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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 9 dicembre 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:979
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0459_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑459/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 176 – Esclusioni del diritto a detrazione dell’IVA – Regime meno favorevole rispetto al meccanismo di detrazione delle spese previsto per un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale – Principio di equivalenza – Inapplicabilità»

1. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio di autonomia processuale – Determinazione sia dei giudici competenti a conoscere delle azioni basate sul diritto dell’Unione sia delle modalità procedurali di esercizio delle stesse – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Verifica da parte del giudice nazionale (v. punti 18‑22)

2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Principio di equivalenza – Spese relative a taluni veicoli, spese di viaggio e di soggiorno nonché spese di rappresentanza – Esclusione totale o parziale del diritto alla detrazione dell’IVA assolta – Ammissibilità – Regime meno favorevole rispetto al meccanismo di detraibilità delle spese previsto per un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176) (v. punti 26‑31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, mantenuta in forza dell’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che prevede l’esclusione totale o parziale del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative a taluni veicoli, sulle spese di viaggio e di soggiorno e sulle spese di rappresentanza, mentre tali spese godono di un regime asserito più favorevole, quanto alla loro detraibilità, nell’ambito di un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale. ( 1 ) GU C 11 del 10.1.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0459_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑459/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 176 – Esclusioni del diritto a detrazione dell’IVA – Regime meno favorevole rispetto al meccanismo di detrazione delle spese previsto per un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale – Principio di equivalenza – Inapplicabilità» 1. Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio di autonomia processuale – Determinazione sia dei giudici competenti a conoscere delle azioni basate sul diritto dell’Unione sia delle modalità procedurali di esercizio delle stesse – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Verifica da parte del giudice nazionale (v. punti 18‑22) 2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Principio di equivalenza – Spese relative a taluni veicoli, spese di viaggio e di soggiorno nonché spese di rappresentanza – Esclusione totale o parziale del diritto alla detrazione dell’IVA assolta – Ammissibilità – Regime meno favorevole rispetto al meccanismo di detraibilità delle spese previsto per un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176) (v. punti 26‑31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, mantenuta in forza dell’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che prevede l’esclusione totale o parziale del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative a taluni veicoli, sulle spese di viaggio e di soggiorno e sulle spese di rappresentanza, mentre tali spese godono di un regime asserito più favorevole, quanto alla loro detraibilità, nell’ambito di un’imposta diretta disciplinata dal diritto nazionale. ( 1 ) GU C 11 del 10.1.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris