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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9021-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2247/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia che ha confermato le pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che ha accolto le ragioni della parte contribuente in ordine alla non retroattività della presunzione legale di cui del comma 2 bis dell'art. 12 d.l. n. 78/2009; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che ha spiegato difese la parte privata; che in prossimità dell'adunanza.

CONSIDERATO che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c per violazione dell'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e art. 2727 e 2729, nella sostanza lamentando che -pur accertata la natura sostanziale e non retroattiva della presunzione di sottrazione al fisco di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata- permane in ogni caso la possibilità per l'Ufficio di provare per presunzioni ordinarie, essendo retroattiva la disposizione che consente il raddoppio dei termini; che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli Investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. '78 del 2009, conv., con modif., dalla

1. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in Ric. 2021 n. 09021 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2- ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente., i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportali in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (cfr. Cass.

V, n. 29632/2019; VI — 5, n. 30742/2018); che a questi principi non si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; che, in ogni caso, nel giudizio rescissorio, permane la necessità da parte della CTR di valutare se gli elementi presuntivi, comunque risultanti dall'avviso di accertamento, siano congrui a sorreggerne la fondatezza in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che, altresì, raccoglimento del ricorso supera ogni istanza di remissione alla pubblica udienza o pregiudiziale di altra natura; PQM Ric. 2021 n. 09021 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia - Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9021-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2247/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia che ha confermato le pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che ha accolto le ragioni della parte contribuente in ordine alla non retroattività della presunzione legale di cui del comma 2 bis dell'art. 12 d.l. n. 78/2009; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che ha spiegato difese la parte privata; che in prossimità dell'adunanza. CONSIDERATO che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c per violazione dell'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e art. 2727 e 2729, nella sostanza lamentando che -pur accertata la natura sostanziale e non retroattiva della presunzione di sottrazione al fisco di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata- permane in ogni caso la possibilità per l'Ufficio di provare per presunzioni ordinarie, essendo retroattiva la disposizione che consente il raddoppio dei termini; che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli Investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. '78 del 2009, conv., con modif., dalla 1. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in Ric. 2021 n. 09021 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2- ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente., i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportali in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (cfr. Cass. V, n. 29632/2019; VI — 5, n. 30742/2018); che a questi principi non si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; che, in ogni caso, nel giudizio rescissorio, permane la necessità da parte della CTR di valutare se gli elementi presuntivi, comunque risultanti dall'avviso di accertamento, siano congrui a sorreggerne la fondatezza in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che, altresì, raccoglimento del ricorso supera ogni istanza di remissione alla pubblica udienza o pregiudiziale di altra natura; PQM Ric. 2021 n. 09021 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia - Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente g