte ricorrente di decadenza dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non risultando “con certezza la data di effettiva presentazione della denuncia di reato tributario al Pubblico Ministero, né la sua tempestività”.

In buona sostanza, ad avviso della CTR, essendo il PVC della Guardia di Finanza, datato 18 ottobre 2013, l’Ufficio avrebbe dovuto presentare la denuncia penale (o trasmetterla) ai sensi dell’art. 331 c.p.p. entro il 31 dicembre 2013 ovvero nei termini stabiliti dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.

Pertanto, la CTR imputa all’Agenzia di non aver rispettato i termini di cui all’art. 43 cit., ai fini della presentazione della denuncia penale.

Su queste basi, la CTR esclude l’operatività del raddoppio; l’Amministrazione sarebbe, perciò, decaduta dal diritto di notifica dell’atto impugnato “che, pertanto, risulta tardivo, illegittimo e inefficace” Osserva, tuttavia, questa Corte che non consta nell’ordinamento vigente ratione temporis disposizione che limiti il “raddoppio” dei termini alle sole ipotesi di denuncia penale intervenuta prima del decorso dei termini ordinari di accertamento.

Il raddoppio, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 (cfr., ex multis , Cass. n. 33793 del 2019), è correlato all’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, non alla sua effettiva presentazione.

In altri termini, il raddoppio viene in apice ogni qualvolta il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, appura una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Al giudice tributario fa capo verificare e stabilire se sussistano o meno i presupposti fondanti l’obbligo di denuncia, la cui prova deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Nella specie, pur a fronte della deduzione in giudizio, da parte dell’Ufficio, di prova documentale attestante la trasmissione di documento denominato “comunicazione di reato”, da parte della Guardia di Finanza di Augusta, (nota prot. 0560981713 del 22/10/2013), entro il termine ordinario di accertamento del 31 dicembre 2013, la CTR ha trascurato di considerarlo, ritenendo l’imprescindibilità della presentazione della denuncia penale, anziché limitarsi al riscontro di sussistenza di fatti comportanti l’’obbligo di denuncia penale medesima, indipendente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esercizio dell’azione penale.

La CTR si è posta in urto frontale con il principio incisivamente espresso da questa Corte a tenore del quale “In tema di accertamento tributario, per ilraddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine” (Cass. n. 20409 del 2023).

In altri termini, il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia di reato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019).

Questa Corte ha anche puntualizzato che ilraddoppio dei termini previsto dagli artt.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. n. 13481 del 2020).

L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è sufficiente, in definitiva, per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015).

L’accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso, con l’assorbimento de l terzo, implica la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio conseguente della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglieil primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11566/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 6146/2020depositata il 10/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa In esito ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Augusta (SR) la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, per il cui tramite, per l’anno 2008, si recuperavano i maggiori importi dovuti a titolo di Ires, in correlazione al maggior reddito ascritto, nonché i maggiori importi dovuti a titolo di Iva, avuto riguardo al più alto volume d’affari riscontrato. La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a quattro censure. La contribuente si è costituita con ricorso e ha depositato successiva memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 654 c.p.p., in rapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR emesso una sentenza contrassegnata da gravissimo e assoluto difetto di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., dal momento che contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’Ufficio aveva fornito la prova documentale attestante la trasmissione della notizia di reato. Con il terzo motivo di ricorso si adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR basato la sentenza sulla relazione di consulenza redatta da un perito della Procura della Repubblica di Siracusa nel contesto del parallelo procedimento penale. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000 in combinato disposto con l’art. 331 c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per lo svolgimento dell’attività accertativa fiscale. Il primo motivo è fondato. La censura attinge la statuizione della CTR, che nel respingere l’appello dell’Ufficio, ha sommariamente dato rilevanza ad un’imprecisata CTU disposta dal P.M. in sede penale. Nella sentenza impugnata nulla viene riferito, né riportato in ordine alle risultanze peritali mutuate dal procedimento penale e reputate tanto persuasive da incentrare su di esse il rigetto. I contenuti della CTU sono del tutto obliterati, sicché manca l’esposizione minimale delle ragioni della decisione assunta al riguardo. In tal senso il percorso logico seguito dalla CTR resta imperscrutabile e non ricostruibile. Com’è noto, “In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. n. 15884 del 2017). Nella specie, si ravvisa proprio tale decifit assoluto e incolmabile, posto che la ratio decidendi della decisione non appare individuabile. Il terzo motivo, investendo al pari del primo, la valorizzazione generica della consulenza del perito della Procura della Repubblica di Siracusa nel contesto del parallelo procedimento penale, è suscettibile d’essere dichiarato assorbito. Il secondo e il quarto motivo di ricorso si prestano ad un esame congiunto che ne disvela la fondatezza. La CTR ha escluso l’operatività del raddoppio dei termini, valorizzando la circostanza della mancata presentazione della denuncia di reato, da parte dell’Amministrazione, entro il 31 dicembre 2013, data di scadenza del termine ordinario per l’accertamento fiscale. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di parte ricorrente di decadenza dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non risultando “con certezza la data di effettiva presentazione della denuncia di reato tributario al Pubblico Ministero, né la sua tempestività”. In buona sostanza, ad avviso della CTR, essendo il PVC della Guardia di Finanza, datato 18 ottobre 2013, l’Ufficio avrebbe dovuto presentare la denuncia penale (o trasmetterla) ai sensi dell’art. 331 c.p.p. entro il 31 dicembre 2013 ovvero nei termini stabiliti dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, la CTR imputa all’Agenzia di non aver rispettato i termini di cui all’art. 43 cit., ai fini della presentazione della denuncia penale. Su queste basi, la CTR esclude l’operatività del raddoppio; l’Amministrazione sarebbe, perciò, decaduta dal diritto di notifica dell’atto impugnato “che, pertanto, risulta tardivo, illegittimo e inefficace” Osserva, tuttavia, questa Corte che non consta nell’ordinamento vigente ratione temporis disposizione che limiti il “raddoppio” dei termini alle sole ipotesi di denuncia penale intervenuta prima del decorso dei termini ordinari di accertamento. Il raddoppio, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 (cfr., ex multis , Cass. n. 33793 del 2019), è correlato all’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, non alla sua effettiva presentazione. In altri termini, il raddoppio viene in apice ogni qualvolta il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, appura una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Al giudice tributario fa capo verificare e stabilire se sussistano o meno i presupposti fondanti l’obbligo di denuncia, la cui prova deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria. Nella specie, pur a fronte della deduzione in giudizio, da parte dell’Ufficio, di prova documentale attestante la trasmissione di documento denominato “comunicazione di reato”, da parte della Guardia di Finanza di Augusta, (nota prot. 0560981713 del 22/10/2013), entro il termine ordinario di accertamento del 31 dicembre 2013, la CTR ha trascurato di considerarlo, ritenendo l’imprescindibilità della presentazione della denuncia penale, anziché limitarsi al riscontro di sussistenza di fatti comportanti l’’obbligo di denuncia penale medesima, indipendente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esercizio dell’azione penale. La CTR si è posta in urto frontale con il principio incisivamente espresso da questa Corte a tenore del quale “In tema di accertamento tributario, per ilraddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine” (Cass. n. 20409 del 2023). In altri termini, il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia di reato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). Questa Corte ha anche puntualizzato che ilraddoppio dei termini previsto dagli artt.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. n. 13481 del 2020). L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è sufficiente, in definitiva, per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015). L’accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso, con l’assorbimento de l terzo, implica la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio conseguente della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglieil primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sen
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