CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 31096-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO4587 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 28/05/2021 R.G.N. 116/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diPotenza rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza del Tribunale della medesima sede n. 105/2019, cheaveva respinto la sua domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale domanda egli aveva chiesto, in sintesi,condannarsi detta società convenuta a modificare laretribuzione a lui spettante, mediante inclusione in essa anchedel “premio feriale” ed a corrispondergli, a titolo di arretrati, lesomme analiticamente indicate nell’atto introduttivo, oltreaccessori di legge; la Corte condannava l’appellante alpagamento, in favore della controparte, delle spese del secondogrado di giudizio, come liquidate.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che il lavoratore istante, originariamente dipendente di ITCAs.p.a. e in seguito, per effetto di successive cessioni di ramod’azienda, passato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA].,aveva adito il Tribunale di Potenza e, premettendo che il datoredi lavoro primo cedente aveva corrisposto, ogni anno, unaretribuzione aggiuntiva detta “premio feriale”, aveva denunciatoche, a seguito delle su indicate cessioni di ramo d’azienda, lasocietà aveva inopinatamente sospeso l’erogazionedell’emolumento in questione; b) che egli sosteneva che ilpremio feriale dovesse sussumersi nell’alveo dei cd. usiaziendali, come tali non riformabili in peius per decisioneunilaterale del datore di lavoro, né in conseguenza ditrasferimento o cessione di ramo d’azienda o in forza di accordicollettivi, e concludeva, quindi, nel senso sopra riportato; c)come la società resistente avesse contestato tali pretese; d) suNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025quali basi il primo giudice aveva respinto la domanda; e) iN mumoertoi vdi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026d’appello formulati dal lavoratore.3. Tanto premesso, la Corte: I) osservava che lacontroversia atteneva alla spettanza all’appellante del cd.premio feriale (emolumento pagato a luglio di ogni anno,praticamente corrispondente alla quattordicesima mensilità),pur dopo il suo successivo passaggio alle dipendenze di SATAs.p.a. (quindi [OSCURATO:SOCIETA]), per effetto di successive cessionid’azienda da parte dell’originario datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; II) condivideva quanto già ritenuto dal primogiudice circa la qualificazione come uso aziendale dellacorresponsione di tale premio da parte dell’originaria datrice dilavoro, nonché circa la natura giuridica di detto uso aziendalequale “fonte sociale” equiparabile ad un contratto integrativoaziendale e, come tale, modificabile anche peggiorativamenteda fonti negoziali equi-, o sovra-ordinate, sicché le successivesorti del “premio feriale”, già riconosciuto all’allora appellante,dipendeva strettamente dalle sorti della contrattazionecollettiva applicata presso l’azienda cedente ai lavoratoritransitati alle dipendenze dell’azienda cessionaria; III)richiamati il disposto dell’art. 2112, comma terzo, c.c. (nellaformulazione già vigente all’epoca dei trasferimenti d’azienda inesame), e taluni precedenti di legittimità, riteneva che risultavapacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso le aziende cessionarie.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.5. Resiste la società intimata con controricorso.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/20256. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero di raccolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Nullità dellasentenza per grave travisamento della prova e conseguenteviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto congli artt. 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.Deduce che, sulla scorta di quanto esposto nello stesso ricorsoper cassazione, “emerge per tabulas il gravissimo travisamentodella prova in cui è incorsa la Corte territoriale nella gravatapronuncia, decisivo nell’ambito della fattispecie per cui è causa,in quanto unicamente da esso è dipeso il rigetto delle istanzeproposte dai lavoratori”, e che: “Tale clamoroso errore consistenell’individuazione (ed apprezzamento), da parte del Collegiodella Corte di Appello di Potenza, di una prova documentaleinesistente ed inficia di nullità conclamata e manifesta lasentenza giustificandone la cassazione”. Assume in particolareche una contrattazione integrativa aziendale “nel caso in esame,non è mai stata prodotta dalle convenute agli atti del presentegiudizio, benché la sentenza gravata la ritenga acclusa agli atti”.In particolare, le “asserzioni (e conseguenziali valutazioni)”, cheil ricorrente per cassazione attribuisce alla Corte di merito,erano “del tutto disancorate dalla reale portata dell’apparatoprobatorio documentale versato agli atti del procedimento”,perché, secondo lo stesso, “la prova dell’esistenza di unacontrattazione integrativa già applicata da [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della cessione del ramo d’azienda del 20.07.09 non èmai stata offerta in giudizio dalla controparte”, e “i documentisummenzionati, infatti, si limitano a comunicazioni nell’ambitodelle quali sono inserite clausole generiche e di stile ma lacontrattazione integrativa non è stata mai prodotta”. Per ilNumero registro generale 31096/2021ricorrente, sarebbe “pertanto evidente l’errore di percezione inN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere esistenza unaData pubblicazione 26/03/2026contrattazione integrativa (di pari livello all’uso aziendaleinvocato) mai prodotta agli atti, né può ritenersi incontestato undocumento che non è mai stato prodotto”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2112, comma 3, c.c. (art. 360 n. 3,c.p.c.)”. In linea subordinata rispetto a quanto in precedenzaargomentato, il ricorrente censura “la pronuncia nella parte incui ha rigettato, in ogni caso, la richiesta di condanna alversamento delle somme a titolo” di premio feriale “dovuteanche per il periodo intercorrente tra la cessione del ramod’azienda (1.07.09) e la disdetta della precedentecontrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro in essere,a fronte dell’adozione del CCSL Specifico per i lavoratori delgruppo Fiat del 1.01.12 (comunicata, come da stessaindicazione di controparte, con missiva del 22.11.11. doc. 6produzione di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA].)”.3. Con un terzo motivo denuncia la “violazione dell’art. 92c.p.c.”. Censura la pronuncia gravata nella parte in cui,nonostante il mutamento giurisprudenziale intervenuto inrelazione alla medesima questione giuridica e pronunciafavorevole resa dalla Corte di Appello di Potenza n. 98 del26.07.18 (doc. n. 10, fascicolo di produzione di primo grado),nell’ambito di identica fattispecie, che aveva pacificamenterilevato l’assenza di una contrattazione integrativa applicata daSATA S.p.A. all’atto della cessione del ramo d’azienda ritenendocome “pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazionecollettiva presso entrambe le aziende cessionarie (…) è peròmancata da parte delle aziende cessionarie odierne appellanti laNumero registro generale 31096/2021prova della esistenza di una contrattazione aziendale (almenoN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026di pari livello) che modificasse in pejus l’uso aziendale delData pubblicazione 26/03/2026premio feriale (…)”, vi sia stata nella gravata pronuncia unacondanna alla rifusione delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza .4. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e neitermini che si passa ad illustrare.5. In tal senso va subito posto in luce: a) che questaSezione, nell’ancor recente Cass., ord. 15.4.2024, n. 10120, siè occupata di ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altra sentenza dellamedesima Corte d’appello, e, cioè, la sent. n. 98/2018 (più volterichiamata negli atti del presente procedimento), e nei confrontidi altro gruppo di lavoratori, in posizione sovrapponibile a quelladel lavoratore istante nella medesima vicenda che ora ci occupa;b) che quei ricorsi sono stati rigettati.La citata decisione n. 98/2018 della stessa Corte d’appelloè quella dalla quale, come riportato in narrativa, la sentenza oraimpugnata ha inteso discostarsi.Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corteha, questa volta, osservato: “Nel caso di specie, risulta pacificaed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva pressoentrambe le aziende cessionarie, dovendosi rilevare che,contrariamente a quanto precedentemente affermato questaCorte d’appello con la sentenza n. 98/2018, risultadocumentalmente provato e, comunque non contestato cheall’atto della cessione intervenuta tra ICTA e SATA nel luglio2009 la cessionaria avesse già un proprio contratto integrativoapplicato ai propri dipendenti, così come emerge dallaNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025comunicazione inviata da Sata agli odierni ricorrenti in dNautmae ro1 d7i r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026luglio 2019 e da quanto dalla stessa cessionaria comunicato alleOrganizzazioni sindacali, contratto aziendale che, appunto, nonprevedeva la corresponsione, in favore dei lavoratori, del cd.premio feriale”.5.1 Giova, allora, premettere che nella narrativa di Cass.n. 2024/10120 si era dato conto, per quello che ora rileva, chela stessa Corte d’appello nella sent. n. 98/2018 allora impugnatain cassazione aveva “accertato che le aziende cessionarie nonavevano fornito prova della applicazione di una contrattazioneaziendale che modificasse in peius l’uso aziendale del premioferiale, sino al punto da escluderne la corresponsione; ciò finoal 1° gennaio 2012, data in cui era intervenuta da parte di SATAspa (ora [OSCURATO:SOCIETA]), poi succeduta a [OSCURATO:SOCIETA],la disdetta di tutta la contrattazione collettiva, nazionale,territoriale e aziendale, sostituita con il Contratto CollettivoSpecifico del Lavoro (CCSL), che non contemplava il premio dicui si discute”, e che aveva “ritenuto che, a far data dall’1gennaio 2012, si fosse pertanto verificato l’effetto sostitutivodella contrattazione in vigore presso la cedente con quella, dipari livello, adottata dalla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112,terzo comma, c.c.; che pertanto i lavoratori avevano conservatoil trattamento migliorativo preesistente fino all’1 gennaio 2012”.5.2. Nella motivazione della stessa ordinanza si è, quindi,considerato: 5. Con il primo motivo dei ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliartt. 2077, 2112 e 2697 c.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato le disposizioni citate, e specificamente l’art. 2112Numero registro generale 31096/2021c.c., esigendo, al fine dell’effetto sostitutivo dei contrattNi umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026collettivi applicati presso la cessionaria rispetto a quelli in vigoreData pubblicazione 26/03/2026presso la cedente, che la contrattazione, oltre ad essere di parilivello, disciplinasse anche il medesimo istituto, nel caso dispecie il premio feriale.6. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico,oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo,per non avere la Corte d’appello rilevato il dato incontroversotra le parti e risultante dagli atti di causa (doc. 2 e 3 del fascicolod’azienda, ai dipendenti ceduti sono stati applicati i trattamentiprevisti dal c.c.n.l. di categoria e dagli accordi aziendali vigentipresso la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]7. I motivi, che si trattano congiuntamente perché pongono, dadiversi punti di vista, la medesima questione giuridica, nonpossono trovare accoglimento.8. Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramod’azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensidell’art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigorepresso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loroinserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutatocontesto di regole, anche retributive, restando in vigorel’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati daalcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n.19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, aproposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass.Numero registro generale 31096/2021n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiegoN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026contrattualizzato).Data pubblicazione 26/03/20269. Con specifico riferimento all’uso aziendale, “fonte di unobbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro(che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessaefficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alleclausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle piùfavorevoli dell’uso aziendale, a norma dell’art. 2077, secondocomma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il dirittoriconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamentodella contrattazione collettiva conseguente al trasferimento diazienda, posto che operando come una contrattazioneintegrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratticollettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è piùapplicabile presso la società cessionaria dotata di propriacontrattazione collettiva. (Cass. n. 5882 del 2010). Da taleprincipio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ovela cessionaria non sia dotata di una propria contrattazioneintegrativa aziendale.10. A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che hariconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dalcontratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore pressola cedente ed avente la stessa efficacia di un contrattointegrativo aziendale, avendo accertato che presso lecessionarie non era applicata alcuna contrattazione di parilivello, cioè aziendale.11. Le censure mosse col primo motivo di ricorso si basano suuna erronea e parziale lettura della sentenza impugnata.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/202512. La Corte d’appello ha escluso che le società avNeusmseeror doi r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026dimostrato l’applicazione presso le cessionarie (prima [OSCURATO:SOCIETA]– ora [OSCURATO:SOCIETA] – e poi PMC [OSCURATO:PERSONA] srl) dicontrattazione collettiva aziendale, quale presuppostonecessario a impedire (in ragione del “pari livello”) l’ultrattivitàdell’uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile adun contratto aziendale). Il riferimento contenuto nella sentenzad’appello (§ 10) al “premio feriale” non è destinato, come invecepreteso dalle ricorrenti, a subordinare l’effetto sostitutivo di cuiall’art. 2112, terzo comma, c.c., alla adozione da parte dellacessionaria di contrattazione aziendale sullo specifico istituto dicui si discute, come è reso evidente dalla sottolineatura (semprenel § 10) della locuzione “pari livello”, che costituisce l’elementodiscretivo, nell’ottica normativa, ai fini del contratto applicabile,e sia dalla statuizione contenuta nel successivo § 11, in cuil’effetto sostitutivo in esame viene ricondotto alla disdetta dellacontrattazione precedente, sia nazionale e sia aziendale, e allasua complessiva sostituzione.13. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile. Esso censural’accertamento dei giudici di appello sulla mancata prova, di cuile società erano onerate, in ordine alla adozione e vigenzapresso di esse, all’atto della cessione, di contrattazionecollettiva di livello aziendale (di “pari livello” rispetto all’usoaziendale osservato presso la cedente), pretendendo didesumere l’esistenza di tale prova, e quindi l’omesso esame(attraverso la mancata valutazione dei documenti) di un fattodecisivo rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., dal riferimento,contenuto nelle lettere inviate ai lavoratori di volta in voltaceduti, all’applicazione nei loro confronti del CCNL per ilavoratori addetti all’industria metalmeccanica e deiNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025“trattamenti economici e normativi e … accordi aziendali Nvuimgeeron dti ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026in [OSCURATO:SOCIETA]” (v. ricorsi, pag. 15). Tuttavia, le società ricorrenti,non solo non indicano in quali atti processuali (che avevanol’onere di trascrivere o, almeno, di localizzare con precisione) ein che termini la questione, della applicazione presso lecessionarie di contratti collettivi aziendali, era stata sollevatadinanzi ai giudici di merito, ma neppure individuano gli accordiaziendali che assumono vigenti presso le cessionarie all’epocadella cessione, né fanno cenno al deposito degli stessi in primoe secondo grado di giudizio e di tali dati e adempimenti sono deltutto carenti anche i ricorsi per cassazione in esame .6. Ciò premesso, di recente, le Sezioni unite di questaCorte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fa fatto valere, in concorsodei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).7. Osserva allora il Collegio, in via preliminare, che il primomezzo si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., deducendosi, infatti, la “nullità della sentenza”, maNumero registro generale 31096/2021non anomalie motivazionali in senso proprio come attualmenteN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026denunciabili in sede di legittimità.Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, anche in Sez. un. n. 5792/2024 testé cit. siè ricordato che le stesse Sezioni Unite, già in Cass. n.8053/2014, avevano “chiarito che la riforma ha introdottonell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia” e che: La riformulazione deln. 5 ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, per iltramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla tenuta logica)nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (così alle pagg. 23-24nell’ambito del § 10.9. della motivazione).7.1. Ebbene, il ricorrente non denuncia direttamentenessuno dei suddetti vizi di motivazione, bensì nell’interosvolgimento della censura in esame si riferisce soprattutto adun vizio, asseritamente “gravissimo” o “clamoroso”, di“travisamento della prova”.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/20258. Nota, inoltre, il Collegio che il “fatto probatorio”N udmie rco udi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026egli lamenta il travisamento è un fatto non “processuale”, ma“sostanziale”, e cioè l’esistenza anzitutto presso la primacessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) di una “contrattazione integrativa”.9. Inoltre, va rimarcato che il ricorrente, non solo richiamal’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche nello sviluppodella doglianza non deduce l’ “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”; il che, se dedotto, come sempre insegnato dalle SezioniUnite, avrebbe comportato a carico di chi ricorra per cassazionel’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione tra le parti e la sua “decisività” (così già la cit. Cass.n. 8053/2014, ma anche ex multis Cass., sez. un., n.21973/2021).9.1. Invero, tutto quest’ultimo genere di deduzioni non siriscontra nel motivo in esame, quanto meno nei rigorosi eprecisi termini richiesti ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c.Del resto, l’eventuale riconduzione officiosa della censura aquest’ultimo mezzo ne comporterebbe de plano l’inammissibilitàper la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.applicabile ratione temporis nella specie (ma riprodotta daultimo nel vigente comma quarto dell’art. 360 cit.), in presenzadi cd. “doppia conforme” che senz’altro ricorre in questo caso.10. Attenendosi, comunque, all’indicazione di parte quantoal mezzo di ricorso optato (ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c.), l’inammissibilità della censura, oltre che per la denunciaNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025riferita ad un fatto sostanziale, deriverebbe dal rilievo Nucmheero dii lr accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente non fa valere un “travisamento del contenutooggettivo della prova”, ma in realtà sostiene (anche) un erroredi “apprezzamento” di una prova documentale secondo lo stessoinesistente.Come emerge, infatti, chiaramente dai passi sopra riportatinel riassumere la censura, il ricorrente deduce che queidocumenti si limiterebbero “a comunicazioni nell’ambito dellequali sono inserite clausole generiche e di stile”.10.1. Rileva nella stessa direzione il Collegio che nellapropria narrativa della vicenda sostanziale e processuale lostesso ricorrente, alludendo alla prima cessione del 2009, avevafatto presente che nell’ambito delle procedure di consultazionesindacale prodromiche alla cessione del ramo d’azienda,cedente e cessionario si fossero espressamente impegnati nelsenso che “i rapporti di lavoro subordinato del personaleappartenente al suddetto ramo d’azienda proseguiranno, senzasoluzione di continuità nel rispetto di quanto previsto dall’art.2112 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA]. – stabilimento di Melfi, che applicherànei confronti del suddetto personale il CCNL per i lavoratoriaddetti all’industria metalmeccanica e i trattamenti economici enormativi e gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìalla pag. 3 del ricorso per cassazione).Sempre nella stessa parte del ricorso in esame, si riferisceche la società appellata si era costituita in giudizio ribadendoche all’atto della cessione del ramo d’azienda, la comunicazionediramata alle [OSCURATO:PERSONA] del 4.06.09 avrebbe datoformalmente atto della circostanza che ai lavoratori cedutisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativoNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025e gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pNuamge.ro d3i r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026memoria difensiva in appello [OSCURATO:SOCIETA].); allo stesso modo,le comunicazioni individuali indirizzate ai lavoratori in occasionedella cessione ribadivano espressamente come agli stessisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativononché gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].“(cfr. pagg. 4memoria di costituzione in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e documentodel fascicolo di primo grado richiamato, doc. 4) (così alla pag.7 del ricorso).Inoltre, nell’esposizione del primo motivo sempre ilricorrente trascrive le parti delle missive indirizzate alleorganizzazioni sindacali il 4.6.2009 e di quelle individualmenteindirizzate ai lavoratori dipendenti ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]., dipressoché identico contenuto, in cui pure compare l’ugualeriferimento a “gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr.pag. 15 del ricorso per cassazione).10.2. Va, altresì, rilevato che sempre il ricorrente harappresentato che già il primo giudice nella sua sentenza avevaconsiderato in fatto che: “… veniva dapprima precisato alle RSUaziendali e a tutti i lavoratori coinvolti nella cessione chesarebbe stato applicato il trattamento economico e normativo egli accordi sindacali vigenti presso la società cessionaria (laquale non applicava tale uso aziendale) e successivamente, conmissiva del 22.11.11, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SataS.p.A.) comunicava il recesso da tutti i contratti applicati dalgruppo FIAT, da tutti i contratti e accordi collettivi aziendali eterritoriali, nonché da ogni impegno derivante da prassicollettive in atto; …” (v. pag. 5 del ricorso in esame).Numero registro generale 31096/202111. Al netto dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziatiN, umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026la censura in esame è tuttavia fondata nella parte cui vi siData pubblicazione 26/03/2026deduce (anche) la violazione del principio di non (specifica)contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha giudicato“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”.nell’atto d’appello era stata rimarcata “la circostanza che non vifosse, presso la parte datoriale cessionaria, alcun accordosindacale di secondo livello, secondo quanto previsto dall’art.2112 c.c., comma 3”.Infatti, si è ora notato che lo stesso ricorrente dà tuttorale due società cessionarie nel tempo (prima nel 2009 e poi nel2011) aveva esposto un ragionamento analogo a quello poisvolto nell’impugnata sentenza, vale a dire, sulla base dellecennate comunicazioni datoriali, piuttosto che sul testo diaccordi del genere.Del resto, anche la Corte d’appello ha riferito di una talemotivazione sul punto del primo giudice (cfr. pag. 4 della suasentenza).La Corte d’appello, però, non ha considerato che ladecisione del Tribunale era senz’altro censurata anche sotto taleprecipuo aspetto. In particolare, nell’atto d’appello era statoevidenziato che sin dal ricorso introduttivo del giudizio era statarichiamata la più volte citata sent. n. 98/2018 della Corted’appello (v. pag. 4 di tale atto), lamentandosi che la stessaNumero registro generale 31096/2021sentenza non fosse stata considerata, e che anzi fosse stataN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026ignorata, dal giudice di primo grado (v. pagg. 4, 6-7 dello stessoData pubblicazione 26/03/2026relazione alle annualità 2009 e 2010 dell’emolumento per cui ècausa (v. anche pagg. 9 e 11). Tanto perché quella sentenza,come s’è visto, aveva accertato che presso le due diversecessionarie nel tempo non era applicata alcuna contrattazionedi pari livello, cioè aziendale.11.1. Ebbene, ovviamente non potrebbe il Collegiosindacare un accertamento fattuale riservato alla Corteterritoriale quale giudice del merito perché è stato operato, nonalla luce del testo di contratti collettivi aziendali applicati pressole aziende cessionarie (mai esibiti, a quanto consta, sia nel corsodel giudizio definito da Cass. n. 10120/2024 che durante ilpresente giudizio), ma in base a comunicazioni datoriali chefacevano cenno a contratti di detto livello.Ben può, invece, questa Corte rilevare che taleaccertamento fattuale si fonda sull’erroneo assunto che fosse“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”, laddove l’alloraappellante nei termini sopra esposti senz’altro aveva rimesso indiscussione anche tale aspetto, in ordine al quale già in primecure aveva, più che contestato, dedotto egli quale attorel’inesistenza di detta contrattazione presso le due cessionarie, amezzo del richiamo alla sent. n. 98/2018 della Corte d’appellodi Potenza.12. L’accoglimento del primo motivo nei limiti sopra esposticomporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/202513. In conclusione, in accoglimento del primo moNtuivmoer o ddi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti motivi, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale, la quale, in differentecomposizione, dovrà regolare le spese processuali compresequelle di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cessione diazienda UsoSEZIONE LAVOROaziendaleComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Premio ferialeDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 31096/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 31096-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO4587 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 28/05/2021 R.G.N. 116/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diPotenza rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza del Tribunale della medesima sede n. 105/2019, cheaveva respinto la sua domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale domanda egli aveva chiesto, in sintesi,condannarsi detta società convenuta a modificare laretribuzione a lui spettante, mediante inclusione in essa anchedel “premio feriale” ed a corrispondergli, a titolo di arretrati, lesomme analiticamente indicate nell’atto introduttivo, oltreaccessori di legge; la Corte condannava l’appellante alpagamento, in favore della controparte, delle spese del secondogrado di giudizio, come liquidate.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che il lavoratore istante, originariamente dipendente di ITCAs.p.a. e in seguito, per effetto di successive cessioni di ramod’azienda, passato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA].,aveva adito il Tribunale di Potenza e, premettendo che il datoredi lavoro primo cedente aveva corrisposto, ogni anno, unaretribuzione aggiuntiva detta “premio feriale”, aveva denunciatoche, a seguito delle su indicate cessioni di ramo d’azienda, lasocietà aveva inopinatamente sospeso l’erogazionedell’emolumento in questione; b) che egli sosteneva che ilpremio feriale dovesse sussumersi nell’alveo dei cd. usiaziendali, come tali non riformabili in peius per decisioneunilaterale del datore di lavoro, né in conseguenza ditrasferimento o cessione di ramo d’azienda o in forza di accordicollettivi, e concludeva, quindi, nel senso sopra riportato; c)come la società resistente avesse contestato tali pretese; d) suNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025quali basi il primo giudice aveva respinto la domanda; e) iN mumoertoi vdi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026d’appello formulati dal lavoratore.3. Tanto premesso, la Corte: I) osservava che lacontroversia atteneva alla spettanza all’appellante del cd.premio feriale (emolumento pagato a luglio di ogni anno,praticamente corrispondente alla quattordicesima mensilità),pur dopo il suo successivo passaggio alle dipendenze di SATAs.p.a. (quindi [OSCURATO:SOCIETA]), per effetto di successive cessionid’azienda da parte dell’originario datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; II) condivideva quanto già ritenuto dal primogiudice circa la qualificazione come uso aziendale dellacorresponsione di tale premio da parte dell’originaria datrice dilavoro, nonché circa la natura giuridica di detto uso aziendalequale “fonte sociale” equiparabile ad un contratto integrativoaziendale e, come tale, modificabile anche peggiorativamenteda fonti negoziali equi-, o sovra-ordinate, sicché le successivesorti del “premio feriale”, già riconosciuto all’allora appellante,dipendeva strettamente dalle sorti della contrattazionecollettiva applicata presso l’azienda cedente ai lavoratoritransitati alle dipendenze dell’azienda cessionaria; III)richiamati il disposto dell’art. 2112, comma terzo, c.c. (nellaformulazione già vigente all’epoca dei trasferimenti d’azienda inesame), e taluni precedenti di legittimità, riteneva che risultavapacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso le aziende cessionarie.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.5. Resiste la società intimata con controricorso.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/20256. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero di raccolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Nullità dellasentenza per grave travisamento della prova e conseguenteviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto congli artt. 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.Deduce che, sulla scorta di quanto esposto nello stesso ricorsoper cassazione, “emerge per tabulas il gravissimo travisamentodella prova in cui è incorsa la Corte territoriale nella gravatapronuncia, decisivo nell’ambito della fattispecie per cui è causa,in quanto unicamente da esso è dipeso il rigetto delle istanzeproposte dai lavoratori”, e che: “Tale clamoroso errore consistenell’individuazione (ed apprezzamento), da parte del Collegiodella Corte di Appello di Potenza, di una prova documentaleinesistente ed inficia di nullità conclamata e manifesta lasentenza giustificandone la cassazione”. Assume in particolareche una contrattazione integrativa aziendale “nel caso in esame,non è mai stata prodotta dalle convenute agli atti del presentegiudizio, benché la sentenza gravata la ritenga acclusa agli atti”.In particolare, le “asserzioni (e conseguenziali valutazioni)”, cheil ricorrente per cassazione attribuisce alla Corte di merito,erano “del tutto disancorate dalla reale portata dell’apparatoprobatorio documentale versato agli atti del procedimento”,perché, secondo lo stesso, “la prova dell’esistenza di unacontrattazione integrativa già applicata da [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della cessione del ramo d’azienda del 20.07.09 non èmai stata offerta in giudizio dalla controparte”, e “i documentisummenzionati, infatti, si limitano a comunicazioni nell’ambitodelle quali sono inserite clausole generiche e di stile ma lacontrattazione integrativa non è stata mai prodotta”. Per ilNumero registro generale 31096/2021ricorrente, sarebbe “pertanto evidente l’errore di percezione inN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere esistenza unaData pubblicazione 26/03/2026contrattazione integrativa (di pari livello all’uso aziendaleinvocato) mai prodotta agli atti, né può ritenersi incontestato undocumento che non è mai stato prodotto”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2112, comma 3, c.c. (art. 360 n. 3,c.p.c.)”. In linea subordinata rispetto a quanto in precedenzaargomentato, il ricorrente censura “la pronuncia nella parte incui ha rigettato, in ogni caso, la richiesta di condanna alversamento delle somme a titolo” di premio feriale “dovuteanche per il periodo intercorrente tra la cessione del ramod’azienda (1.07.09) e la disdetta della precedentecontrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro in essere,a fronte dell’adozione del CCSL Specifico per i lavoratori delgruppo Fiat del 1.01.12 (comunicata, come da stessaindicazione di controparte, con missiva del 22.11.11. doc. 6produzione di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA].)”.3. Con un terzo motivo denuncia la “violazione dell’art. 92c.p.c.”. Censura la pronuncia gravata nella parte in cui,nonostante il mutamento giurisprudenziale intervenuto inrelazione alla medesima questione giuridica e pronunciafavorevole resa dalla Corte di Appello di Potenza n. 98 del26.07.18 (doc. n. 10, fascicolo di produzione di primo grado),nell’ambito di identica fattispecie, che aveva pacificamenterilevato l’assenza di una contrattazione integrativa applicata daSATA S.p.A. all’atto della cessione del ramo d’azienda ritenendocome “pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazionecollettiva presso entrambe le aziende cessionarie (…) è peròmancata da parte delle aziende cessionarie odierne appellanti laNumero registro generale 31096/2021prova della esistenza di una contrattazione aziendale (almenoN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026di pari livello) che modificasse in pejus l’uso aziendale delData pubblicazione 26/03/2026premio feriale (…)”, vi sia stata nella gravata pronuncia unacondanna alla rifusione delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza .4. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e neitermini che si passa ad illustrare.5. In tal senso va subito posto in luce: a) che questaSezione, nell’ancor recente Cass., ord. 15.4.2024, n. 10120, siè occupata di ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altra sentenza dellamedesima Corte d’appello, e, cioè, la sent. n. 98/2018 (più volterichiamata negli atti del presente procedimento), e nei confrontidi altro gruppo di lavoratori, in posizione sovrapponibile a quelladel lavoratore istante nella medesima vicenda che ora ci occupa;b) che quei ricorsi sono stati rigettati.La citata decisione n. 98/2018 della stessa Corte d’appelloè quella dalla quale, come riportato in narrativa, la sentenza oraimpugnata ha inteso discostarsi.Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corteha, questa volta, osservato: “Nel caso di specie, risulta pacificaed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva pressoentrambe le aziende cessionarie, dovendosi rilevare che,contrariamente a quanto precedentemente affermato questaCorte d’appello con la sentenza n. 98/2018, risultadocumentalmente provato e, comunque non contestato cheall’atto della cessione intervenuta tra ICTA e SATA nel luglio2009 la cessionaria avesse già un proprio contratto integrativoapplicato ai propri dipendenti, così come emerge dallaNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025comunicazione inviata da Sata agli odierni ricorrenti in dNautmae ro1 d7i r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026luglio 2019 e da quanto dalla stessa cessionaria comunicato alleOrganizzazioni sindacali, contratto aziendale che, appunto, nonprevedeva la corresponsione, in favore dei lavoratori, del cd.premio feriale”.5.1 Giova, allora, premettere che nella narrativa di Cass.n. 2024/10120 si era dato conto, per quello che ora rileva, chela stessa Corte d’appello nella sent. n. 98/2018 allora impugnatain cassazione aveva “accertato che le aziende cessionarie nonavevano fornito prova della applicazione di una contrattazioneaziendale che modificasse in peius l’uso aziendale del premioferiale, sino al punto da escluderne la corresponsione; ciò finoal 1° gennaio 2012, data in cui era intervenuta da parte di SATAspa (ora [OSCURATO:SOCIETA]), poi succeduta a [OSCURATO:SOCIETA],la disdetta di tutta la contrattazione collettiva, nazionale,territoriale e aziendale, sostituita con il Contratto CollettivoSpecifico del Lavoro (CCSL), che non contemplava il premio dicui si discute”, e che aveva “ritenuto che, a far data dall’1gennaio 2012, si fosse pertanto verificato l’effetto sostitutivodella contrattazione in vigore presso la cedente con quella, dipari livello, adottata dalla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112,terzo comma, c.c.; che pertanto i lavoratori avevano conservatoil trattamento migliorativo preesistente fino all’1 gennaio 2012”.5.2. Nella motivazione della stessa ordinanza si è, quindi,considerato: 5. Con il primo motivo dei ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliartt. 2077, 2112 e 2697 c.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato le disposizioni citate, e specificamente l’art. 2112Numero registro generale 31096/2021c.c., esigendo, al fine dell’effetto sostitutivo dei contrattNi umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026collettivi applicati presso la cessionaria rispetto a quelli in vigoreData pubblicazione 26/03/2026presso la cedente, che la contrattazione, oltre ad essere di parilivello, disciplinasse anche il medesimo istituto, nel caso dispecie il premio feriale.6. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico,oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo,per non avere la Corte d’appello rilevato il dato incontroversotra le parti e risultante dagli atti di causa (doc. 2 e 3 del fascicolod’azienda, ai dipendenti ceduti sono stati applicati i trattamentiprevisti dal c.c.n.l. di categoria e dagli accordi aziendali vigentipresso la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]7. I motivi, che si trattano congiuntamente perché pongono, dadiversi punti di vista, la medesima questione giuridica, nonpossono trovare accoglimento.8. Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramod’azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensidell’art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigorepresso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loroinserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutatocontesto di regole, anche retributive, restando in vigorel’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati daalcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n.19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, aproposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass.Numero registro generale 31096/2021n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiegoN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026contrattualizzato).Data pubblicazione 26/03/20269. Con specifico riferimento all’uso aziendale, “fonte di unobbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro(che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessaefficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alleclausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle piùfavorevoli dell’uso aziendale, a norma dell’art. 2077, secondocomma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il dirittoriconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamentodella contrattazione collettiva conseguente al trasferimento diazienda, posto che operando come una contrattazioneintegrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratticollettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è piùapplicabile presso la società cessionaria dotata di propriacontrattazione collettiva. (Cass. n. 5882 del 2010). Da taleprincipio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ovela cessionaria non sia dotata di una propria contrattazioneintegrativa aziendale.10. A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che hariconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dalcontratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore pressola cedente ed avente la stessa efficacia di un contrattointegrativo aziendale, avendo accertato che presso lecessionarie non era applicata alcuna contrattazione di parilivello, cioè aziendale.11. Le censure mosse col primo motivo di ricorso si basano suuna erronea e parziale lettura della sentenza impugnata.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/202512. La Corte d’appello ha escluso che le società avNeusmseeror doi r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026dimostrato l’applicazione presso le cessionarie (prima [OSCURATO:SOCIETA]– ora [OSCURATO:SOCIETA] – e poi PMC [OSCURATO:PERSONA] srl) dicontrattazione collettiva aziendale, quale presuppostonecessario a impedire (in ragione del “pari livello”) l’ultrattivitàdell’uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile adun contratto aziendale). Il riferimento contenuto nella sentenzad’appello (§ 10) al “premio feriale” non è destinato, come invecepreteso dalle ricorrenti, a subordinare l’effetto sostitutivo di cuiall’art. 2112, terzo comma, c.c., alla adozione da parte dellacessionaria di contrattazione aziendale sullo specifico istituto dicui si discute, come è reso evidente dalla sottolineatura (semprenel § 10) della locuzione “pari livello”, che costituisce l’elementodiscretivo, nell’ottica normativa, ai fini del contratto applicabile,e sia dalla statuizione contenuta nel successivo § 11, in cuil’effetto sostitutivo in esame viene ricondotto alla disdetta dellacontrattazione precedente, sia nazionale e sia aziendale, e allasua complessiva sostituzione.13. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile. Esso censural’accertamento dei giudici di appello sulla mancata prova, di cuile società erano onerate, in ordine alla adozione e vigenzapresso di esse, all’atto della cessione, di contrattazionecollettiva di livello aziendale (di “pari livello” rispetto all’usoaziendale osservato presso la cedente), pretendendo didesumere l’esistenza di tale prova, e quindi l’omesso esame(attraverso la mancata valutazione dei documenti) di un fattodecisivo rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., dal riferimento,contenuto nelle lettere inviate ai lavoratori di volta in voltaceduti, all’applicazione nei loro confronti del CCNL per ilavoratori addetti all’industria metalmeccanica e deiNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025“trattamenti economici e normativi e … accordi aziendali Nvuimgeeron dti ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026in [OSCURATO:SOCIETA]” (v. ricorsi, pag. 15). Tuttavia, le società ricorrenti,non solo non indicano in quali atti processuali (che avevanol’onere di trascrivere o, almeno, di localizzare con precisione) ein che termini la questione, della applicazione presso lecessionarie di contratti collettivi aziendali, era stata sollevatadinanzi ai giudici di merito, ma neppure individuano gli accordiaziendali che assumono vigenti presso le cessionarie all’epocadella cessione, né fanno cenno al deposito degli stessi in primoe secondo grado di giudizio e di tali dati e adempimenti sono deltutto carenti anche i ricorsi per cassazione in esame .6. Ciò premesso, di recente, le Sezioni unite di questaCorte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fa fatto valere, in concorsodei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).7. Osserva allora il Collegio, in via preliminare, che il primomezzo si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., deducendosi, infatti, la “nullità della sentenza”, maNumero registro generale 31096/2021non anomalie motivazionali in senso proprio come attualmenteN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026denunciabili in sede di legittimità.Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, anche in Sez. un. n. 5792/2024 testé cit. siè ricordato che le stesse Sezioni Unite, già in Cass. n.8053/2014, avevano “chiarito che la riforma ha introdottonell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia” e che: La riformulazione deln. 5 ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, per iltramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla tenuta logica)nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (così alle pagg. 23-24nell’ambito del § 10.9. della motivazione).7.1. Ebbene, il ricorrente non denuncia direttamentenessuno dei suddetti vizi di motivazione, bensì nell’interosvolgimento della censura in esame si riferisce soprattutto adun vizio, asseritamente “gravissimo” o “clamoroso”, di“travisamento della prova”.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/20258. Nota, inoltre, il Collegio che il “fatto probatorio”N udmie rco udi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026egli lamenta il travisamento è un fatto non “processuale”, ma“sostanziale”, e cioè l’esistenza anzitutto presso la primacessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) di una “contrattazione integrativa”.9. Inoltre, va rimarcato che il ricorrente, non solo richiamal’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche nello sviluppodella doglianza non deduce l’ “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”; il che, se dedotto, come sempre insegnato dalle SezioniUnite, avrebbe comportato a carico di chi ricorra per cassazionel’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione tra le parti e la sua “decisività” (così già la cit. Cass.n. 8053/2014, ma anche ex multis Cass., sez. un., n.21973/2021).9.1. Invero, tutto quest’ultimo genere di deduzioni non siriscontra nel motivo in esame, quanto meno nei rigorosi eprecisi termini richiesti ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c.Del resto, l’eventuale riconduzione officiosa della censura aquest’ultimo mezzo ne comporterebbe de plano l’inammissibilitàper la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.applicabile ratione temporis nella specie (ma riprodotta daultimo nel vigente comma quarto dell’art. 360 cit.), in presenzadi cd. “doppia conforme” che senz’altro ricorre in questo caso.10. Attenendosi, comunque, all’indicazione di parte quantoal mezzo di ricorso optato (ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c.), l’inammissibilità della censura, oltre che per la denunciaNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025riferita ad un fatto sostanziale, deriverebbe dal rilievo Nucmheero dii lr accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente non fa valere un “travisamento del contenutooggettivo della prova”, ma in realtà sostiene (anche) un erroredi “apprezzamento” di una prova documentale secondo lo stessoinesistente.Come emerge, infatti, chiaramente dai passi sopra riportatinel riassumere la censura, il ricorrente deduce che queidocumenti si limiterebbero “a comunicazioni nell’ambito dellequali sono inserite clausole generiche e di stile”.10.1. Rileva nella stessa direzione il Collegio che nellapropria narrativa della vicenda sostanziale e processuale lostesso ricorrente, alludendo alla prima cessione del 2009, avevafatto presente che nell’ambito delle procedure di consultazionesindacale prodromiche alla cessione del ramo d’azienda,cedente e cessionario si fossero espressamente impegnati nelsenso che “i rapporti di lavoro subordinato del personaleappartenente al suddetto ramo d’azienda proseguiranno, senzasoluzione di continuità nel rispetto di quanto previsto dall’art.2112 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA]. – stabilimento di Melfi, che applicherànei confronti del suddetto personale il CCNL per i lavoratoriaddetti all’industria metalmeccanica e i trattamenti economici enormativi e gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìalla pag. 3 del ricorso per cassazione).Sempre nella stessa parte del ricorso in esame, si riferisceche la società appellata si era costituita in giudizio ribadendoche all’atto della cessione del ramo d’azienda, la comunicazionediramata alle [OSCURATO:PERSONA] del 4.06.09 avrebbe datoformalmente atto della circostanza che ai lavoratori cedutisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativoNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025e gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pNuamge.ro d3i r accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026memoria difensiva in appello [OSCURATO:SOCIETA].); allo stesso modo,le comunicazioni individuali indirizzate ai lavoratori in occasionedella cessione ribadivano espressamente come agli stessisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativononché gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].“(cfr. pagg. 4memoria di costituzione in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e documentodel fascicolo di primo grado richiamato, doc. 4) (così alla pag.7 del ricorso).Inoltre, nell’esposizione del primo motivo sempre ilricorrente trascrive le parti delle missive indirizzate alleorganizzazioni sindacali il 4.6.2009 e di quelle individualmenteindirizzate ai lavoratori dipendenti ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]., dipressoché identico contenuto, in cui pure compare l’ugualeriferimento a “gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr.pag. 15 del ricorso per cassazione).10.2. Va, altresì, rilevato che sempre il ricorrente harappresentato che già il primo giudice nella sua sentenza avevaconsiderato in fatto che: “… veniva dapprima precisato alle RSUaziendali e a tutti i lavoratori coinvolti nella cessione chesarebbe stato applicato il trattamento economico e normativo egli accordi sindacali vigenti presso la società cessionaria (laquale non applicava tale uso aziendale) e successivamente, conmissiva del 22.11.11, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SataS.p.A.) comunicava il recesso da tutti i contratti applicati dalgruppo FIAT, da tutti i contratti e accordi collettivi aziendali eterritoriali, nonché da ogni impegno derivante da prassicollettive in atto; …” (v. pag. 5 del ricorso in esame).Numero registro generale 31096/202111. Al netto dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziatiN, umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026la censura in esame è tuttavia fondata nella parte cui vi siData pubblicazione 26/03/2026deduce (anche) la violazione del principio di non (specifica)contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha giudicato“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”.nell’atto d’appello era stata rimarcata “la circostanza che non vifosse, presso la parte datoriale cessionaria, alcun accordosindacale di secondo livello, secondo quanto previsto dall’art.2112 c.c., comma 3”.Infatti, si è ora notato che lo stesso ricorrente dà tuttorale due società cessionarie nel tempo (prima nel 2009 e poi nel2011) aveva esposto un ragionamento analogo a quello poisvolto nell’impugnata sentenza, vale a dire, sulla base dellecennate comunicazioni datoriali, piuttosto che sul testo diaccordi del genere.Del resto, anche la Corte d’appello ha riferito di una talemotivazione sul punto del primo giudice (cfr. pag. 4 della suasentenza).La Corte d’appello, però, non ha considerato che ladecisione del Tribunale era senz’altro censurata anche sotto taleprecipuo aspetto. In particolare, nell’atto d’appello era statoevidenziato che sin dal ricorso introduttivo del giudizio era statarichiamata la più volte citata sent. n. 98/2018 della Corted’appello (v. pag. 4 di tale atto), lamentandosi che la stessaNumero registro generale 31096/2021sentenza non fosse stata considerata, e che anzi fosse stataN umero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026ignorata, dal giudice di primo grado (v. pagg. 4, 6-7 dello stessoData pubblicazione 26/03/2026relazione alle annualità 2009 e 2010 dell’emolumento per cui ècausa (v. anche pagg. 9 e 11). Tanto perché quella sentenza,come s’è visto, aveva accertato che presso le due diversecessionarie nel tempo non era applicata alcuna contrattazionedi pari livello, cioè aziendale.11.1. Ebbene, ovviamente non potrebbe il Collegiosindacare un accertamento fattuale riservato alla Corteterritoriale quale giudice del merito perché è stato operato, nonalla luce del testo di contratti collettivi aziendali applicati pressole aziende cessionarie (mai esibiti, a quanto consta, sia nel corsodel giudizio definito da Cass. n. 10120/2024 che durante ilpresente giudizio), ma in base a comunicazioni datoriali chefacevano cenno a contratti di detto livello.Ben può, invece, questa Corte rilevare che taleaccertamento fattuale si fonda sull’erroneo assunto che fosse“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”, laddove l’alloraappellante nei termini sopra esposti senz’altro aveva rimesso indiscussione anche tale aspetto, in ordine al quale già in primecure aveva, più che contestato, dedotto egli quale attorel’inesistenza di detta contrattazione presso le due cessionarie, amezzo del richiamo alla sent. n. 98/2018 della Corte d’appellodi Potenza.12. L’accoglimento del primo motivo nei limiti sopra esposticomporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.Numero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/202513. In conclusione, in accoglimento del primo moNtuivmoer o ddi ir accolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti motivi, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale, la quale, in differentecomposizione, dovrà regolare le spese processuali compresequelle di questo giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primomotivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primomotivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 31096/2021Numero sezionale 4587/2025Numero di raccolta generale 7274/2026Data pubblicazione 26/03/2026