CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43675/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/st~te le conclusioni del PG trì Q-- A--; il; -t' ) , r e • Li(x" 1-4 '2 uditsjiLdifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per Cassazione avverso il provvedimento del tribunale di Ravenna che il 10 marzo 2021 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della sentenza del tribunale del 5 novembre 2020 perché l'impugnazione depositata a mezzo pec non risultava sottoscritta digitalmente dal difensore. 2.Deducono le ricorrenti: 2.1. erronea applicazione dell'articolo 24 decreto-legge n. 137/2020 in quanto le ipotesi di inammissibilità indicate dal comma 6 sexies del predetto articolo per poter operare devono essere tutte contestualmente sussistenti fino al punto di impedire la certa identificazione dell'autore dell'atto di impugnazione. Ritengono che nel caso di specie l'atto di appello risulta validamente notificato in quanto è stato trasmesso da indirizzo di posta elettronica certificata del difensore fiduciario qualificato ed è stato da lui stesso sottoscritto, con la conseguenza che la mera assenza di sottoscrizione digitale non poteva determinare la declaratoria d'inammissibilità 2.2. violazione di legge perché nella fattispecie risulta per tabulas che l'atto di appello è stato altresì depositato tempestivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 582 cod. proc. pen., presso l'ufficio impugnazioni esterno e cioè nella cancelleria del tribunale di Bologna che provvedeva a trasmetterlo alla cancelleria del tribunale di Ravenna. 2.3. chiede altresì la sospensione dell'esecutività del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Premesso che il provvedimento impugnato è quello del tribunale di Ravenna che, ai sensi del comma 6-septies dell'art. 24 D.L. cit., quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché non sottoscritta digitalmente e disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato, deve rilevarsi che è indubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione tramite l'invio dell'atto mediante pec. Depongono per una siffatta alternativa forma di deposito i commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24 nella sua attuale formulazione, con particolare riguardo al disposto dei commi 6 -quinquies e 6 -decies che, in termini reiterativi, definiscono nella maniera più ampia possibile il perimetro di estensione della normativa in oggetto, destinato a comprendere gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, senza distinzioni di sorta. Tra i diversi momenti cui risulta subordinata, dalla legislazione speciale, l'utile proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale, anche per la definizione del presente procedimento, quello della imprescindibile sottoscrizione digitale del ricorso. Ai sensi del comma 6-bis del citato art. 24 "quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Una volta sottoscritto digitalmente, l'atto di impugnazione, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 6- ter, deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Previsioni queste ultime che ove non rispettate danno luogo ad espresse ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione giusta quanto previsto dalle lettere a), c) del comma 6-sexies, ad integrazione della disciplina contenuta nell'art. 591 cod. proc. pen. 3. Nel caso in esame è pacifico che l'impugnazione oggetto di scrutinio è stata trasmessa dalla casella di posta certificata del difensore fiduciario, ma è altrettanto pacifico che l'impugnazione non risulta sottoscritta digitalnnente.4. Ciò detto deve rilevarsi con riguardo alla questione dell'identificazione del soggetto dal quale proviene l'impugnazione, che "la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82 del 2005). La paternità è, viceversa, attribuita dalla firma digitale...". La firma digitale, dunque, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa. Assume, pertanto, un rilievo essenziale nell'intero complesso di norme che legittimano la possibilità, in alternativa alle forme ordinarie di deposito, di proporre l'impugnazione tramite pec. La sua assenza, a differenza di quanto rivendicato nel ricorso, non può ritenersi superata dalla sola certezza della provenienza dalla casella di posta certificata del difensore. 5. La decisione di inammissibilità rende priva di interesse la questione sollevata con il terzo motivo di ricorso 6. L'impugnazione cartacea non è stata investita dal provvedimento impugnato e sarà oggetto di delibazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi contro il provvedimento del tribunale di Ravenna del 1° marzo 2021. e dispone trasmettersi alla Corte di appello di Bologna l'atto di appello cartaceo pervenuto presso il tribunale di Ravenna il 18/01/2021 Così deciso il 24.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]