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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 669/2008

ECLI:EU:T:2008:22
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T-128/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore CAMEL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e assenza di rischio di pregiudizio allo stesso – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di violazione della procedura di ricorso – Art. 74 del regolamento n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 56-66) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 669/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA], Inc. e [OSCURATO:PERSONA] L da Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] L

da Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio composto da elementi figurativi (cammello, piramidi, palme) e dal nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L da [OSCURATO:PERSONA]-PORTUGAL, per prodotti appartenenti alla classe 30 (domanda n. 1469121) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio nazionale figurativo «CAMEL» per prodotti appartenenti alle classi 22 e 34 Decisione della divisione di opposizione: L’opposizione è accolta Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d’opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese proprie e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3) [OSCURATO:PERSONA] L

da sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T-128/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore CAMEL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e assenza di rischio di pregiudizio allo stesso – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di violazione della procedura di ricorso – Art. 74 del regolamento n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 56-66) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 669/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA], Inc. e [OSCURATO:PERSONA] L da Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] L da Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio composto da elementi figurativi (cammello, piramidi, palme) e dal nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L da [OSCURATO:PERSONA]-PORTUGAL, per prodotti appartenenti alla classe 30 (domanda n. 1469121) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], Inc. Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio nazionale figurativo «CAMEL» per prodotti appartenenti alle classi 22 e 34 Decisione della divisione di opposizione: L’opposizione è accolta Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d’opposizione Dispositivo 1)         Il ricorso è respinto. 2)         [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese proprie e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3)         [OSCURATO:PERSONA] L da sopporterà le proprie spese.
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