CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 624 e 624 bis e 625 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la memoria depositata) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio relativo alle condotte per le quali vi era stata condanna; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla già avvenuta fissazione in udienza pubblica davanti alla Prima sezione di questa Corte; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dettagliatamente motivato, congruamente confutando gli argomenti della difesa, a partire da pagina 5 dell'impugnata sentenza; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Rilevato come l'ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi, istituita presso ogni Sezione, ricevuto il procedimento da altra Sezione, può rimetterlo alla Settima sezione per l'inammissibilità (ed ultroneannente considerato che nessuna delle altre sezioni l'aveva fissato in udienza pubblica); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. /7? 1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il