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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 13550/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21711/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Sarno (SA), alla V ia S. V alentino n. 6 , DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia D el S eminario n . 116, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende . -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .). -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 3414/2024,depositata il 15/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 20/05/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21711/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Sarno (SA), alla V ia S. V alentino n. 6 , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia D el S eminario n . 116, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende . -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .). -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 3414/2024,depositata il 15/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/05/202
Decreto Cassazione n. 13550/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris