CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Oel Tribunale di Massa (9^ Uti 0Zr-od ftiv 2,411-1 del 13 settembre 2021, ch a confermato la sentenza del G.d.P. di Massa del 29 settembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di multa, sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato per anni cinque, in ordine al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d1.1gs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 18 febbraio 2019 si era trattenuto nel territorio dello Stato (nella specie, in Massa), in violazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, in quanto privo di permesso di soggiorno. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processualì stabilite a pena di nullità, perché gli atti introduttivi del giudizio di primo grado e tutti gli atti successivi non erano stati tradotti in una lingua conoscibile dall'imputato, soggetto non in grado di comprendere la lingua italiana. Secondo la difesa, quindi, tutte le relative notifiche dovevano considerarsi nulle. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, posto che l'imputato aveva dimostrato di trovarsi sul territorio italiano al fine di sottoporsi a terapie sanitarie imposte dal suo stato di salute. Dagli atti, inoltre, si evinceva che l'imputato era incensurato e che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, la condotta era stata occasionale (non potendosi intendere come precedenti quelli «dattiloscopici per rissa e spaccio di stupefacenti» richiamati nel provvedimento impugnato). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), T.U. imm., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'imputato non poteva essere espulso dal territorio dello Stato, in quanto si trovava in gravi condizioni di salute, come si evinceva dalla certificazione depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto cli gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di merito, secondo il quale l'imputato comprendeva la lingua italiana, come affermato dalla teste Pintus e come confermato dal fatto che lo stesso si trovava in Italia sin dal 2014 e che aveva firmato il verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia redatto in lingua italiana. Non vi erano, inoltre, i presupposti per riconoscere l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, considerando che il reato non poteva considerarsi occasionale, posto che l'imputato si trovava da anni sul territorio dello Stato e che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, aveva precedenti penali per rissa e cessione di sostanza stupefacente, elementi sintomatici di una sua maggiore capacità a delinquere. Il Tribunale, infine, fornendo anche su tale punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che non vi erano circostanze ostative all'espulsione dal territorio dello Stato, poiché l'imputato era stato sottoposto a un trattamento sanitario nel 2017 che, come rilevato dallo stesso consulente tecnico di parte, aveva determinato una inabilità temporanea per sette mesi. Non vi era prova, pertanto, che lo stesso, sin dal 2019, fosse stato sottoposto ad alcun trattamento sanitario o che versasse in gravi condizioni di salute. t 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tennunientp della somma