CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pavia, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi degli artt. 444, 445 e 448 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, nonché agli ulteriori reati contestati ai capi 17-bis e 18, concernenti, rispettivamente, la detenzione e il porto illecito di armi funzionali all'attività di spaccio e Una rapina commessa nell'ambito del controllo dell'area di cessione degli stupefacenti. 2. Avverso tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe omesso di riqualificare la condotta nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante le circostanze del reato fossero compatibili con l'ipotesi della lieve entità. A sostegno della censura, il ricorso richiama il principio espresso da Sez. 6, n. 13982 del 20 febbraio 2018, dep. 26 marzo 2018, secondo cui, nella valutazione della lieve entità, non assume rilievo esclusivo il dato quantitativo della sostanza singolarmente ceduta o complessivamente detenuta, dovendo aversi riguardo anche al tipo di relazioni tra il soggetto e il mercato di riferimento, alla concreta capacità di azione dell'agente, alla rete che opera alle sue spalle e alle modalità utilizzate per porre in essere le condotte illecite. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo consentito al giudice di legittimità dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. resta circoscritto entro un perimetro particolarmente ristretto. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 dell'8 ottobre 2020, Rv. 279842; in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condottaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso di specie, la qualificazione giuridica accolta nella sentenza impugnata non presenta alcun profilo di manifesta eccentricità rispetto alla contestazione. I capi di imputazione descrivono un'attività di spaccio organizzata, continuativa e stabilmente inserita in plurime piazze di cessione, collocate negli appezzamenti agrari e nei boschetti di Parona, Gambolò e Vigevano, con distribuzione dei ruoli, approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, cessioni giornaliere a un numero elevatissimo di acquirenti e presenza di aggravanti connesse al concorso di più persone e all'impiego di persone armate. In particolare, secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA] operava quale collaboratore della batteria di spaccio, partecipando alle attività di taglio, confezionamento, pesatura, consegna agli acquirenti finali, controllo degli ingressi e delle uscite dalle piazze, utilizzo dei trasporti da e per i luoghi di spaccio, percezione dei compensi e rendicontazione quotidiana al capo del gruppo. La stessa imputazione richiama cessioni aventi cadenza quotidiana, rivolte a numerosissimi acquirenti, e riferite a cocaina, eroina e hashish, oltre alla detenzione di quantitativi rilevanti destinati al commercio. Tali elementi, valorizzabili nei soli limiti del controllo proprio del giudizio di • legittimità sulla sentenza di patteggiamento, rendono del tutto non eccentrica la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e impediscono di ravvisare, con la necessaria immediatezza, l'obbligo di ricondurre i fatti alla fattispecie di lieve entità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni per escludere il profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M