CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640 comma due cod. pen, deve ritenersi reiterativo e manifestamente infondato poiché a fronte di una dichiarazione di responsabilità in doppia conforme e di una specifica motivazione di appello esposta a pagina 3 della sentenza impugnata ove vengono elencati gli artifici e raggiri posti in essere, non si confronta adeguatamente con detti argomenti; ritenuto infatti che con motivazione esente da censure la corte di appello ha affermato che la messa in vendita di un mezzo non posseduto integra gli estremi del delitto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso