CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 21508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; left/e7sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 9 settembre 2022 il Tribunale di Roma - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, anche sulla base di elementi di conoscenza sopravvenuti, il titolo cautelare genetico rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Velletri in data 5 agosto 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per concorso in omicidio volontario. 1.1 Secondo i giudici del merito cautelare, [OSCURATO:PERSONA], detto 'Suzo' , avrebbe commesso - unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] - il fatto delittuoso rappresentato dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a seguito di un litigio - e con uso di arma bianca - in Anzio il 17 luglio del 2022. Si sarebbe verificata, in particolare, una violenta lite (reguito di precedenti vicende) tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il Muratovich (a sua volta sostenuto da un amico), prima all'interno e poi all'esterno di un locale pubblico. In detto contesto [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto concorrente nella azione lesiva portata verso il Muratovich, attinto - quest'ultimo - da due fendenti di coltello che ne cagionavano la morte (nei modi descritti nella contestazione provvisoria). 2. Quanto alle fonti di conoscenza, va evidenziato che il Tribunale del riesame (una volta respinte le eccezioni in rito, peraltro riproposte nell'atto di ricorso) ha fondato la propria decisione non soltanto sul contenuto degli atti già valutati dal GIP ma anche su elementi sopravvenuti. Si tratta di elementi prodotti con memoria dal Pubblico Ministero e depositati il 2 settembre 2022 (udienza del 7 settembre 2022) con allegazione al TIAP. 2.1 In sintesi, la ricostruzione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] durante la concitata azione (al di là della prova generica) si fonda su: a) le deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla compresenza di più soggetti nel momento della aggressione al Muratovich, tra cui l'odierno ricorrente (con particolare riferimento al contenuto delle integrazioni fornite alla versione iniziale) ; b) le immagini captate da un sistema di videosorveglianza, che riprendono subito dopo il ferimento mortale [OSCURATO:PERSONA] che si allontana in fretta dal luogo, unitamente ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA];c) le risultanze di una intercettazione ambientale del 9 agosto 2022 (ore 9.37), relative ad un colloquio in presenza intervenuto tra l'odierno ricorrente e i due coindagati. Nel valutare il complesso dei dati indizianti, il Tribunale rileva che con alta probabilità la frase attribuita all'odierno ricorrente (.. no, a me io gliel'ho dato e basta.. basta..) sta a significare che durante la lite 'Suzo' ha 'passato' il coltello a [OSCURATO:PERSONA] (senza colpire direttamente la vittima), aspetto che consente - in ogni caso - di qualificare la condotta dell'attuale ricorrente come partecipazione attiva all'evento, sostenuta dal dolo di omicidio, quantomeno nella forma eventuale. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] con articolazione di tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per omessa trasmissione al Tribunale di taluni atti (in massima parte supporti video), contenenti - si afferma - elementi favorevoli all'indagato. Il motivo viene articolato con una sequenza numerica di atti del procedimento (da n.1 a n.11) che non sarebbero stati oggetto di deposito. Si afferma altresì : "da tali atti si desume che Osema non compie azioni di concorso nella fattispecie contestata". 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento per il ritardo nella messa a disposizione da parte del PM procedente dei supporti informatici contenenti le intercettazioni di conversazioni. A fronte di richiesta del 2 settembre (che si assume correttamente inoltrata) il PM ha autorizzato la estrazione di copia dei supporti solo in data 6 settembre, a ridosso della udienza di trattazione. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla gravità indiziaria ed assenza di autonoma valutazione. Non sarebbe stata individuata in modo coerente - neanche dal Tribunale del Riesame - la compartecipazione attiva ai fatti di [OSCURATO:PERSONA], posto che a detta di più persone la lite sarebbe intervenuta esclusivamente tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la vittima. Nessun reale elemento a carico potrebbe trarsi dai contenuti della intercettazione del 9 agosto 2022.4. Sono stati depositati motivi aggiunti con atto del 13 gennaio 2023. Si ribadiscono ed integrano le doglianze contenute nell'atto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità della doglianza. 2.1 Va premesso che ai sensi dell'art. 309, comma 5, gli atti che devono essere trasmessi al Tribunale del riesame sono : a) gli atti presentati al GIP a norma dell'art.291, comma 1 ; b) tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Quanto alla prima categoria, si tratta non già dell'intero fascicolo delle indagini ma degli elementi sottoposti dal Pubblico Ministero al GIP in sede di formulazione della domanda cautelare (v. Sez. V n. 39950 del 16.6.2004, rv 229896). Quanto alla seconda categoria si tratta di elementi di prova posteriori alla domanda cautelare da cui - sul piano oggettivo - possano trarsi argomenti di prova favorevoli alla difesa. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato, in proposito : a) quanto alla omessa trasmissione dì atti già sottoposti al GIP non si determina la perdita di efficacia della misura cautelare quando tali atti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato, oppure siano stati valutati solo in quanto altri atti ad essi facevano riferimento (ex multis, Sez. IV, n. 40044 del 30.3.2005, rv 232432) ; b) quanto agli elementi sopravvenuti favorevoli, si è precisato che in tema di riesame delle misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (v. Sez. VI n. 5405 del 27.1.2022, rv 283000). 2.2 Da quanto sinora detto discende - in modo evidente - la infondatezza e genericità della doglianza posta al primo motivo.La difesa del ricorrente ha vergato esclusivamente un elenco di atti senza chiarire : a) se si tratti o meno di atti trasmessi al GIP in sede di richiesta della misura cautelare ; b) quali siano gli aspetti favorevoli desumibili, sul piano oggettivo, dagli atti non trasmessi, ove posteriori alla domanda cautelare. Del resto, gli elementi di prova posti - in concreto - a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono essenzialmente di natura dichiarativa (ed i verbali di sommarie informazioni sono stati oggetto di deposito) nonché consistono nella videoripresa dei soggetti che si allontanarono insieme dal luogo del fatto (documentata dalla stampa delle immagini, già valutata dal GIP) e nei risultati della intercettazione ambientale del 9 agosto 2022 (oggetto di deposito da parte del PM prima della celebrazione della udienza camerale di riesame). Può darsi per assodato - in particolare - che nessuna videoripresa, per quanto risulta dagli atti, ha consentito di inquadrare il segmento dell'azione che ha portato al ferimento (e al successivo decesso) del Muratovich e, pertanto, non è dato comprendere quale possa essere la portata 'a discarico' (come si è detto, nemmeno illustrata) dei supporti informatici o degli altri allegati non trasmessi. 2.3 La inammissibilità del primo motivo di ricorso rende inammissibile anche il primo dei motivi aggiunti (v. Sez. V, n.8439 del 24.1.2020, rv 278387, secondo cui l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, pur idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi). 3. Il secondo motivo, anche con le precisazioni fornite nei motivi aggiunti, è infondato. 3.1 II Tribunale del riesame a pagina 3 tratta l'eccezione difensiva ed afferma, in sintesi, che: a) la integrazione probatoria è stata realizzata con una memoria del Pubblico Ministero procedente del 31 agosto 2022, con atti tempestivamente depositati in data 2 settembre attraverso il sistema TIAP, in vista della udienza del 7 settembre; b) la richiesta difensiva di ottenere copia dei supporti informatici relativi alle intercettazioni risale effettivamente al 2 settembre ma sarebbe stata inviata ad un indirizzo PEC non conforme al provvedimento DGSIA del 9.11.2020; in ogni caso è stata evasa dal PM in data 6 settembre, comunque antecedente alla trattazione della udienza. 3.2 Le doglianze difensive, circa la tempestività della 'messa a disposizione' dei supporti informatici, non colgono nel segno. Ed invero, pur volendosi ritenere valida la richiesta difensiva inoltrata in data 2 settembre (sulla base della documentazione allegata all'atto di ricorso),sta di fatto che la stessa difesa conferma che la consegna dei supporti informatici rilevanti è avvenuta il giorno prima della trattazione di udienza (il 6 settembre 2022). Ciò esclude che possa parlarsi di nullità della decisione per vizio del contraddittorio. Ed invero questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, sul tema, che in sede di riesame o appello cautelare, l'apprezzamento della tempestività del rilascio da parte del pubblico ministero di copia delle registrazioni di conversazioni o "video-riprese" utilizzate a fini cautelari è riservato al giudice di merito, che deve fornire idonea motivazione; fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto l'ufficio del pubblico ministero aveva messo a disposizione i supporti parte due giorni prima, parte un giorno prima dell'udienza, in un termine comunque utile, tenuto conto del numero complessivo delle intercettazioni e delle riprese audiovisive (v. Sez. IV n. 43869 del 20.6.2017, rv 270945). Nel caso in esame la conversazione di interesse è unica (quella del 9 agosto 2022) ed i contenuti erano stati trascritti nella memoria già depositata il 2 settembre 2022, dunque la verifica della 'traccia fonica' è stata resa possibile in tempo da ritenersi utile al fine di un concreto esercizio del potere di critica. 4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. 4.1 Va brevemente richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale sul tema della verifica del giudizio di gravità indiziaria. Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore,nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza», ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto», ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292,comma 2, lett. c,cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV, n. 40061 del 21.6.2012, Trite/la, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 4.2 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4.3 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U, ric. Audino,del 22.3.2000 (rv 215828), per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 5. Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale motiva in maniera congrua sulla identificazione del contributo fornito dall'attuale ricorrente alla «azione collettiva» e il ricorso tende, in modo non consentito, a sollecitare una nuova valutazione in fatto di elementi di prova ragionevolmente apprezzati.5.1 In particolare, va rilevato che le critiche difensive - quanto al portato narrativo delle dichiarazioni di tipo testimoniale - non si confrontano con le precisazioni fornite dal Fabrizi e dalla Nicolosi, tese a rappresentare il particolare 'posizionamento' durante la lite dell'attuale ricorrente, già altamente indicativo della comunanza di intenti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale ha valutato in modo non manifestamente illogico il contenuto della conversazione intervenuta tra l'odierno ricorrente e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] in data 9 agosto 2022. In effetti, sulla base delle conoscenze disponibili nella fase procedimentale, non è illogico ritenere che il rammarico espresso da [OSCURATO:PERSONA] nella parte della conversazione in cui afferma .. io gliel'ho dato.!! basta.. basta.. si riferisca da un lato allo strumento lesivo (il coltello), dall'altro alla avvenuta prosecuzione dell'azione lesiva da parte del soggetto cui il coltello era stato fornito. Ciò da un lato ha consentito al Tribunale di ritenere valido indizio la condotta immediatamente successiva al ferimento (i tre si allontanano insieme in ragione della comune consapevolezza della gravità delle lesioni inferte con una azione comune), dall'altro depone in senso altamente indiziante circa l'adesione del ricorrente (anche in corso d'opera) ad una determinazione volitiva includente l'evento morte della persona presa di mira, come si è ritenuto in sede di merito. Dunque nessun profilo di ‘scostamento' della motivazione dalla regola di giudizio cautelare appare rinvenibile nel caso in esame. 5.2 Da ultimo va ribadito che nessuna nullità poteva essere dichiarata dal Tribunale in riferimento ai contenuti argomentativi del titolo genetico, posto che il GIP, pur facendo riferimento ai contenuti istruttori incorporati nella richiesta del P.M.; ne ha - in tutta evidenza - autonomamente elaborato i profili di idoneità rappresentativa, pur con talune affermazioni poi superate dalla posteriore motivazione del Tribunale del riesame. 5.3 Al rigetto - nel suo complesso - del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M