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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 40199/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 30.1.2025, su concorde richiesta delle parti, il Gip del Tribunale di Genova, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gli applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni due di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis cod. pen. perché, mediante una condotta di guida imprudente, negligente ed in violazione degli artt. 140, comma 1, 149, comma 1 e 6, 173 comma 2, Cod. strada, in prossimità di una intersezione, alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], omettendo di ~t.A1 --dZuata distanza di sicurezza dai veicoli che .

Io precedevano e di tenere un comportamento tale da salvaguardare la sicurezza stradale, facendo altresì uso del proprio telefono cellulare durante la marcia, tamponava il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA]/la quale veniva sbalzata sul cofano ed a seguito delle lesioni riportate decedevafatto accertato in Genova / I' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova/ deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della revoca o quantomeno della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186 Cod. strada;

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

In via preliminare va rilevato che nella specie il Gip del Tribunale di Genova ha applicato la pena finale di anni due di reclusione "concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva" e quindi ritenendo la recidiva, erroneamente contestata in relazione ad un reato colposo.

Ebbene, pur dovendosi dare atto in questa sede di tale violazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, Lt~ - occorre tenere conto che l'intervento officioso è consentito nei soli limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo quindi sufficiente che la pena irrogata sia solo illegittima.

Rilevano nella fattispecie i recenti approdi in materia raggiunti dalle Sezioni Unite e, in particolare, da Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, e da Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818.

La citata sentenza «Savini», confortata dalla precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, ha chiarito la distinzione tra pena illegale e pena illegittima.

Premesso che (come rammentato da Sez.

U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace) quella di pena illegale è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, trovando soluzione il caso opposto nel divieto di reforrnatio in peius, l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal •legislatore al tipo astratto nel quale viene T t sussunto il fatto storicetò - 1E Per quanto in concreto possa non essere agevole l'individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è quindi solo la violazione di esse, che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena, a integrare la pena illegale.

Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad 'una pena che è illegittima.

La puntuale identificazione degli estremi edittali è operazione essenziale, perché si possa giudicare della eventuale illegalità della pena inflitta e far così emergere il superamento di quel confine che il giudice non può valicare.

Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, -dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valorialr riservate al legislatore, e con ciò le ragioni di tale monopolio.

Con essa il giudice viola «il limite assoluto, invalicabile, oltre il quale la pronunzia giurisdizionale sconfina nell'arbitrio e nell'usurpazione del potere legislativo» (sul punto Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, «Savini» fa esplicito richiamo a Sez. 1, n. 3048 del 15/10/1973, deo. 1974, Zulini, Rv. 126759, oltre cha a Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., la quale, in motivazione, ha sottolineato che l'illegalità della pena rivela la mutazione subita dalla discrezionalità giudiziale, che da espressione e strumento della migliore attuazione della legge diviene il suo opposto).

Solo una pena illegale travolge quindi anche il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza.

Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto (così argomentando, con riferimento alla fattispecie concretamente sottoposta alla sua disamina, la sentenza «Savini>í chiarisce che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un' ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sempre nella specie, della relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).

Ponendosi sostanzialmente nel solco della sentenza «Savini», Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, peraltro con specifico riferimento all'impugnazione di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, ha infine chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Calando simili considerazioni nel caso che occupa, la pena risultante dal dispositivo non risulta illegale, con conseguente impossibilità di rilievo officioso della ritenuta violazione di lèe."

2. Sempre in via preliminare, il ricorso va ritenuto ammissibile, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Rv. 275435; Sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Rv. 275224).

Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena; in quella sede, infatti, si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Rv. 279349).3.

Con riguardo al merito, va rilevato che l'art. 222 C.d.s. stabilisce che all'accertamento del reato de quo consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, spetta al giudice del merito la scelta della sanzione.

4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla mancata ) applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30.1.2025, su concorde richiesta delle parti, il Gip del Tribunale di Genova, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gli applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni due di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis cod. pen. perché, mediante una condotta di guida imprudente, negligente ed in violazione degli artt. 140, comma 1, 149, comma 1 e 6, 173 comma 2, Cod. strada, in prossimità di una intersezione, alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], omettendo di ~t.A1 --dZuata distanza di sicurezza dai veicoli che . Io precedevano e di tenere un comportamento tale da salvaguardare la sicurezza stradale, facendo altresì uso del proprio telefono cellulare durante la marcia, tamponava il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA]/la quale veniva sbalzata sul cofano ed a seguito delle lesioni riportate decedevafatto accertato in Genova / I' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova/ deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della revoca o quantomeno della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186 Cod. strada; 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. In via preliminare va rilevato che nella specie il Gip del Tribunale di Genova ha applicato la pena finale di anni due di reclusione "concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva" e quindi ritenendo la recidiva, erroneamente contestata in relazione ad un reato colposo. Ebbene, pur dovendosi dare atto in questa sede di tale violazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, Lt~ - occorre tenere conto che l'intervento officioso è consentito nei soli limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo quindi sufficiente che la pena irrogata sia solo illegittima. Rilevano nella fattispecie i recenti approdi in materia raggiunti dalle Sezioni Unite e, in particolare, da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, e da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818. La citata sentenza «Savini», confortata dalla precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, ha chiarito la distinzione tra pena illegale e pena illegittima. Premesso che (come rammentato da Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace) quella di pena illegale è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, trovando soluzione il caso opposto nel divieto di reforrnatio in peius, l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal •legislatore al tipo astratto nel quale viene T t sussunto il fatto storicetò - 1E Per quanto in concreto possa non essere agevole l'individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è quindi solo la violazione di esse, che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena, a integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad 'una pena che è illegittima. La puntuale identificazione degli estremi edittali è operazione essenziale, perché si possa giudicare della eventuale illegalità della pena inflitta e far così emergere il superamento di quel confine che il giudice non può valicare. Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, -dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valorialr riservate al legislatore, e con ciò le ragioni di tale monopolio. Con essa il giudice viola «il limite assoluto, invalicabile, oltre il quale la pronunzia giurisdizionale sconfina nell'arbitrio e nell'usurpazione del potere legislativo» (sul punto Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, «Savini» fa esplicito richiamo a Sez. 1, n. 3048 del 15/10/1973, deo. 1974, Zulini, Rv. 126759, oltre cha a Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., la quale, in motivazione, ha sottolineato che l'illegalità della pena rivela la mutazione subita dalla discrezionalità giudiziale, che da espressione e strumento della migliore attuazione della legge diviene il suo opposto). Solo una pena illegale travolge quindi anche il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto (così argomentando, con riferimento alla fattispecie concretamente sottoposta alla sua disamina, la sentenza «Savini>í chiarisce che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un' ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sempre nella specie, della relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello). Ponendosi sostanzialmente nel solco della sentenza «Savini», Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, peraltro con specifico riferimento all'impugnazione di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, ha infine chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Calando simili considerazioni nel caso che occupa, la pena risultante dal dispositivo non risulta illegale, con conseguente impossibilità di rilievo officioso della ritenuta violazione di lèe." 2. Sempre in via preliminare, il ricorso va ritenuto ammissibile, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Rv. 275435; Sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena; in quella sede, infatti, si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Rv. 279349).3. Con riguardo al merito, va rilevato che l'art. 222 C.d.s. stabilisce che all'accertamento del reato de quo consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, spetta al giudice del merito la scelta della sanzione. 4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla mancata ) applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova in divers
Sentenza Cassazione n. 40199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris