CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 03689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 17/12/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della quale è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 9.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La difesa deduce violazione di legge con riferimento al decreto di giudizio immediato. La disposta ordinanza cautelare a carico dello Sciarra aveva riguardato le sole ipotesi delittuose relative alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, senza alcun riferimento, in fatto o in diritto, alla violazione dell'art. 80 stessa normativa. La diversa ipotesi delittuosa aggravata veniva contestata per la prima volta in sede di formulazione di richiesta di giudizio immediato. In virtù dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., la richiesta di giudizio immediato deve riguardare il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare. Tale presupposto essenziale non è stato rispettato nel caso in esame. Le Sezioni Unite, facendo proprio l'orientamento maggioritario in materia, hanno affermato che è illegittimo il decreto di giudizio immediato contenente una contestazione diversa, in quanto l'imputato ha diritto di essere tempestivamente e dettagliatamente informato, non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Sez. U, n. 24906/2019). 2. il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ebbene, nessuna delle ipotesi elencate nella norma da ultimo citata ricorre nelle doglianze proposte dal ricorrente, né si ravvisano profili d'illegalità della pena applicata, rilevabile d'ufficio dalla Corte. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte è inconferente. [OSCURATO:PERSONA] consesso era chiamato in quella sede a rispondere al quesito "Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fide facente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione". Con riferimento invece al caso in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, in una recente pronuncia, di puntualizzare che, nel giudizio immediato "custodiale" la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non è causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio. (Fattispecie relativa alla riqualificazione del fatto, da reato di lesioni personali aggravate, contestato in sede cautelare, in tentato omicidio), così Sez. 5, n. 37463 del 22/09/2021, Rv. 281876 — 01. Per completezza argomentativa occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, possa essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione, solo quando risulta, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). 3. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 15 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P esidente r92( Mariare • Bruno E n, uele Di /,,./ alyo i, tii./` i.. ,