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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 18772/2022

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la seguente ORDINANZA i ki7E 1-22, L-C)COTOKnA sul ricorso 26026/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Piccinni 6; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.N.R.); - intimato- avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/2/2020, NRG 4181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato, per prescrizione, la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del C.N.R., aveva chiesto la condanna dell'ente al risarcimento del danno sofferto per essersi provveduto tardivamente all'investimento in buoni fruttiferi delle somme accantonate a titolo di t.f.r.;

2. la Corte, rigettata l'eccezione di tardività dell'eccezione di prescrizione, riteneva applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e non il termine decennale su cui insisteva il lavoratore;

3. il Limongelli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; 4 il CNR è rimasto intimato ed il relatore ha proposto la rinnovazione della notifica del ricorso per Cassazione, in quanto invalidamente eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura Generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. il collegio ritiene di aderire alla proposta come formulata dal relatore per le ragioni in essa espresse e sopra sommariamente riepilogate; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la rinnovazione della notifica del ricorso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021. [OSCURATO:PERSONA]. dente dott.ssa Lu ia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i ki7E 1-22, L-C)COTOKnA sul ricorso 26026/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Piccinni 6; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.N.R.); - intimato- avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/2/2020, NRG 4181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato, per prescrizione, la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del C.N.R., aveva chiesto la condanna dell'ente al risarcimento del danno sofferto per essersi provveduto tardivamente all'investimento in buoni fruttiferi delle somme accantonate a titolo di t.f.r.; 2. la Corte, rigettata l'eccezione di tardività dell'eccezione di prescrizione, riteneva applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e non il termine decennale su cui insisteva il lavoratore; 3. il Limongelli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; 4 il CNR è rimasto intimato ed il relatore ha proposto la rinnovazione della notifica del ricorso per Cassazione, in quanto invalidamente eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene di aderire alla proposta come formulata dal relatore per le ragioni in essa espresse e sopra sommariamente riepilogate; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la rinnovazione della notifica del ricorso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021. [OSCURATO:PERSONA]. dente dott.ssa Lu ia Esposito
Sentenza Cassazione n. 18772/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris