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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2021

Cassazione n. 32628/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 17 maggio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di TSIKORADZE Antoni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, respingeva l'impugnazione ex art.309 cod. proc. pen. dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. della medesima città.

1.1. Premette il ricorrente quanto segue: - l'indagato veniva tratto in arresto il 10/12/2021 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] perché sospettato di essere l'autore di una rapina; - in tale occasione, al predetto veniva consegnato verbale di identificazione ed informazione di garanzia, nel quale si dava atto che egli parlava e comprendeva le lingue georgiana ed inglese; - all'indagato venivano notificati gli atti in lingua italiana con contestuale traduzione in lingua inglese; - all'udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con collegamento audiovisivo dall'ospedale ove era ricoverato, l'indagato era assistito da interprete di lingua inglese; - all'esito di detta udienza, come si evince dal relativo verbale, il G.I.P., dando atto della difficoltà di comprensione della lingua inglese da parte dell'indagato, disponeva la traduzione al medesimo dell'ordinanza cautelare in lingua georgiana.

1.2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale si denuncia inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 143, 369 e 391, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., e motivazione mancante e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica, in relazione all'art. 606, lett. o), cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata merita censura per aver ritenuto soddisfatte le garanzie linguistiche adottate durante l'arresto e la successiva udienza di convalida.

Secondo il Tribunale del Riesame, la mancata traduzione dell'informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex art. 369 cod. proc. pen., al pari dell'omessa comunicazione dei diritti difensivi ex art.386 cod. proc. pen., non integrerebbe alcuna violazione in forza dell'orientamento secondo cui è sufficiente la presenza dell'interprete in sede di udienza di convalida affinché traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento restrittivo.

Si tratta - sostiene del ricorrente - di un principio condivisibile ma non confacente al caso di specie, nel quale v'è stata la nomina di un interprete di lingua inglese che ha assistito l'indagato in sede di convalida, sebbene sia stato accertato dal G.I.P. all'esito della stessa che l'indagato comprendeva con difficoltà la lingua inglese.

In sostanza - prosegue il ricorrente - il Tribunale del Riesame, pur essendosi riscontrata l'assenza di cognizioni linguistiche in capo all'indagato, ha ritenuto che tale "vulnus" potesse essere sanato dalla traduzione in lingua georgiana dell'ordinanza cautelare.

Siffatta decisione solleva perplessità, poiché, nello specifico, deve ritenersi che il pregiudizio derivante dalla mancata comprensione dei diritti e delle facoltà difensive spettanti all'indagato già in sede di identificazione gli abbia impedito di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia a partire dalla fase che precede l'udienza di convalida e di comprendere sin da subito il tenore delle accuse elevate a suo carico.

Siffatta anomalia si è riverberata sull'espletamento dell'interrogatorio, celebrato in carenza delle suddette informazioni.

Non a caso l'indagato, in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, alla stregua di una scelta riverberante effetti sulla decisione del G.I.P., come riconosciuto dallo stesso Tribunale del Riesame, laddove sottolinea l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'indagato rispetto alle concordanti dichiarazioni delle persone offese.

Inoltre, ai sensi degli artt. 104 e 143 cod. proc. pen., il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per l'imputato straniero alloglotta è garantito anche nei colloqui con il difensore prima che lo stesso renda interrogatorio: l'interrogatorio di cui all'art. 391, comma 3, cod. proc. pen., infatti, rappresenta un momento di contraddittorio anticipato tra le parti per consentire al giudice di comprendere esattamente la dinamica dei fatti e verificare la legittimità della misura.

3. Il P.G. conclude come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. 11 ricorso è inammissibile.

2. In punto di fatto, è lo stesso ricorrente a riferire, in premessa, che il verbale di identificazione ed informazione di garanzia ha dato atto che l'indagato parlava e comprendeva le lingue georgiana ed inglese, ragion per cui gli atti dell'arresto cili venivano notificati in italiano, con contestuale traduzione in inglese.

Secondo quanto poi il ricorrente seguita a riferire, all'esito dell'udienza di convalida, il G.I.P. ha dato atto, non già che l'imputato non parlasse e non comprendesse la lingua inglese, ma che egli aveva "difficoltà" nella "comprensione" della lingua inglese, in ragione delle quali veniva disposta, altresì, la traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua georgiana.

La circostanza che di mere "difficoltà" si trattasse, dunque, non vale a sconfessare la valutazione degli operanti secondo cui l'indagato parlava e comprendeva la lingua inglese, tanto più in difetto dell'allegazione, da parte del ricorrente, della sconoscenza in capo all'indagato della lingua inglese ovvero di difficoltà sì gravi riguardanti questa - difficoltà non rilevate dal giudice, che altrimenti avrebbe sin nel corso dell'udienza dovuto procedere con l'assistenza di un interprete di lingua georgiana - da non poter interloquire né con l'interprete medesimo né, per il suo tramite, con il giudice ed il difensore.

Per mera completezza valga poi rilevare come possa revocarsi in dubbio che l'indagato non parlasse finanche la lingua italiana, in quanto, alla stregua di un'affermazione, non contestata, del Tribunale del Riesame, "l'indagato presente in videocollegamento [...] ha dichiarato di avere esso ["rectius", egli] stesso richiesto l'intervento della polizia poiché dopo che era caduto le persone lo stavano picchiando [...]".

3. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, correttamente s'è proceduto nella fase dell'arresto (con la traduzione dei relativi atti) ed in quella della convalida (con la celebrazione dell'udienza, e, in seno ad essa, con l'espletamento dell'interrogatorio) mediante l'intervento di un interprete di lingua inglese.4.

Fermo quanto precede, anche a voler diversamente opinare, e, dunque, anche a voler ipotizzare, con il ricorrente, che gli atti relativi all'arresto e, di poi, l'udienza di convalida esigessero l'intervento di un interprete di lingua georgiana, comunque troverebbe applicazione il principio a termini del quale le invalidità riguardanti l'adozione della misura pre-cautelare, la cui convalida non è fatta segno di impugnazione da parte del ricorrente, non si riflettono, e men che meno si comunicano, sull'ordinanza che dispone la misura cautelare, unico provvedimento avverso il quale il ricorso per cassazione consta proposto, attesa la completa autonomia della secondo rispetto al sub-procedimento pre-cautelare.

4.1. Ciò risale già al fondamentale insegnamento di Sez.

U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238-01, secondo cui "le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida".

Detto insegnamento trova applicazione in una pronuncia più recente - che viene precipuamente in linea di conto nel caso che ne occupa, in ragione della natura delle censure proposte dal ricorrente - volta ad affermare che "la comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen. è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arresto, sicché la sua omissione" - e, pertanto, "a fortiori", la sua (pretesa) mancata traduzione - "non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo" (Sez. 2, n. 6013 del 30/01/2018, Ghazanfar, Rv. 272676-01).

4.2. Donde, in definitiva, l'ordinanza applicativa della misura cautelare resta insensibile alla mancanza od illegittimità della comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen., dovendo essere riguardata di per se stessa, come atto appartenente ad una nuova e diversa fase procedinnentale, che può definirsi cautelare in senso stretto per distinguerla, appunto, da quella pre-cautelare.

In tale prospettiva è necessario, ma anche sufficiente, ai fini della validità di detta ordinanza, che essa soltanto sia tradotta in una lingua nota all'indagato (come del resto affermato anche da Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, dep. 2018, Gvidiani, Rv. 272659- 01, condivisibilmente citata dal Tribunale del Riesame, su cui si appuntano, invece, le critiche del ricorrente).

5. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 17 maggio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di TSIKORADZE Antoni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, respingeva l'impugnazione ex art.309 cod. proc. pen. dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. della medesima città. 1.1. Premette il ricorrente quanto segue: - l'indagato veniva tratto in arresto il 10/12/2021 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] perché sospettato di essere l'autore di una rapina; - in tale occasione, al predetto veniva consegnato verbale di identificazione ed informazione di garanzia, nel quale si dava atto che egli parlava e comprendeva le lingue georgiana ed inglese; - all'indagato venivano notificati gli atti in lingua italiana con contestuale traduzione in lingua inglese; - all'udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con collegamento audiovisivo dall'ospedale ove era ricoverato, l'indagato era assistito da interprete di lingua inglese; - all'esito di detta udienza, come si evince dal relativo verbale, il G.I.P., dando atto della difficoltà di comprensione della lingua inglese da parte dell'indagato, disponeva la traduzione al medesimo dell'ordinanza cautelare in lingua georgiana. 1.2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale si denuncia inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 143, 369 e 391, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., e motivazione mancante e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica, in relazione all'art. 606, lett. o), cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata merita censura per aver ritenuto soddisfatte le garanzie linguistiche adottate durante l'arresto e la successiva udienza di convalida. Secondo il Tribunale del Riesame, la mancata traduzione dell'informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex art. 369 cod. proc. pen., al pari dell'omessa comunicazione dei diritti difensivi ex art.386 cod. proc. pen., non integrerebbe alcuna violazione in forza dell'orientamento secondo cui è sufficiente la presenza dell'interprete in sede di udienza di convalida affinché traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento restrittivo. Si tratta - sostiene del ricorrente - di un principio condivisibile ma non confacente al caso di specie, nel quale v'è stata la nomina di un interprete di lingua inglese che ha assistito l'indagato in sede di convalida, sebbene sia stato accertato dal G.I.P. all'esito della stessa che l'indagato comprendeva con difficoltà la lingua inglese. In sostanza - prosegue il ricorrente - il Tribunale del Riesame, pur essendosi riscontrata l'assenza di cognizioni linguistiche in capo all'indagato, ha ritenuto che tale "vulnus" potesse essere sanato dalla traduzione in lingua georgiana dell'ordinanza cautelare. Siffatta decisione solleva perplessità, poiché, nello specifico, deve ritenersi che il pregiudizio derivante dalla mancata comprensione dei diritti e delle facoltà difensive spettanti all'indagato già in sede di identificazione gli abbia impedito di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia a partire dalla fase che precede l'udienza di convalida e di comprendere sin da subito il tenore delle accuse elevate a suo carico. Siffatta anomalia si è riverberata sull'espletamento dell'interrogatorio, celebrato in carenza delle suddette informazioni. Non a caso l'indagato, in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, alla stregua di una scelta riverberante effetti sulla decisione del G.I.P., come riconosciuto dallo stesso Tribunale del Riesame, laddove sottolinea l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'indagato rispetto alle concordanti dichiarazioni delle persone offese. Inoltre, ai sensi degli artt. 104 e 143 cod. proc. pen., il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per l'imputato straniero alloglotta è garantito anche nei colloqui con il difensore prima che lo stesso renda interrogatorio: l'interrogatorio di cui all'art. 391, comma 3, cod. proc. pen., infatti, rappresenta un momento di contraddittorio anticipato tra le parti per consentire al giudice di comprendere esattamente la dinamica dei fatti e verificare la legittimità della misura. 3. Il P.G. conclude come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. 11 ricorso è inammissibile. 2. In punto di fatto, è lo stesso ricorrente a riferire, in premessa, che il verbale di identificazione ed informazione di garanzia ha dato atto che l'indagato parlava e comprendeva le lingue georgiana ed inglese, ragion per cui gli atti dell'arresto cili venivano notificati in italiano, con contestuale traduzione in inglese. Secondo quanto poi il ricorrente seguita a riferire, all'esito dell'udienza di convalida, il G.I.P. ha dato atto, non già che l'imputato non parlasse e non comprendesse la lingua inglese, ma che egli aveva "difficoltà" nella "comprensione" della lingua inglese, in ragione delle quali veniva disposta, altresì, la traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua georgiana. La circostanza che di mere "difficoltà" si trattasse, dunque, non vale a sconfessare la valutazione degli operanti secondo cui l'indagato parlava e comprendeva la lingua inglese, tanto più in difetto dell'allegazione, da parte del ricorrente, della sconoscenza in capo all'indagato della lingua inglese ovvero di difficoltà sì gravi riguardanti questa - difficoltà non rilevate dal giudice, che altrimenti avrebbe sin nel corso dell'udienza dovuto procedere con l'assistenza di un interprete di lingua georgiana - da non poter interloquire né con l'interprete medesimo né, per il suo tramite, con il giudice ed il difensore. Per mera completezza valga poi rilevare come possa revocarsi in dubbio che l'indagato non parlasse finanche la lingua italiana, in quanto, alla stregua di un'affermazione, non contestata, del Tribunale del Riesame, "l'indagato presente in videocollegamento [...] ha dichiarato di avere esso ["rectius", egli] stesso richiesto l'intervento della polizia poiché dopo che era caduto le persone lo stavano picchiando [...]". 3. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, correttamente s'è proceduto nella fase dell'arresto (con la traduzione dei relativi atti) ed in quella della convalida (con la celebrazione dell'udienza, e, in seno ad essa, con l'espletamento dell'interrogatorio) mediante l'intervento di un interprete di lingua inglese.4. Fermo quanto precede, anche a voler diversamente opinare, e, dunque, anche a voler ipotizzare, con il ricorrente, che gli atti relativi all'arresto e, di poi, l'udienza di convalida esigessero l'intervento di un interprete di lingua georgiana, comunque troverebbe applicazione il principio a termini del quale le invalidità riguardanti l'adozione della misura pre-cautelare, la cui convalida non è fatta segno di impugnazione da parte del ricorrente, non si riflettono, e men che meno si comunicano, sull'ordinanza che dispone la misura cautelare, unico provvedimento avverso il quale il ricorso per cassazione consta proposto, attesa la completa autonomia della secondo rispetto al sub-procedimento pre-cautelare. 4.1. Ciò risale già al fondamentale insegnamento di Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238-01, secondo cui "le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida". Detto insegnamento trova applicazione in una pronuncia più recente - che viene precipuamente in linea di conto nel caso che ne occupa, in ragione della natura delle censure proposte dal ricorrente - volta ad affermare che "la comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen. è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arresto, sicché la sua omissione" - e, pertanto, "a fortiori", la sua (pretesa) mancata traduzione - "non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo" (Sez. 2, n. 6013 del 30/01/2018, Ghazanfar, Rv. 272676-01). 4.2. Donde, in definitiva, l'ordinanza applicativa della misura cautelare resta insensibile alla mancanza od illegittimità della comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen., dovendo essere riguardata di per se stessa, come atto appartenente ad una nuova e diversa fase procedinnentale, che può definirsi cautelare in senso stretto per distinguerla, appunto, da quella pre-cautelare. In tale prospettiva è necessario, ma anche sufficiente, ai fini della validità di detta ordinanza, che essa soltanto sia tradotta in una lingua nota all'indagato (come del resto affermato anche da Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, dep. 2018, Gvidiani, Rv. 272659- 01, condivisibilmente citata dal Tribunale del Riesame, su cui si appuntano, invece, le critiche del ricorrente). 5. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00
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