CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 38432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 25/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 29/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di danneggiamento. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del verbale di udienza del 25/1/2023, che non attesta l'attività svolta, non riportando nemmeno in forma sintetica le argomentazioni dell'accusa, della difesa e della parte civile, né fa cenno ai motivi nuovi depositati dalla difesa, del tutto ignorati e disattesi; inoltre, non riporta la composizione del collegio giudicante, né la sottoscrizione del presidente, né quella del cancelliere. Ritiene che detta nullità costituisca palese violazione del diritto di difesa. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Denuncia il travisamento della prova, in considerazione del dato per cui nessuna delle testimonianze assunte indica il ricorrente come colui che ha effettuato il danneggiamento dell'automobile parcheggiata sulla pubblica via. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento ancora una volta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Osserva che la Corte territoriale ha acriticamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, senza considerare le argomentazioni difensive. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che sul punto la sentenza impugnata è del tutto sprovvista di motivazione, «nonostante il ricorrente ne ha reiteratamente invocato l'applicazione nella generale formula di assoluzione di cui all'art. 530 c.p.p.». 2.4 Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, come introdotte dalla recente riforma all'art. 20-bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado con una delle quattro sanzioni sostitutive previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Destituito di fondamento, invero, è il primo motivo, atteso che alcun vulnus al diritto di difesa deriva dalla incompleta compilazione del verbale di udienza del 25/1/2023. In particolare, non vi è incertezza sulla composizione del collegio giudicante, tenuto conto che all'interno del verbale vi è il dispositivo di sentenza che reca i nomi dei giudici che lo compongono e che risulta depositato in pari data. Peraltro, la difesa non contesta che il collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata corrisponda a quello riportato nel ruolo di udienza, atto pubblico costituito anticipatamente cui il difensore ha accesso. Il verbale di udienza è, dunque, nullo ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., non perché vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute, ma perché manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Tuttavia, nel caso di specie, tale nullità non ha avuto ricadute sullo svolgimento del giudizio, posto che - come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità - non sono state pregiudicate né l'attività giurisdizionale, né quella defensionale (Sezione 3, n. 40316 del 22/9/2021, P., Rv. 282276 - 01, secondo cui la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui lo stesso si riferisce qualora non risultino essere state pregiudicate l'attività defensionale o giurisdizionale; nello stesso senso, Sezione 5, n. 15980 del 10/2/2012, Cassani, Rv. 251525 - 01). A tale ultimo proposito, rileva il Collegio che l'omessa considerazione dei motivi nuovi depositati, di cui si duole la difesa, non determina automaticamente la nullità della sentenza. La giurisprudenza di legittimità (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Naccarato, Rv. 284802 - 01; Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01; Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766 - 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01) è ormai orientata nel senso di ritenere che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Conseguentemente, deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, atteso che tale particolare sanzione - che, come è noto, è sempre prevista in termini di tassatività - non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito. Secondo questo consolidato orientamento, dunque, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità. Nel caso di specie risultano depositate mere conclusioni scritte, che non adducono argomentazioni nuove, essendosi i difensori riportati ai motivi di appello; del resto, il ricorso non indica quali argomenti decisivi per la ricostruzione del fatto la memoria (rectius: le conclusioni) conteneva. 1.2 D secondo motivo è inammissibile, atteso che, ipotizzando nella sostanza un travisamento del fatto, ripropone una rilettura delle emergenze probatorie non deducibile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede, invero, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, come si dirà oltre. Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito - con una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato non solo sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ma anche dalle testimonianze di soggetti terzi (in particolare, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver visto l'imputato vicino alla Fiat 500 con un arnese in mano in un lasso temporale pienamente compatibile con il momento in cui l'autovettura fu danneggiata), non coinvolti nella vicenda per cui si procede, evidenziando altresì la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi della difesa. 1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato: nel caso di specie, la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 1.4 D quarto motivo non è consentito, perché generico. È stato condivisibilmente affermato (Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 10; Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 - 01) che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. Tuttavia, la relativa doglianza deve essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nel caso di specie, invece, il ricorso neppure afferma - e men che mai spiega - l'esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emerge la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis cod. pen. per l'esclusione della punibilità. 1.5 II quinto motivo è manifestamente infondato. A mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive in luogo di quella detentiva. Trattasi di un potere discrezionale. Orbene, nel caso oggetto di scrutinio la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado - che aveva evidenziato l'assenza di condotte riparatorie e di segni di resipiscenza, oltre ai precedenti penali da cui risulta gravato il Cascato - anche in relazione al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, ha implicitamente escluso la possibilità di applicare di una pena sostitutiva della detenzione. Dunque, le ragioni della mancata sostituzione si desumono agevolmente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.