CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 ottobre 2021 il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 28 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata al Chaouani la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale, dato atto che la richiesta di riesame era stata presentata il 9 ottobre 2021 mediante posta elettronica certificata, corredata da allegati non sottoscritti digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni inviate al Tribunale di Bologna, ha rilevato l'inammissibilità del gravame, sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 sexies, lett. b), della I. n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137 del 2020, che stabilisce espressamente che l'atto di impugnazione trasmesso mediante posta elettronica certificata è inammissibile se le copie informatiche per immagini degli allegati non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per autentica. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 26, comma 6 sexies, lett. b), della I. n. 176/2020 e dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto la norma applicata dal Tribunale per rilevare l'inammissibilità della richiesta di riesame si riferisce alle impugnazioni e quindi non potrebbe essere applicata alla istanza di riesame avanzata nell'interesse del ricorrente, giacché questa non costituirebbe un atto di impugnazione, come sostenuto da parte della dottrina e anche della giurisprudenza di legittimità e come si desumerebbe anche dal fatto che l'esposizione dei relativi motivi può essere riservata fino all'udienza di discussione. 2.2. In secondo luogo, ha ulteriormente denunciato l'errata applicazione dell'art. 26, comma 6 sexies, lett. b), della I. n. 176/2020 e dell'art. 309 cod. proc. pen., evidenziando come, a fronte di una richiesta di riesame tempestivamente e ritualmente depositata, ossia presso l'ufficio competente e sottoscritta digitalmente dal difensore, la sola mancata sottoscrizione degli allegati non poteva inficiare la validità dell'istanza, che avrebbe potuto consistere nella sola dichiarazione di voler proporre l'impugnazione con riserva di illustrare i relativi motivi. La disposizione applicata dal Tribunale dovrebbe, quindi, ritenersi applicabile solamente alle impugnazioni a contenuto necessario, e non meramente eventuale, come la richiesta di riesame, nella quale i motivi possono essere riservati o integrati successivamente alla presentazione e fino all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato.' 2. L'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, contiene disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 6 bis di tale disposizione consente l'invio tramite posta elettronica certificata degli atti di impugnazione, sottoscritti digitalrnente, stabilendo che "l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Il successivo comma 6 sexies della medesima disposizione, di cui ha fatto applicazione il Tribunale nel dichiarare inammissibile la richiesta di riesame, sanziona con l'inammissibilità, tra l'altro, la mancata sottoscrizione digitale dell'atto da parte del difensore e anche la mancata sottoscrizione per conformità all'originale (sempre da parte del difensore) delle copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, dunque anche degli allegati all'atto d'impugnazione. Ne consegue la correttezza del rilievo della inammissibilità della richiesta di riesame compiuto dal Tribunale, in quanto l'opzione per il deposito dell'atto di impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata comporta la necessità, a pena di inammissibilità della impugnazione stessa, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione e anche di sottoscrivere per conformità all'originale le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, dunque anche degli allegati all'atto d'impugnazione. Si tratta di onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora, come nel caso in esame, riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte (trattandosi dei documenti attestanti la disponibilità di un alloggio presso il quale essere ristretto agli arresti domiciliari), in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità .104; degli atti di impugnazione e di quanto a essi allegato (qualora non presente in atti e rilevante ai fini della valutazione della impugnazione), che, in quanto inviati digitalmente, non sono sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'ufficio di destinazione, e quindi richiedono, per gli allegati, una attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine, consentita al difensore, rimanendo, comunque, rimessa alle parti interessate la scelta delle modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione, che quindi possono evitare di soggiacere a detti oneri avvalendosi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione e gli allegati in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., come previsto dal quarto comma di tale disposizione. 3. Quanto ai rilievi secondo cui, in considerazione della specificità del procedimento di riesame, che non sarebbe qualificabile come impugnazione, anche in considerazione del fatto che tale richiesta non ha un contenuto necessario e i relativi motivi possono essere illustrati fino all'udienza di discussione innanzi al Tribunale, a tale procedimento non sarebbe applicabile la speciale disciplina sulla presentazione a mezzo posta elettronica certificata (che ne prevede l'inammissibilità in caso, tra l'altro, di mancata sottoscrizione per conformità delle copie immagine degli allegati), va, anzitutto, osservato che è lo stesso ricorrente a ritenere applicabile tale disciplina alla richiesta di riesame dallo stesso avanzata, che ha presentato a mezzo di posta elettronica certificata con atto sottoscritto digitalmente, dunque avvalendosi della possibilità, prevista dal citato comma 6 bis dell'art. 24 del d.l. 137/2020, di presentare gli atti di impugnazione con tali modalità, tra le quali rientra anche, a pena di inammissibilità "la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". L'essersi avvalso di tale facoltà per presentare la richiesta implica, necessariamente, l'assolvimento di tutti gli oneri cui la stessa è subordinata, dunque anche di sottoscrivere per conformità gli allegati. Non può, comunque, condividersi quanto affermato nel ricorso a proposito della erroneità della qualificazione della richiesta di riesame come impugnazione, posto che è stato da tempo chiarito che il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione, mentre tale natura giuridica non può essere riconosciuta alla richiesta di revoca di misura cautelare (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198211, nella quale, in motivazione, è stato spiegato che "per quanto attiene alla natura giuridica, il riesame è stato espressamente inserito dal nuovo codice fra le impugnazioni delle ordinanze in tema di misure cautelari, pur se la sua disciplina si distingue da quella propria degli altri mezzi di impugnazione avverso tali provvedimenti e le sentenze per alcuni peculiari profili, quali, principalmente, la non necessità della formulazione di motivi e la deroga del principio devolutivo, art. 309, commi sesto e nono cod. proc. pen.; il riesame, inoltre, deve essere proposto e deciso entro termini perentori e si conclude, come la gran parte delle impugnazioni, con una pronunzia di inammissibilità dell'istanza, ovvero di annullamento, conferma o riforma del provvedimento impugnato"). Si tratta di principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che da tempo, costantemente e in modo non controverso, considera il riesame come un mezzo di impugnazione, per le ragioni definitivamente indicate nella citata sentenza Buffa delle Sezioni Unite, con la conseguente evidente infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente con il secondo motivo, fondati sulla inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 24 d.l. 137/2020 citato al riesame in quanto non qualificabile come impugnazione. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo motivo e della inammissibilità, per la sua palese infondatezza, del secondo motivo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per