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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che hkchiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta al predetto detenuto dal Consiglio di disciplina il 4.2.2019 in relazione al rapporto del 28.1.2019, con il quale gli si contestava di avere effettuato in cella la cottura di cibi fuori dall'orario consentito.

A ragione della decisione, riteneva corretta la pronuncia del Magistrato di sorveglianza che aveva reputato non sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, in quanto era stata punita una condotta non integrativa della fattispecie dell'illecito disciplinare contestato, né di alcuna altra fattispecie prevista dalla legge, atteso che il suddetto Ufficio di sorveglianza, con diverse ordinanze emesse nei confronti di vari detenuti, aveva disposto che venisse disapplicato l'ordine di servizio interno alla C.C. di L'Aquila, che consentiva ai detenuti di cucinare i propri pasti nelle rispettive celle soltanto in due fasce orarie.

Aggiungeva che le suddette ordinanze avevano preso le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. Pen. nella parte in cui prevedeva l'impossibilità per i detenuti in tale regime di cucinare cibi e che, di conseguenza, si era giunti ad affermare che anche la restrizione dell'orario in cui i detenuti potessero cucinare i propri pasti non trovasse giustificazione alcuna.

2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. b)

I. n. 354 /75 (Ord. Pen.), nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. Pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, sostenuto che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi attiene alle modalità di regolamentazione del diritto riconosciuto ai detenuti ristretti in regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, con la sentenza n. 8560 del 2020), tendenti a contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare, con la conseguenza che detta previsione non inciderebbe né pregiudicherebbe un diritto soggettivo del detenuto; che da ciò deriverebbe l'ulteriore conseguenza che la sanzione dell'ammonizione inflitta al Greco per non avere osservato gli orari per la cottura dei cibi, ritenuta illegittima per difetto delle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, sarebbe stata del tutto lecita e proporzionata all'entità della condotta posta in essere dal predetto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, questa Corte ha chiaramente affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)" (Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01).

2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza - con le argomentazioni in precedenza riportate, alle quali ci si richiama, al fine d'evitare inutili ripetizioni - non ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, che il Collegio intende in questa sede ribadire.

3. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà verificare se, in concreto, le modalità con cui è stato esercitato il diritto alla cottura dei cibi in cella da parte del Greco fossero o meno tali da giustificare l'inflizione da parte del Consiglio di disciplina della sanzione dell'ammonizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso, il 6 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che hkchiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta al predetto detenuto dal Consiglio di disciplina il 4.2.2019 in relazione al rapporto del 28.1.2019, con il quale gli si contestava di avere effettuato in cella la cottura di cibi fuori dall'orario consentito. A ragione della decisione, riteneva corretta la pronuncia del Magistrato di sorveglianza che aveva reputato non sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, in quanto era stata punita una condotta non integrativa della fattispecie dell'illecito disciplinare contestato, né di alcuna altra fattispecie prevista dalla legge, atteso che il suddetto Ufficio di sorveglianza, con diverse ordinanze emesse nei confronti di vari detenuti, aveva disposto che venisse disapplicato l'ordine di servizio interno alla C.C. di L'Aquila, che consentiva ai detenuti di cucinare i propri pasti nelle rispettive celle soltanto in due fasce orarie. Aggiungeva che le suddette ordinanze avevano preso le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. Pen. nella parte in cui prevedeva l'impossibilità per i detenuti in tale regime di cucinare cibi e che, di conseguenza, si era giunti ad affermare che anche la restrizione dell'orario in cui i detenuti potessero cucinare i propri pasti non trovasse giustificazione alcuna. 2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione per "violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. b) I. n. 354 /75 (Ord. Pen.), nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. Pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi attiene alle modalità di regolamentazione del diritto riconosciuto ai detenuti ristretti in regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, con la sentenza n. 8560 del 2020), tendenti a contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare, con la conseguenza che detta previsione non inciderebbe né pregiudicherebbe un diritto soggettivo del detenuto; che da ciò deriverebbe l'ulteriore conseguenza che la sanzione dell'ammonizione inflitta al Greco per non avere osservato gli orari per la cottura dei cibi, ritenuta illegittima per difetto delle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, sarebbe stata del tutto lecita e proporzionata all'entità della condotta posta in essere dal predetto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, questa Corte ha chiaramente affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)" (Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01). 2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza - con le argomentazioni in precedenza riportate, alle quali ci si richiama, al fine d'evitare inutili ripetizioni - non ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, che il Collegio intende in questa sede ribadire. 3. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà verificare se, in concreto, le modalità con cui è stato esercitato il diritto alla cottura dei cibi in cella da parte del Greco fossero o meno tali da giustificare l'inflizione da parte del Consiglio di disciplina della sanzione dell'ammonizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, il 6 maggio 2
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