Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 669/2008
ECLI:EU:T:2008:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T-128/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore CAMEL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e assenza
di rischio di pregiudizio allo stesso – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di violazione della procedura di ricorso – Art. 74 del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8,
n. 5) (v. punti 56-66)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 669/2003‑2), relativa
ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA], Inc. e [OSCURATO:PERSONA] L
da
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] L
da
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio composto da elementi figurativi (cammello, piramidi, palme) e dal nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L
da
[OSCURATO:PERSONA]-PORTUGAL, per prodotti appartenenti alla classe 30 (domanda n. 1469121)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio nazionale figurativo «CAMEL» per prodotti appartenenti alle classi 22 e 34
Decisione della divisione di opposizione:
L’opposizione è accolta
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese proprie e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3) [OSCURATO:PERSONA] L
da
sopporterà le proprie spese.