CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controcuratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mari, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NaccaratoSimona e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2189/2021depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Firenze l’exconvivente [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare, accertato edichiarato che egli era proprietario dell’immobile posto in Firenze, ViaMenabrea 8, intestato alla convivente ma pagato interamente con denaroproprio, a trasferirgli la piena proprietà del bene o, in ipotesi, acondannarla al pagamento della somma da lui corrisposta per l’acquisto ela ristrutturazione.1.1 Il procedimento di primo grado, che vide l’intervento della soc. Puccisas di [OSCURATO:PERSONA] e C., creditore del [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 95.000, el’integrazione del contraddittorio delle parti venditrici Elena, Simona epresupposto che la somma utilizzata per l’acquisto dell’immobile fossestata distratta dal [OSCURATO:PERSONA] al patrimonio della società dallo stessoamministrata, e che venne sospeso ai sensi dell’art 295 c.p.c. in attesa delpassaggio in giudicato della definizione del procedimento penale promossoper il delitto di bancarotta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della Braccia, siconcluse con la sentenza del Tribunale di Firenze del 5/10/2017 che, perquanto di interesse in questa sede, in accoglimento della domandasubordinata, condannò la convenuta [OSCURATO:PERSONA] a versare a CatinoVincenzo la somma di € 384.149,75 a titolo di ingiustificato arricchimento.2 La Corte d’Appello di Firenze con l’impugnata sentenza rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/20262.1 Queste le ragioni poste a sostegno della decisione : i) la domanda diingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata in atto dicitazione, non poteva considerarsi rinunciata, in mancanza di unaespressa volontà in tal senso, solo perché l’attore aveva emendato, nellamemoria ex art. 183 comma 5 c.p.c., la domanda principale (la domandadi accertamento della proprietà era stata sostituita con la domanda diaccertamento dell’interposizione fittizia della Braccia nel contratto dicompravendita) e il difensore dell’attore non era comparso all’udienza diprecisazione delle conclusioni ; ii) sussisteva la natura sussidiariadell’azione di ingiustificato arricchimento che è incompatibile con ognialtra azione tipica che trovi titolo in un contratto o nella legge ( adesempio azione ex art 2043) ma non con l’azione di simulazione; iii) nonera stata fornita la prova della restituzione da parte della ricorrente aCatino [OSCURATO:PERSONA] di quanto da quest’ultimo pagato per l’acquistodell’immobile.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a tre motivi, il Fallimento della soc. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemorie ex art 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere la Cortedistrettuale applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la rinunciaimplicita della domanda si configura avendo riguardo non solo allamancata riproposizione della domanda in sede di precisazioni delleconclusioni ma tenendo anche conto della condotta processualecomplessiva serbata dalla parte antecedente a tale momento e ,conseguentemente, per non aver accertato e dichiarato la rinuncia daNumero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/2026parte di [OSCURATO:PERSONA] alla domanda subordinata di ingiustificatoarricchimento.2 Il motivo è infondato.2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancata riproposizione,in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenzaformulata non autorizza la presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbeoriginariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dallavalutazione complessiva della condotta processuale della parte, possadesumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivaresiffatta domanda ( Cass. nn. 723/2021 e 12756/2014).2.2 Tale principio, nella parte involgente la necessità di una valutazionecomplessiva della condotta della parte, è suscettibile di estensione ancheal caso di specie, nel quale l’attore, dopo aver proposto con l’atto dicitazione la domanda principale di accertamento della proprietà di un bene, con le conseguenti statuizioni in ordine alla sua restituzione oall’equivalente pecuniario, e, in via subordinata, la domanda di condannadel convenuto al pagamento della somma a titolo di ingiustificatoarricchimento, ha, con la memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c., procedutoad emendare la sola domanda principale.2.3 L’actio in rem verso, formulata in via gradata, non è legata da vincoloinscindibile con l’originaria azione principale di accertamento dellaproprietà dell’immobile e le conseguenti pretese restitutorie sicché lamodifica della domanda principale non ha alcuna ricaduta sulla domandasubordinata e men che mai comporta il suo abbandono.2.4 In mancanza di un espresso abbandono della domanda subordinata edi una condotta difensiva incompatibile con la coltivazione della pretesaformulata in via gradata di condanna del convenuto per ingiustificatoarricchimento, giustamente la Corte fiorentina ha escluso qualsivogliaforma di rinuncia implicita di quest’ultima domanda.Numero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/20263 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1414c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. : si sostiene che la Cortefiorentina abbia erroneamente affermato che l’azione per interposizionefittizia di persone è mirata ad accertare la nullità del contratto e, pertanto,avendo finalità diversa da quella di ingiustificato arricchimento, nonrappresenta l’azione tipica astrattamente esperibile ai fini delladichiarazione di inammissibilità dell’azione subordinata di ingiustificatoarricchimento per difetto di sussidiarietà.La Corte, quindi, secondo la ricorrente, una volta rigettata l’azione disimulazione relativa per interposizione fittizia di persona, diretta adidentificare il reale contraente celato dall’interposto, avrebbe dovutorespingere anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimentoper difetto del requisito di sussidiarietà.3.1 Il motivo va rigettato.3.2 Giova richiamare il seguente principio: « Ai fini del rispetto dellaregola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificatoarricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinatarispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di leggeovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titologiustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettataper prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di provadel pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolocontrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito cheaveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento,proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno daresponsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse statarigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo dibuona fede da parte del convenuto) » ( cfr. Cass. s.u. 33954/2023).Numero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/20263.3 Nel caso di specie, come statuito dal giudice di primo grado, lamancata partecipazione del terzo all’accordo simulatorio e l’assenza diforma scritta dell’accordo simulatorio hanno determinato la carenza aborigine del titolo per poter promuovere l’azione principale di accertamentointerposizione fittizia con conseguente piena ammissibilità dell’azione diingiustificato arricchimento, proposta in ipotesi da [OSCURATO:PERSONA].4 Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 230c.p.c., 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c, per averela Corte fiorentina omesso di applicare il principio secondo il cui, nel casodi risposte date in sede di interrogatorio formale favorevoli all’interrogatoe non aventi natura confessoria, spetta comunque al giudice il compito diverificarne l’attendibilità alla luce delle risultanze probatorie.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 In tema di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale vige ilconsolidato principio secondo cui «le dichiarazioni rese dalla parteinterrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende, ma soloa carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione» ( cfr. trale tante Cass. 14724/2012)4.3 E’ pur vero che, secondo la giurisprudenza segnalata nel motivo, ledichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorioformale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale puòtrarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione dellerisultanze istruttorie; vi è che ma i giudici di merito non si sono avvalsi ditale facoltà nel senso che non hanno ritenuto apprezzabili le circostanzedette neppure come argomento di prova; si tratta, all’evidenza, di unvalutazione non sindacabile in sede di legittimità così come incensurabile èl’apprezzamento delle prove documentali in senso negativo allaricostruzione dei fatti della ricorrente.5 Il quarto motivo lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite edel doppio contributo unificato.Numero registro generale 13450/2022Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 24608/2026Data pubblicazione 12/08/20265.1 Il motivo è inammissibile in quanto non è una vera e propria censurama una richiesta di riforma della regolamentazione delle spesenell’auspicata ipotesi di accoglimento degli altri motiviIn conclusione il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della procedura controricorrente che liquida in € 8.200, di cui € 200per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generalinella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente