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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11915/2022

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____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23369 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A27 F799T) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C12 F952U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H48 H501Y) -controricorrente- nonché C.I.M. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tori- no n. 712/2019, pubblicata in data 23 aprile 2019 (che si as- sume notificata in data 9 maggio 2019); Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 data 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cassa- zione senza rinvio della decisione impugnata, perché l’appello non poteva essere proposto, in relazione all’opposizione rela- tiva alla nullità dell’atto di pignoramento; per il rigetto del ri- corso, quanto al resto; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ha pignora- to le azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è titolare la sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Quest’ultima ha proposto opposizione.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Novara, con condanna dell’opposto al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, con ulteriore condanna dell’opposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ricorre il Panico, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022

1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren- te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 9 maggio 2019, a mezzo P.E.C., posta elettronica certificata), in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con la relazione di notificazione dotata di regolare attestazione autografa di conformità all’originale telematico.

Risulta, in effetti, prodotta la copia del provvedimento impu- gnato, certificata conforme dal ricorrente all’originale contenu- to nel fascicolo informatico.

Risulta, inoltre, prodotta una ulteriore copia del provvedimen- to stesso, con allegata la relazione della sua notificazione, che risulterebbe effettuata in data 9 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto dichiara lo stesso ricor- rente.

Con riguardo alla copia di tale relazione di notificazione (il cui originale, essendo la notificazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata, è in formato telematico) non vi è però alcuna attestazione di conformità all’originale telematico, mu- nita di sottoscrizione autografa del legale, secondo quanto ri- chiesto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (come risulta dalla materiale completa verifica de- gli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso della ca- mera di consiglio).

È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di ri- corso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autenti- ca della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sen- tenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare ri- Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 spetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza Numero sezionale 78/2022Numero di raccolta generale 11915/2022 n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 – 01; conf., ex multis: Data pubblicazione 12/04/2022 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01).

Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione re- golarmente attestata conforme all’originale telematico, non ri- sulta prodotta neanche dalle altre parti costituite; b) una delle parti intimate è rimasta tale; c) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione del- la sentenza in data 23 aprile 2019; notificazione del ricorso ri- chiesta in data 8 luglio 2019 e perfezionata in data 12 luglio 2019).

Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), non vi sa- rebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, a Sezioni Unite (in particolare nella decisione appena richiamata), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 1 e 2, c.p.c., il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022 La Corte: Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23369 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A27 F799T) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C12 F952U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H48 H501Y) -controricorrente- nonché C.I.M. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tori- no n. 712/2019, pubblicata in data 23 aprile 2019 (che si as- sume notificata in data 9 maggio 2019); Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 data 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cassa- zione senza rinvio della decisione impugnata, perché l’appello non poteva essere proposto, in relazione all’opposizione rela- tiva alla nullità dell’atto di pignoramento; per il rigetto del ri- corso, quanto al resto; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ha pignora- to le azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è titolare la sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA].. Quest’ultima ha proposto opposizione. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Novara, con condanna dell’opposto al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, con ulteriore condanna dell’opposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Ricorre il Panico, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren- te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 9 maggio 2019, a mezzo P.E.C., posta elettronica certificata), in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con la relazione di notificazione dotata di regolare attestazione autografa di conformità all’originale telematico. Risulta, in effetti, prodotta la copia del provvedimento impu- gnato, certificata conforme dal ricorrente all’originale contenu- to nel fascicolo informatico. Risulta, inoltre, prodotta una ulteriore copia del provvedimen- to stesso, con allegata la relazione della sua notificazione, che risulterebbe effettuata in data 9 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto dichiara lo stesso ricor- rente. Con riguardo alla copia di tale relazione di notificazione (il cui originale, essendo la notificazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata, è in formato telematico) non vi è però alcuna attestazione di conformità all’originale telematico, mu- nita di sottoscrizione autografa del legale, secondo quanto ri- chiesto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (come risulta dalla materiale completa verifica de- gli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso della ca- mera di consiglio). È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di ri- corso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autenti- ca della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sen- tenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare ri- Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione re- golarmente attestata conforme all’originale telematico, non ri- sulta prodotta neanche dalle altre parti costituite; b) una delle parti intimate è rimasta tale; c) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione del- la sentenza in data 23 aprile 2019; notificazione del ricorso ri- chiesta in data 8 luglio 2019 e perfezionata in data 12 luglio 2019). Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), non vi sa- rebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, a Sezioni Unite (in particolare nella decisione appena richiamata), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 1 e 2, c.p.c., il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23369/2019 Numero sezionale 78/2022 La Corte: Numero di raccolta generale 11915/2022Data pubblicazione 12/04/2022 - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 23369/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D
Sentenza Cassazione n. 11915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris