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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 06920/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31572/24 - DESIDERATO Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e le conclusioni della difesa del 17 gennaio 2025 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che l'articolato motivo di ricorso, riguardante la responsabilità del ricorrente, la qualificazione della fattispecie contestata e la determinazione della pena, risulta meramente reiterativo dell'atto di appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità e della dosimetria sanzionatoria; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31572/24 - DESIDERATO Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e le conclusioni della difesa del 17 gennaio 2025 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che l'articolato motivo di ricorso, riguardante la responsabilità del ricorrente, la qualificazione della fattispecie contestata e la determinazione della pena, risulta meramente reiterativo dell'atto di appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità e della dosimetria sanzionatoria; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 06920/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris