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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21666/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 5nzvé-4,-4ZA

1. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Tribunale diVRoma rigettava - per quanto qui rileva - il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 7.12.2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo formulato dal predetto detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., in materia di rimedi risarcitori previsti per violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla carcerazione sofferta presso l'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, il Russo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. - è inammissibile perché manifestamente infondato.

E in vero, esso, in parte, riproduce medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata.

In particolare, il ricorrente, non ha contestato in maniera puntuale e specifica le affermazioni dirimenti esposte dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha richiamato la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che il detenuto avesse "disposto di uno spazio vitale dignitoso, essendo stato sempre collocato in una camera multipla di 22 mq. con finestra, occupata da tre o quattro detenuti", munita di luce e di aria diretta, salvo che per un numero modestissimo di giorni (quattro giorni), in cui, comunque, aveva fruito di uno spazio di poco inferiore a quello vitale (mq. 2,8), concludendo che tale circostanza non fosse "rilevante ai fini del riconoscimento del ristoro pecuniario, in relazione all'intero periodo di detenzione e delle condizioni complessivamente godute dal detenuto".

2. La deduzione della semplice carenza di adeguata fornitura all'interno della cella di acqua calda, pur se inerente a un elemento organizzativo non conforme al Regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, non è, a giudizio del Collegio, idonea a mettere in crisi l'accertamento di adeguato rispetto del parametro fondamentale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 466 del 30/100/2020, dep. 2021).

3. Anche la mancata attivazione da parte del Tribunale di sorveglianza dei poteri di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. è stata sufficientemente giustificata con argomentare che si sottrae a censure di sorta; infine, l'opinabile argomento sul riparto dell'onere della prova perde rilevanza a fronte della sostanziale genericità dell'impugnazione.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cenzo S i (2+.

DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 5nzvé-4,-4ZA 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Tribunale diVRoma rigettava - per quanto qui rileva - il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 7.12.2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo formulato dal predetto detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., in materia di rimedi risarcitori previsti per violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla carcerazione sofferta presso l'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, il Russo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - che in questa materia può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. - è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, esso, in parte, riproduce medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente, non ha contestato in maniera puntuale e specifica le affermazioni dirimenti esposte dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha richiamato la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che il detenuto avesse "disposto di uno spazio vitale dignitoso, essendo stato sempre collocato in una camera multipla di 22 mq. con finestra, occupata da tre o quattro detenuti", munita di luce e di aria diretta, salvo che per un numero modestissimo di giorni (quattro giorni), in cui, comunque, aveva fruito di uno spazio di poco inferiore a quello vitale (mq. 2,8), concludendo che tale circostanza non fosse "rilevante ai fini del riconoscimento del ristoro pecuniario, in relazione all'intero periodo di detenzione e delle condizioni complessivamente godute dal detenuto". 2. La deduzione della semplice carenza di adeguata fornitura all'interno della cella di acqua calda, pur se inerente a un elemento organizzativo non conforme al Regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, non è, a giudizio del Collegio, idonea a mettere in crisi l'accertamento di adeguato rispetto del parametro fondamentale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 466 del 30/100/2020, dep. 2021). 3. Anche la mancata attivazione da parte del Tribunale di sorveglianza dei poteri di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. è stata sufficientemente giustificata con argomentare che si sottrae a censure di sorta; infine, l'opinabile argomento sul riparto dell'onere della prova perde rilevanza a fronte della sostanziale genericità dell'impugnazione.4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cenzo S i (2+. DEPOSI
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