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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21222/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 06/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Torino in data 16/03/2018, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 628, comma 2 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo, contro l'imputato, delle dichiarazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] senza le formalità richieste dalla legge; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo F) dell'imputazione (artt. 110 e 648, comma 2 cod. pen.).

Con memoria in data 22/4/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, argomentando ulteriormente sul primo motivo dedotto con il ricorso principale.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, da cui si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'Orlando nonché conforme al disposto della norma processuale che viene in rilievo nel caso di specie.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come alle dichiarazioni di Orlando non risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen. trattandosi di soggetto mai indagato per il medesimo reato ascritto all'imputato, né per alcun altro reato ad esso connesso.

I giudici di merito hanno precisato come le dichiarazioni dell'Orlando, in quanto "soggetto mai indagato per il delitto sub D) [...] non necessitino di riscontri e possano essere legittimamente poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto".

Peraltro, quand'anche l'Orlando avesse dovuto assumere sin dall'inizio la veste di indagato per il reato sub D), le sue dichiarazioni sarebbero comunque utilizzabili contro gli imputati dei diversi reati nei quali è da ritenersi pacificamente persona offesa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ed essendosi proceduto con rito abbreviato.

In tal senso, i giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che i suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Rv. 270363).

Peraltro, il motivo di ricorso in esame riproduce censure già dedotte con l'atto d'appello, nonché vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente non si confronta.

Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché mancante della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione oggetto di gravame.

In tal senso, deve precisarsi che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Gio iiiìi "olli Lui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 06/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Torino in data 16/03/2018, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 628, comma 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo, contro l'imputato, delle dichiarazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] senza le formalità richieste dalla legge; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo F) dell'imputazione (artt. 110 e 648, comma 2 cod. pen.). Con memoria in data 22/4/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, argomentando ulteriormente sul primo motivo dedotto con il ricorso principale. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, da cui si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'Orlando nonché conforme al disposto della norma processuale che viene in rilievo nel caso di specie. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come alle dichiarazioni di Orlando non risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen. trattandosi di soggetto mai indagato per il medesimo reato ascritto all'imputato, né per alcun altro reato ad esso connesso. I giudici di merito hanno precisato come le dichiarazioni dell'Orlando, in quanto "soggetto mai indagato per il delitto sub D) [...] non necessitino di riscontri e possano essere legittimamente poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto". Peraltro, quand'anche l'Orlando avesse dovuto assumere sin dall'inizio la veste di indagato per il reato sub D), le sue dichiarazioni sarebbero comunque utilizzabili contro gli imputati dei diversi reati nei quali è da ritenersi pacificamente persona offesa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ed essendosi proceduto con rito abbreviato. In tal senso, i giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che i suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Rv. 270363). Peraltro, il motivo di ricorso in esame riproduce censure già dedotte con l'atto d'appello, nonché vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente non si confronta. Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché mancante della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione oggetto di gravame. In tal senso, deve precisarsi che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Gio iiiìi "olli Lui
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