CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in None e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., corrente in Roma, entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – Avverso la sentenza n. 470/2022 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte e depositata in data 7 aprile 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava a carico delle contribuenti odierne controricorrenti , la prima aderente al consolidato della seconda, maggior reddito (anni d’imposta 2013) derivante dall’applicazione del valore normale di cessione di merci in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.A.M. ([OSCURATO:PERSONA]). In particolare, in applicazione del disposto di cui all’art. 110 TUIR, l’Agenzia individuava un rapporto di controllo della [OSCURATO:PERSONA] da transfer pricing parte della [OSCURATO:PERSONA], e dunque sostituiva ai prezzi applicati il valore normale, in virtù della disciplina pro tempore applicabile in tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR). In entrambi i gradi del giudizio di merito l’Agenzia risultava soccombente; quindi , essa ha propo sto ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre le contribuenti hanno resist ito a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha accertato l’insussistenza dei presupposti applicativi della disciplina del transfer pricing. La difesa erariale, fondando le proprie argomentazioni sugli accertamenti contenuti nell’atto impositivo, ha dapprima ricostruito un’influenza rilevante di [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR, ricavandola in particolare da commistioni di cariche sociali, amministrative e gestorie esistenti tra le due compagini societarie, in quanto nella società monegasca si trovava [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio e amministratore, soggetto che figurava come fiduciario della famiglia Illy, in tal veste anche vicepresidente del consiglio d’amministrazione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore di [OSCURATO:PERSONA] era poi stato nel 2007 amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] e poi fino al 2011 suo direttore generale e successivamente suo procuratore speciale con delega agli acquisti e vendite; [OSCURATO:PERSONA] aveva come socio unico il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che deteneva il 40% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., cui sarebbe riconducibile [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo è infondato, perché sul punto la CTR ha fornito l’indicazione del proprio iter logico, dal momento che ha ritenuto poco significativo l’elemento della riconducibilità di [OSCURATO:SOCIETA] a Illy, trattandosi di una partecipazione di minoranza; così come del coinvolgimento di Degrassi in [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso la titolarità di quote per l’uno per cento; e la diversità delle gestioni che vengono ritenute dall’Agenzia collegate, in quanto il Bardini è sì consigliere di [OSCURATO:PERSONA] e socio e amministratore di [OSCURATO:PERSONA], ma appunto poco prima la CTR aveva premesso l’assenza di un collegamento rilevante fra le due società. Il fatto che la CTR abbia trascurato, secondo l’Agenzia, che il Degrassi era anche amministratore, oltre che socio, di [OSCURATO:PERSONA], può costituire al più un elemento che qualifica la motivazione come carente (come tale non più censurabile in sede di legittimità) , ma non certo come assente o apparente. D’altronde dalle stesse indicazioni fornite dall’Agenzia emerge come la [OSCURATO:PERSONA] era in gran parte in mano alla famiglia Bardini, che nel frattempo era stata sostanzialmente sostituita all’interno della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA]. Né sussiste altro profilo di censura della decisione sul punto. 2. Col secondo mezzo si denuncia nuovamente il vizio di motivazione apparente, questa volta con riferimento alla parte della motivazione dedicata ai rapporti contrattuali fra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la difesa erariale aveva sostenuto che nonostante i penetranti obblighi contrattuali gravanti sul distributore [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo esso adempiuto all’obbligo di approvvigionamento minimo di merce da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non aveva risolto il contratto, il che dimostrerebbe ulteriormente la situazione di controllo fra le due società. 2.1. Anche in tal caso la motivazione non può dirsi apparente, in quanto i giudici d’appello hanno senz’altro indicato il percorso logico della decisione assunto su tale aspetto. Essi, infatti, hanno osservato non solo non essere credibile che il venir meno dei quantitativi minimi abbia menomato l’operatività della fornitrice italiana, ma anche che ciò non era stato provato. Piuttosto hanno ritenuto plausibile, sulla base delle allegazioni della parte contribuente, che le inadempienze contrattuali di [OSCURATO:PERSONA] fossero addebitabili a previsioni troppo ottimistiche e , in parte almeno, all’impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di produrre i quantitativi minimi pattuiti. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo all’Amministrazione soccombente. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., 29/01/2016 n. 778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % del