CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 49320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente al delitto di danneggiamento e che il ricorso sia dichiarato nel resto inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna in primo grado dell'imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) perché, essendo stato sorpreso da una guardia giurata in servizio presso un ospedale vicino ad una borsa posta sopra al davanzale di una camera da letto del reparto di urologia occupata da due pazienti, uno in bagno e l'altro dormiente, invitato ad uscire, dava in escandescenze, spintonando ripetutamente la guardia a cui rompeva il cinturino dell'orologio. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione della legge penale in relazione alla sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità quanto al delitto di danneggiamento. Il d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia), entrato in vigore il 30/12/2022, ha modificato il regime di perseguibilità, tra gli altri delitti, del danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., (t5 divenuto perseguibile a querela anche quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. Agli atti non è presente alcun valido atto da cui possa essere desunta con chiarezza la volontà della parte offesa riguardo alla punizione del responsabile. Di conseguenza, si impone l'assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità. 2.2. Vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, non avendo la Corte di appello motivato, con riferimento all'art. 133 cod. pen., né il diniego delle circostanze attenuanti generiche, né l'applicazione di un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale, nonostante il disvalore penale del fatto - si legge nel ricorso - fosse «tutto sommato» modesto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 2. Fondato è, in particolare, il primo motivo di ricorso. 2.1. A mente dell'art. 2, comma 4, cod. pen., se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.In ragione di quanto sarà osservato di seguito, è utile inoltre ricordare come lo sbarramento del passaggio in giudicato segni la differenza di disciplina tra tale disposizione (successione di leggi penali nel tempo in senso stretto) e la più favorevole c.d. aboliti° criminis di cui al precedente art. 2, comma 2, cod. pen., che prevede l'estinzione del reato senz'altra condizione. 2.2. Ebbene, premesso che, a seguito della modifica apportata al testo dell'art. 635 cod. pen. dall'art. 2, lett. n) del d.lgs. 10/10/2022, n. 150, l'ipotesi di danneggiamento commesso con violenza alla persona è diventato perseguibile a querela di parte e posto che la querela non è stata, nel caso di specie, presentata ai sensi e nei termini della disciplina transitoria dettata dall'art. 85 del citato d.lsg. n. 150 del 2022, si osserva quanto segue. 2.3. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la querela ha una natura quantomeno "mista" (per parte processuale, ma per parte sostanziale, incidendo essa sulla punibilità del fatto), sicché il caso di mutamento del regime di perseguibilità in senso più favorevole per il reo ricade senz'altro nell'ambito di operatività del succitato art. 2, comma 4, cod. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749, proprio con riferimento alle modifiche introdotte dalla "legge Cartabia"; Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohammad, Rv. 274734). La conseguenza è che, in mancanza della relativa condizione, l'azione per un delitto diventato perseguibile a querela non può essere proseguita. 2.4. Incidentalmente, tale conclusione non risulta in contrasto con l'insegnamento di Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273551, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso (avendo natura dichiarativa, in quanto meramente ricognitiva della mancata instaurazione di un valido giudizio per la presenza di un vizio che affligge geneticamente l'atto) esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dalla legge per l'eventuale esercizio del diritto di querela ea precluderebbe, dunque, a monte, la possibilità di dichiarare la non perseguibilità del reato per difetto della querela stessa, e ciò a differenza che nei casi di aboliti° críminis, in cui lo sbarramento del giudicato non opera (tale insegnamento è stato di recente richiamato, in questa materia, da Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., cit.; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176). A differenza che nell'ipotesi oggetto di conoscenza da parte della citata sentenza delle Sezioni Unite, se il motivo sul mutamento del regime di procedibilità è stato dedotto nel ricorso, esso rende il ricorso ammissibile "in radice": anche, cioè, in mancanza di altri motivi oppure là dove siano stati presentati altri motivi, tuttavia manifestamente infondati o comunque inammissibili.3. Quest'ultimo è, appunto, il caso oggetto del presente giudizio. Il secondo motivo di ricorso, nell'eccepire la sproporzione del trattamento sanzionatorio, si dimostra generico, in quanto si limita ad evocare una vaga («tutto sommato») poca gravità del fatto e perché non si confronta con la motivazione, completa, non contraddittoria e logica della Corte di appello. Ed invero questa, dal canto suo, spiega come le attenuanti generiche siano state negate perché non si ravvisavano elementi che le potessero giustificare, a fronte di elementi che deponevano, invece, in senso contrario, quali: da un lato, le modalità della condotta, consistita in ripetuti spintonamenti della guardia giurata; dall'altro, la capacità delinquere dell'imputato, soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Anche la pena irrogata dal giudice di primo grado è stata coerentemente ritenuta dai giudici dell'appello equa e proporzionata al fatto, il contenuto discostamento dal minimo edittale essendo giustificato - si precisa nella sentenza impugnata - alla luce dei precedenti e della violenta reazione dell'imputato, aggiungendosi che è stato peraltro operato un aumento assai contenuto (giorni 15) per la continuazione, dopo quello (10 mesi, come si desume dalla pronuncia di primo grado, che con quella di appello - trattandosi di c.d. doppia conforme - forma un unico corpo decisionale; tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) disposto per la recidiva reiterata ed infraquinquennale. 4. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata va annullata in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di danneggiamento, non potendo l'azione essere proseguita, poiché il delitto è diventato perseguibile a querela e tale condizione non risulta inverata. Per il resto, invece, il ricorso è inammissibile. 5. Non residuando spazi di discrezionalità nel computo della pena, è possibile provvedere, in questa sede, alla rideterminazione della stessa, senza operare un rinvio alla Corte di appello. In particolare, dalla sentenza di primo grado, - come ricordato, confermata in appello anche in relazione alla commisurazione della pena - risulta che la pena base, di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., era stata aumentata prima a mesi dieci di reclusione per la contestata recidiva e poi di ulteriori quindici giorni giorni per la continuazione con il delitto di danneggiamento, per essere infine ridotta a sette mesi di reclusione in ragione del rito (abbreviato). Di conseguenza, detratta la pena per la continuazione con il delitto di danneggiamento, in relazione al quale è disposto l'annullamento della sentenza, 4 Ùb-( la pena residua per il residuo delitto di resistenza a pubblico ufficiale è rideterminata in sei mesi e dieci giorni di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen., perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Dichiara inammissibile n