CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 37108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste nel motivi e per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di lesioni personali con prognosi di giorni 30, condannandoli alla rispettiva pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, con provvisionale di euro 10000, al cui pagamento, da effettuarsi entro un mese dalla irrevocabilità della sentenza, subordinava la sospensione condizionale della pena. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei medesimi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, con un unico atto, svolgono tre motivi. 2.1 Con il primo, denunciano violazione dell'art. 495 co. 4 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè il Tribunale, dopo l'escussione dei testi dell'Accusa, pur avendo ammesso anche i testi della Difesa, dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale, senza alcuna motivazione in merito alla revoca delle prove già ammesse, e alla loro superfluità; analoga carenza motivazionale si riscontra nella sentenza impugnata, pur in presenza di specifica deduzione degli appellanti. 2.2. Con il secondo motivo contestano l'affermazione di responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, la quale tuttavia non è stata neppure in grado di riconoscere, tra i suoi aggressori, il Cerra. 2.3. Il terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, in specie, la statuizione con la quale è stata disposta la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza alcuna motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono fondati. Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione, mentre i ricorsi risultano infondati agli effetti civili, trovando conferma la condanna, resa nel giudizio di merito, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. In primo luogo, deve essere dichiarata, agli effetti penali, la prescrizione del reato. In relazione ai fatti commessi in data 01 maggio 2012, in assenza di sospensioni, la prescrizione massima ( anni 7 e mesi sei) è maturata in data 01/11/2019, già prima della sentenza impugnata, pronunciata il 02 marzo 2021. Si è, infatti, in presenza di ricorso non inammissibile, con riferimento alla deduzione afferente il difetto di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena. A fronte di un ricorso non inammissibile, deve darsi atto dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale - mancando l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., non emergente ictu oculi in ragione della ricostruzione operata nella sentenza impugnata sulla base delle risultanze istruttorie (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244275). 3. Agli effetti civili, come premesso, il ricorso risulta infondato.3. Agli effetti civili, come premesso, il ricorso risulta infondato. 3.1. Con riguardo al primo motivo, la Corte di appello ha giustificato il rigetto dell'eccezione processuale facendo riferimento all'indirizzo che considera la nullità denunciata a regime intermedio, e al fatto che nel verbale della udienza, in cui vennero revocati implicitamente i testi, la parte interessata nulla eccepì, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., né l'eccezione venne formulata in sede di discussione, condotta correttamente interpretata in termini di acquiescenza della parte interessata. D'altro canto, ha rilevato la Corte di appello, con l'appello non vennero indicate le specifiche ragioni della decisiva rilevanza della prove pretermesse, e, anche sotto tale profilo, l'eccezione risulta manifestamente infondata. La decisione impugnata fonda, dunque, su valutazioni giuridiche corrette, in quanto allineate al consolidato canone ermeneutico a tenore del quale la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020 Rv. 279166, in una fattispecie, come quella in esame, in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale; Conf. ex plurimis, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 2017), Rv. 271732). Detta nullità di ordine generale deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. Con tali argomenti i ricorrenti omettono il dovuto confronto, così incorrendo nel vizio di c.d. genericità estrinseca, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimís, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha ricostruito i fatti alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento da questi effettuato, in termini di certezza, attraverso il profilo facebook degli aggressori, riferendo di essere stato aggredito da tutti e tre con calci e pugni ( il terzo è Vigiani, non ricorrente), oltre che dei riscontri costituiti dalla documentazione attestante le lesioni compatibili con le modalità di aggressione, e da altre fonti dichiarative, che confortano la ricostruzione della vittima. Con tale complessa trama i ricorrenti non si confrontano, e il motivo risulta, pertanto, meramente contestativo della decisione avversata, senza delineare un qualche vizio che renda la motivazione illogica o contraddittoria. In particolare, con le censure manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserítamente non corretta delle dichiarazioni della persona offesa ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794), Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3.3. Quanto al terzo motivo, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dal momento che la declaratoria di prescrizione del reato, facendo venire meno la sanzione principale, travolge anche la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e alla correlata subordinazione al pagamento della provvisionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche' il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta