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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15478/2022

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7198/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Parma, in [OSCURATO:PERSONA] dei Magnani n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l'Emilia - Romagna n. 47/08/2013, depositata il 4 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR per l'Emilia - Romagna ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente (limitatamente ad una duplicazione dell'imponibile per l'anno 2004, rigettandolo per il resto) avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni d'imposta dal 1999 al 2005, per IRPEF, IRAP ed IVA, in relazione a redditi di lavoro autonomo non dichiarati, percepiti dall'attività di vendita a domicilio di enciclopedie; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - Con l'unico motivo, il contribuente deduce la "illogicità, mancanza e insufficienza della motivazione" della sentenza impugnata, lamentando che la CTR non poteva ritenere sufficiente, come prova del reddito non dichiarato, la dichiarazione di un terzo (le indicazioni dei compensi erogati, contenute nei modelli 770, presentati dalle società committenti), anche perché il committente era "portatore di un interesse in evidente conflitto con l'odierno ricorrente", in quanto "aveva interesse a gravare il proprio bilancio del maggior numero di costi ed aveva evidentemente pensato di renderli il più credibili e verosimili possibile inserendoli nel proprio mod. 770"; - il motivo è infondato; - la deducibilità del vizio di motivazione deve essere coordinata con la possibilità da parte del giudice di pronunciare una sentenza con motivazione "succinta", espressamente prevista proprio dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (oltre che dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario); - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l'anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232); - a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134 (ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 4.07.2013), invece, non assume alcun rilievo il semplice difetto di motivazione o la motivazione insufficiente; - la sentenza impugnata ha indicato in maniera esaustiva gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancato accoglimento del gravame e richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio finanziario può servirsi ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 di qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo induttivo, comprese le presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; - l'Agenzia delle Entrate, infatti, si era avvalsa sia dei dati desumibili dai modelli 770, presentati da diversi committenti che avevano indicato i compensi corrisposti al Cataldo negli anni oggetto di accertamento, sia delle certificazioni dei compensi pagati dalla Ronal s.r.I., consegnati all'Ufficio finanziario dallo stesso ricorrente; - il motivo, del resto, non indica un vizio motivazionale così radicale da comportare, in linea con quanto previsto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - il motivo è pure inammissibile, laddove evoca l'illegittimità dell'accertamento, sotto il profilo della erronea ricostruzione reddituale, della carenza e dell'inattendibilità della prova (per asserito conflitto di interesse del terzo), in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza di motivazione, mira a rimettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove (Cass. Sez.

U.27.12.2019, n. 34476); - in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate; - si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7198/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Parma, in [OSCURATO:PERSONA] dei Magnani n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l'Emilia - Romagna n. 47/08/2013, depositata il 4 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR per l'Emilia - Romagna ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente (limitatamente ad una duplicazione dell'imponibile per l'anno 2004, rigettandolo per il resto) avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni d'imposta dal 1999 al 2005, per IRPEF, IRAP ed IVA, in relazione a redditi di lavoro autonomo non dichiarati, percepiti dall'attività di vendita a domicilio di enciclopedie; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - Con l'unico motivo, il contribuente deduce la "illogicità, mancanza e insufficienza della motivazione" della sentenza impugnata, lamentando che la CTR non poteva ritenere sufficiente, come prova del reddito non dichiarato, la dichiarazione di un terzo (le indicazioni dei compensi erogati, contenute nei modelli 770, presentati dalle società committenti), anche perché il committente era "portatore di un interesse in evidente conflitto con l'odierno ricorrente", in quanto "aveva interesse a gravare il proprio bilancio del maggior numero di costi ed aveva evidentemente pensato di renderli il più credibili e verosimili possibile inserendoli nel proprio mod. 770"; - il motivo è infondato; - la deducibilità del vizio di motivazione deve essere coordinata con la possibilità da parte del giudice di pronunciare una sentenza con motivazione "succinta", espressamente prevista proprio dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (oltre che dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario); - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l'anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134 (ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 4.07.2013), invece, non assume alcun rilievo il semplice difetto di motivazione o la motivazione insufficiente; - la sentenza impugnata ha indicato in maniera esaustiva gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancato accoglimento del gravame e richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio finanziario può servirsi ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 di qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo induttivo, comprese le presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; - l'Agenzia delle Entrate, infatti, si era avvalsa sia dei dati desumibili dai modelli 770, presentati da diversi committenti che avevano indicato i compensi corrisposti al Cataldo negli anni oggetto di accertamento, sia delle certificazioni dei compensi pagati dalla Ronal s.r.I., consegnati all'Ufficio finanziario dallo stesso ricorrente; - il motivo, del resto, non indica un vizio motivazionale così radicale da comportare, in linea con quanto previsto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - il motivo è pure inammissibile, laddove evoca l'illegittimità dell'accertamento, sotto il profilo della erronea ricostruzione reddituale, della carenza e dell'inattendibilità della prova (per asserito conflitto di interesse del terzo), in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza di motivazione, mira a rimettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove (Cass. Sez. U.27.12.2019, n. 34476); - in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate; - si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de
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