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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2020

Cassazione n. 34270/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30712-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te t dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di agente per la riscossione della Provincia di Taranto, notificò a [OSCURATO:PERSONA] simoNErn un avviso di accertamento per riprese relative all'imposta di pubblicità relativa al 2008, conseguente all'omessa dichiarazione di mezzi pubblicitari dislocati in vari punti di Taranto; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Taranto che, con sentenza n. 2414/01/14, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] simoNE-rn propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 218/2020, depositata il 7.2.2020, rigettò il gravame, confermando la decisione di prime cure ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come (a) la [OSCURATO:PERSONA] fosse regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi al momento della notifica dell'avviso di accertamento, (b) dalla visura camerale in atti risultasse la riferibilità dei messaggi pubblicitari sottesi alla ripresa all'attività svolta dal SIMONETTI, (c) l'avviso di accertamento impugnato recasse la firma del responsabile del procedimento, benché questa non fosse necessaria e (d) in mancanza della Ric. 2020 n. 30712 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- dichiarazione preventiva di pubblicità, questa non potesse intendersi come temporanea, bensì soggiacente alla presunzione di annualità, con decorrenza dal primo gennaio, ex art. 8, comma 4, del d.

Igs. n. 507 del 1993; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]-I ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 Dlgs 507/1993, dell'art. 2697 c. c. e per errata distribuzione dell'onus probandi, 24 della carta costituzionale e art. 6 della C.E.D.U.", per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ripresa operata nei confronti del SIMONEFFI, senza che fosse stato "identificato e provato esattamente [in quest'ultimo] il soggetto passivo.., tenuto in solido al pagamento dell'imposta pretesa, questione pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione"(cfr. ricorso, p. 11); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché 116 c.p.c.", per avere la C.T.R. ritenuto il simoNErri co-obbligato in solido sulla base di "una serie concatenata di presunzioni semplici, in aperta violazione del divieto di praesumptio de praesumpto" (cfr. ricorso, p. 14); che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; Ric. 2020 n. 30712 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- che questa Corte ha di recente chiarito che il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell'attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell'imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari (Cass., Sez. 5, 25.3.2022, n. 9696, Rv. 664154-01); che, a tale riguardo, la C.T.R. - con accertamento in fatto - ha ritenuto il simoNE-rn soggetto passivo dell'imposta sulla base delle risultanze della visura camerale in atti, donde emerge che "[OSCURATO:PERSONA] è titolare del ristorante ubicato in Statte (TA) Strada provinciale per Statte - [OSCURATO:PERSONA], ovvero esattamente l'oggetto del messaggio pubblicitario per cui è causa" (cfr. la p. 3, terzultimo cpv. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente riferibilità dei messaggi pubblicitari sottesi alla ripresa all'attività svolta dall'odierno ricorrente; che i motivi in esame, proponendo una valutazione del materiale istruttorio in atti diversa da quella svolta dai giudici di merito, ridondano in un lamentato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non delibabile da questa Corte: ed infatti, precisamente, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il Ric. 2020 n. 30712 sez.

Seste civile - T - ud. 29-09-2022 -4- "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che, per altro verso, neppure rileva, in senso contrario, quanto deciso da questa Corte con ordinanza 15.9.2017, n. 21453, considerato che, (1) in quel caso, la sentenza impugnata fu cassata, per essere rimasto il collegamento tra il SIMONETFI e l'attività pubblicizzata non sufficientemente provato ("risultando palesemente criptica nel suo generico richiamo alle risultanze fotografiche, relative alla "descrizione del soggetto pubblicizzato, nonché l'indirizzo ed i recapiti telefonici" (non si chiarisce se del ristorante o dell'associazione tarantina o, addirittura, del Simonetti)"), (2) non si evince che quella decisione si riferisse alla medesima ripresa per cui si procede in questa sede (con conseguente non invocabilità, in questa sede, di un giudicato esterno) e che, nella specie, (3) la C.T.R., nel fare riferimento alla visura camerale (cfr. - si ribadisce - la p. 3, terzultimo cpv. della motivazione della sentenza impugnata), ha soddisfatto proprio l'onere motivazionale allora auspicato da questa Corte ("sarebbe stato quantomeno opportuno accertare l'intestatario della relativa licenza di esercizio"); che con il terzo motivo la difesa del SIMONETrI si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.", per avere la C.T.R., sulla base di mere presunzioni, erroneamente ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 30712 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- legittimata ad emettere l'avviso di accertamento in oggetto in nome e per conto del Comune di Taranto, non risultando, al contrario provato, che questa fosse stata tempestivamente iscritta all'albo dei concessionari ex art. 4, comma 1, del d.m. n. 289 del 2000; che il motivo è manifestamente inammissibile; che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, per effetto della mancata riproposizione di alcune delle sotto- censure in cui la stessa originariamente si articolava, la doglianza sollevata dalla difesa del simoNE-rn circa il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] era da intendersi limitata, in appello, alla "denunziata mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari" ed alla "illegittimità del rinnovo del contratto di appalto" (cfr. motivazione, p. 3, terzo cpv.): essa, dunque, riguardava - per quanto in questa sede ancora rileva - non già l'intervenuta tempestiva iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] all'Albo quanto, piuttosto, la "mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari"; che in tal senso depone anche quanto trascritto alla p. 5, ult. cpv., del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, laddove, nell'indicare il contenuto dell'originario ricorso proposto innanzi alla C.T.P., la difesa del contribuente perimetra espressamente la sotto-censura - ivi indicata - sub a), in termini di "mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari"; che, dunque, se, da un lato, la doglianza relativa alla intempestiva iscrizione all'Albo predetto è nuova (ed in tali termini deve emendarsi la motivazione della sentenza impugnata), dall'altro, l'incontroverso rilascio della certificazione di iscrizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] non può che attestarne la regolarità; Ric. 2020 n. 30712 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] SIMONETrI al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] simoNErn al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] SIMONETrI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30712-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te t dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di agente per la riscossione della Provincia di Taranto, notificò a [OSCURATO:PERSONA] simoNErn un avviso di accertamento per riprese relative all'imposta di pubblicità relativa al 2008, conseguente all'omessa dichiarazione di mezzi pubblicitari dislocati in vari punti di Taranto; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Taranto che, con sentenza n. 2414/01/14, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] simoNE-rn propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 218/2020, depositata il 7.2.2020, rigettò il gravame, confermando la decisione di prime cure ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come (a) la [OSCURATO:PERSONA] fosse regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi al momento della notifica dell'avviso di accertamento, (b) dalla visura camerale in atti risultasse la riferibilità dei messaggi pubblicitari sottesi alla ripresa all'attività svolta dal SIMONETTI, (c) l'avviso di accertamento impugnato recasse la firma del responsabile del procedimento, benché questa non fosse necessaria e (d) in mancanza della Ric. 2020 n. 30712 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- dichiarazione preventiva di pubblicità, questa non potesse intendersi come temporanea, bensì soggiacente alla presunzione di annualità, con decorrenza dal primo gennaio, ex art. 8, comma 4, del d. Igs. n. 507 del 1993; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]-I ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 Dlgs 507/1993, dell'art. 2697 c. c. e per errata distribuzione dell'onus probandi, 24 della carta costituzionale e art. 6 della C.E.D.U.", per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ripresa operata nei confronti del SIMONEFFI, senza che fosse stato "identificato e provato esattamente [in quest'ultimo] il soggetto passivo.., tenuto in solido al pagamento dell'imposta pretesa, questione pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione"(cfr. ricorso, p. 11); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché 116 c.p.c.", per avere la C.T.R. ritenuto il simoNErri co-obbligato in solido sulla base di "una serie concatenata di presunzioni semplici, in aperta violazione del divieto di praesumptio de praesumpto" (cfr. ricorso, p. 14); che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; Ric. 2020 n. 30712 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- che questa Corte ha di recente chiarito che il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell'attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell'imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari (Cass., Sez. 5, 25.3.2022, n. 9696, Rv. 664154-01); che, a tale riguardo, la C.T.R. - con accertamento in fatto - ha ritenuto il simoNE-rn soggetto passivo dell'imposta sulla base delle risultanze della visura camerale in atti, donde emerge che "[OSCURATO:PERSONA] è titolare del ristorante ubicato in Statte (TA) Strada provinciale per Statte - [OSCURATO:PERSONA], ovvero esattamente l'oggetto del messaggio pubblicitario per cui è causa" (cfr. la p. 3, terzultimo cpv. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente riferibilità dei messaggi pubblicitari sottesi alla ripresa all'attività svolta dall'odierno ricorrente; che i motivi in esame, proponendo una valutazione del materiale istruttorio in atti diversa da quella svolta dai giudici di merito, ridondano in un lamentato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non delibabile da questa Corte: ed infatti, precisamente, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il Ric. 2020 n. 30712 sez. Seste civile - T - ud. 29-09-2022 -4- "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che, per altro verso, neppure rileva, in senso contrario, quanto deciso da questa Corte con ordinanza 15.9.2017, n. 21453, considerato che, (1) in quel caso, la sentenza impugnata fu cassata, per essere rimasto il collegamento tra il SIMONETFI e l'attività pubblicizzata non sufficientemente provato ("risultando palesemente criptica nel suo generico richiamo alle risultanze fotografiche, relative alla "descrizione del soggetto pubblicizzato, nonché l'indirizzo ed i recapiti telefonici" (non si chiarisce se del ristorante o dell'associazione tarantina o, addirittura, del Simonetti)"), (2) non si evince che quella decisione si riferisse alla medesima ripresa per cui si procede in questa sede (con conseguente non invocabilità, in questa sede, di un giudicato esterno) e che, nella specie, (3) la C.T.R., nel fare riferimento alla visura camerale (cfr. - si ribadisce - la p. 3, terzultimo cpv. della motivazione della sentenza impugnata), ha soddisfatto proprio l'onere motivazionale allora auspicato da questa Corte ("sarebbe stato quantomeno opportuno accertare l'intestatario della relativa licenza di esercizio"); che con il terzo motivo la difesa del SIMONETrI si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.", per avere la C.T.R., sulla base di mere presunzioni, erroneamente ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 30712 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- legittimata ad emettere l'avviso di accertamento in oggetto in nome e per conto del Comune di Taranto, non risultando, al contrario provato, che questa fosse stata tempestivamente iscritta all'albo dei concessionari ex art. 4, comma 1, del d.m. n. 289 del 2000; che il motivo è manifestamente inammissibile; che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, per effetto della mancata riproposizione di alcune delle sotto- censure in cui la stessa originariamente si articolava, la doglianza sollevata dalla difesa del simoNE-rn circa il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] era da intendersi limitata, in appello, alla "denunziata mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari" ed alla "illegittimità del rinnovo del contratto di appalto" (cfr. motivazione, p. 3, terzo cpv.): essa, dunque, riguardava - per quanto in questa sede ancora rileva - non già l'intervenuta tempestiva iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] all'Albo quanto, piuttosto, la "mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari"; che in tal senso depone anche quanto trascritto alla p. 5, ult. cpv., del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, laddove, nell'indicare il contenuto dell'originario ricorso proposto innanzi alla C.T.P., la difesa del contribuente perimetra espressamente la sotto-censura - ivi indicata - sub a), in termini di "mancanza dei requisiti di iscrizione all'albo dei concessionari"; che, dunque, se, da un lato, la doglianza relativa alla intempestiva iscrizione all'Albo predetto è nuova (ed in tali termini deve emendarsi la motivazione della sentenza impugnata), dall'altro, l'incontroverso rilascio della certificazione di iscrizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] non può che attestarne la regolarità; Ric. 2020 n. 30712 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] SIMONETrI al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] simoNErn al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] SIMONETrI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
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