Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 39992/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamando la memoria depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 20 maggio 2025, avente ad oggetto due motonavi della compagnia di navigazione [OSCURATO:SOCIETA]. della quale [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante. 1/2/ Nel procedimento penale di che trattasi, [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto gestore di fatto della compagnia di navigazione ed è indagato per i reati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravati dall'uso del metodo mafioso, in relazione ai quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], nuora del [OSCURATO:PERSONA], è terza interessata.

Il Tribunale, riprendendo il provvedimento impositivo della misura cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente l'astratta configurabilità dei reati ma ha escluso il periculum in mora, non ravvisando dagli atti, a partire dal luglio 2022, alcuna altra attività illecita dell'indagato siccome volta a dissuadere, attraverso denunce anonime, gli imprenditori di settore dell'isola di Ischia ad utilizzare altre compagnie diverse dalla sua per il trasporto dei rifiuti sulla terraferma.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare sottesa al sequestro.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato alcuni elementi investigativi - in particolare, ulteriori denunce contro imprenditori ritrovate nella disponibilità dell'indagato al momento della perquisizione delle sue abitazioni avvenute nel 2025 ed anche altre tramesse in precedenza - dimostrativi della sussistenza del periculum in mora.

Il Tribunale avrebbe, invece, valorizzato, la dichiarazione di un imprenditore escusso in fase di indagini che avrebbe carattere neutro rispetto al tema di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo in parte generico e, in parte, non consentito.

Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.

U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto di elementi investigativi datati nel tempo, per tale ragione non idonei a sostenere la concretezza ed attualità dell'esigenza cautelare.

Il ricorrente censura, anche nella intestazione del motivo, un vizio di carenza motivazionale sia sotto il profilo della mancanza (omessa considerazione di dati rilevanti) che sotto quello del travisamento della prova (a proposito delle dichiarazioni di un imprenditore estorto).

Quanto alla prima argomentazione, il ricorso è generico poiché, nel fare riferimento ad elementi decisivi dei quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto - in ipotesi idonei a rendere la motivazione del provvedimento impugnato del tutto carente - non specifica se tali elementi fossero temporalmente successivi a quelli sui quali l'ordinanza aveva basato la decisione (dunque successivi al 2023), non bastando il loro ritrovamento in date recenti, come indicato dal ricorrente.

Quanto alla seconda argomentazione, con essa si censura un presunto vizio di travisamento della prova testimoniale pacificamente riconducibile all'interno dei vizi motivazionali di cui alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deducibili in questa sede.

Nel che, l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamando la memoria depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 20 maggio 2025, avente ad oggetto due motonavi della compagnia di navigazione [OSCURATO:SOCIETA]. della quale [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante. 1/2/ Nel procedimento penale di che trattasi, [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto gestore di fatto della compagnia di navigazione ed è indagato per i reati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravati dall'uso del metodo mafioso, in relazione ai quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], nuora del [OSCURATO:PERSONA], è terza interessata. Il Tribunale, riprendendo il provvedimento impositivo della misura cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente l'astratta configurabilità dei reati ma ha escluso il periculum in mora, non ravvisando dagli atti, a partire dal luglio 2022, alcuna altra attività illecita dell'indagato siccome volta a dissuadere, attraverso denunce anonime, gli imprenditori di settore dell'isola di Ischia ad utilizzare altre compagnie diverse dalla sua per il trasporto dei rifiuti sulla terraferma. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare sottesa al sequestro. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato alcuni elementi investigativi - in particolare, ulteriori denunce contro imprenditori ritrovate nella disponibilità dell'indagato al momento della perquisizione delle sue abitazioni avvenute nel 2025 ed anche altre tramesse in precedenza - dimostrativi della sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe, invece, valorizzato, la dichiarazione di un imprenditore escusso in fase di indagini che avrebbe carattere neutro rispetto al tema di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo in parte generico e, in parte, non consentito. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez. U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto di elementi investigativi datati nel tempo, per tale ragione non idonei a sostenere la concretezza ed attualità dell'esigenza cautelare. Il ricorrente censura, anche nella intestazione del motivo, un vizio di carenza motivazionale sia sotto il profilo della mancanza (omessa considerazione di dati rilevanti) che sotto quello del travisamento della prova (a proposito delle dichiarazioni di un imprenditore estorto). Quanto alla prima argomentazione, il ricorso è generico poiché, nel fare riferimento ad elementi decisivi dei quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto - in ipotesi idonei a rendere la motivazione del provvedimento impugnato del tutto carente - non specifica se tali elementi fossero temporalmente successivi a quelli sui quali l'ordinanza aveva basato la decisione (dunque successivi al 2023), non bastando il loro ritrovamento in date recenti, come indicato dal ricorrente. Quanto alla seconda argomentazione, con essa si censura un presunto vizio di travisamento della prova testimoniale pacificamente riconducibile all'interno dei vizi motivazionali di cui alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deducibili in questa sede. Nel che, l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inam
Decreto Cassazione n. 39992/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris