CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 07899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/7/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni depositate per il ricorrente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 500,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), I. n. 283 del 1962 (ascrittogli per avere detenuto per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, consistenti in 34 chilogrammi di pane posti all'interno di un autoveicolo, custoditi in ceste di plastica e senza alcuna altra modalità di custodia; in Mezzojuso, il 1/2/2018). Il Tribunale è pervenuto alla affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di quanto constatato dalla polizia giudiziaria nel corso del controllo igienico sanitario eseguito nei confronti del Giaconia, dal quale era emerso che questi custodiva all'interno di un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] nella sua disponibilità 34 chilogrammi di pane, in una parte del veicolo priva di coibentazione e in contenitori non idonei per la conservazione di alimenti. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 131 bis e 133 cod. pen., degli artt. 125, 529 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Dopo aver ricordato i presupposti per l'applicabilità di tale causa di non punibilità, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha lamentato la totale mancanza di motivazione a proposito della implicita esclusione della applicabilità di tale esimente e la, conseguente, errata applicazione delle disposizioni di legge penale e processuale denunciate. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonostante l'espressa richiesta difensiva di riconoscimento di tali benefici. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso per l'annullamento con rinvio, evidenziando la carenza della motivazione nella parte relativa al diniego della applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorrente nelle conclusioni scritte depositate successivamente al deposito delle richieste del Procuratore Generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solamente in relazione al secondo motivo. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile a causa della mancata proposizione della relativa richiesta nel corso del giudizio di merito, come risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata (oltre che dal verbale dell'udienza del 21 luglio 2021 innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale le parti rassegnarono le loro conclusioni), narrativa che, ove lacunosa nel riportare le richieste difensive, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di censurare anche su tale punto, tra l'altro indicando e allegando al ricorso gli atti da cui ricavare che tale richiesta era stata avanzata (cfr. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796), Questa Corte ha già affermato, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla cognizione della Corte di cassazione dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., che in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; conf. Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782). Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo, in quanto volto a denunciare la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione in relazione a una richiesta che non era stata sottoposta al giudice di merito e che non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926), da verificare d'ufficio, e di cui quindi non può utilmente denunciarsi la mancata applicazione per la prima volta nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo, relativo alla mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, è, invece, fondato, in quanto, nonostante la specifica richiesta formulata in tal senso dall'imputato, riportata anche nell'epigrafe della sentenza impugnata (oltre che risultante dal verbale della suddetta udienza del 21 luglio 2021), il Tribunale ha del tutto omesso di indicare le ragioni dell'implicito rigetto di tale richiesta, ragioni che non possono desumersi neppure dalla descrizione della condotta (da cui non è dato trarre le ragioni del diniego di detti benefici), né dalla pena inflitta (prossima al minimo edittale di quella pecuniaria, per la quale il Tribunale ha optato in alternativa a quella detentiva come consentito dall'art. 6, comma 3, I. n. 283 del 1962, all'esito di una, sia pure implicita, valutazione di non particolare gravità della condotta), con la conseguente necessità di un nuovo esame su tali richieste, che è stato omesso dal primo giudice. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente ai punti relativi alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione