CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09289/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32559/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Considerato, invece, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Collegio deve rilevarne, di ufficio, l'illegalità, in quanto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p. non è stata determinata ex art. 52 d.lgs 274 del 2000 benché si tratti di reato di competenza del Giudice di Pace; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25