CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20148/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 23 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 471/2023 depositata il 15/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA] 23’ adì il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] srl, in solido con altri soggetti, al risarcimento dei danni per la rovina e il dissesto del parcheggio realizzato a servizio dell’edificio del Condominio e dei vizi riscontrati allo stesso. Nel contraddittorio con i resistenti e con la [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in manleva, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse la domanda del Condominio nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Ancona, con sentenza n. 471/2023 respinse l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si dolse della sproporzione tra la liquidazione che il primo giudice aveva operato a favore del Condominio (€ 12.000) e quella in suo favore (euro € 4.000,00) a fronte della prestazione delle medesime attività. [OSCURATO:SOCIETA] distrettuale sostenne che l’attività difensiva del Condominio e quella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevano avuto la stessa complessità, posto che il Condominio aveva dovuto difendersi da sei parti mentre la Vipa costruzioni aveva contrastato soltanto la domanda del Condominio. Peraltro, la liquidazione dell’importo di euro 4.000,00 risultava in linea con i minimi tariffari. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., degli articoli 132 n. 4 e 91 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ, 36 Cost. e 2233 cod. civ. anche in relazione alla L. n. 1051/1957, agli artt. 57-64 del RDL 1578/1933, all’art. 24 della L. 794/1942, ai DD.MM. nn. 55/2014, 37/2018 e 147/2022, per avere la Corte d’appello ritenuto corretta la liquidazione globale delle spese di lite effettuata dal Tribunale in suo favore per l’importo di euro 4.000,00, omettendo di indicare gli importi liquidati per ogni singola fase del giudizio di primo grado, giungendo a liquidare una somma inferiore ai minimi tariffari. 2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli articoli 111 Cost., 132 cod.proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione ai DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d’Appello confermato la determinazione delle spese di lite, operata dal Tribunale in misura inferiore ai minimi tariffari. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel ritenere congrua ed in linea con i minimi tariffari la liquidazione delle spese di lite per l’importo di euro 4.000,00, ha errato nella liquidazione poiché - applicando correttamente lo scaglione di riferimento per valore della causa (da euro 52.001 a euro 260.000) - l’importo, seppur ai valori minimi, sarebbe stato pari ad € 7.795,00, omettendo, peraltro, la motivazione del discostamento dai minimi tariffari. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, che il giudice può scendere al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti tariffari, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17). Tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da euro 52.000,00 a € 260.000,00), la liquidazione del compenso professionale per le attività svolte effettuata dalla corte territoriale, in complessive € 4.000,00 risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, considerando lo svolgimento dell’attività difensiva in tutte le fasi del giudizio. È,quindi, errata la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto che fosse in linea con i minimi tariffari l’importo liquidato dal Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio