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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09289/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32559/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Considerato, invece, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Collegio deve rilevarne, di ufficio, l'illegalità, in quanto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p. non è stata determinata ex art. 52 d.lgs 274 del 2000 benché si tratti di reato di competenza del Giudice di Pace; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32559/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Considerato, invece, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Collegio deve rilevarne, di ufficio, l'illegalità, in quanto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p. non è stata determinata ex art. 52 d.lgs 274 del 2000 benché si tratti di reato di competenza del Giudice di Pace; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 09289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris