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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18227/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QG477) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 10/11/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 13/02/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.

R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con il motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illecita: l'elevata quantità di marijuana detenuta, pari ad oltre 3.000 dosi, la contestuale detenzione di oltre 60 pasticche di ecstasy idonee a formare 19 dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento di dosi, messaggi letti dai CC che confermavano che l'imputato era dedito alla cessione di stupefacenti; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez.

U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Ry.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Ry.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QG477) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 10/11/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 13/02/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P. R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con il motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illecita: l'elevata quantità di marijuana detenuta, pari ad oltre 3.000 dosi, la contestuale detenzione di oltre 60 pasticche di ecstasy idonee a formare 19 dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento di dosi, messaggi letti dai CC che confermavano che l'imputato era dedito alla cessione di stupefacenti; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Ry.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Ry.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 18227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris