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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23404/2026

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i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza discussione orale,non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato nel presente procedimento dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i delitti di partecipazione all’ asso-ciazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 capeggiata da GallaceCosimo [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) nonché per il connesso delitto fine ex art. 73 d.P.R.309/90 di cui al capo 29), relativo ad un episodio di traffico di sostanza stupefa-cente di kg. 2 di cocaina, commesso il 23/12/2020, tutti aggravati ex art. 416 bis1 cod. pen.Con ordinanza del 10/07/2025 il G.I.P. distrettuale del Tribunale di Catan-zaro, investito della richiesta del PM della misura cautelare di massimo rigore, harigettato la richiesta per difetto di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla con-dotta associativa e per assenza di esigenze cautelari con riferimento al capo 29),in ragione della risalenza nel tempo dell'episodio contestato.Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto appello, cen-surando le argomentazioni addotte dal giudice cautelare tanto sotto il profilo dellacondotta partecipativa quanto sul piano cautelare, concludendo per la riformadell'ordinanza impugnata e la conseguente applicazione della misura cautelaredella custodia in carcere.Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe, in riforma dell’ordi-nanza appellata, ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia incarcere in relazione ad entrambi i capi d’incolpazione provvisoria, disponendo lasospensione dell’esecuzione della misura ai sensi dell’art. 310, comma 3, cod.proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendoi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si assume violazione dell’art. 649 cod.proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90, per avere ritenuto il giudicanteconfigurabile il reato associativo quale prosecuzione di altra precedente condottaassociativa ascritta all’imputato nell’operazione c.d.

“Molo 13”, confluita in unasentenza di condanna per associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90, inviolazione del divieto di bis in idem.Sostiene il ricorrente che basterebbe guardare l'imputazione mossa nel di-verso procedimento, che viene integralmente riportata in ricorso, per rendersiconto che la condotta illo tempore ascrittagli è del tutto sovrapponibile a quellacontestata nel precedente provvedimento.Si sottolinea che in quel procedimento il tempus commissi delicti era statoindividuato “dal 2014 con condotta perdurante”, per cui, per giurisprudenza con-solidata (ex multis Sez. 6, n. 17844/2024), da ritenersi cessata con la data dellaemissione della sentenza di primo grado (31/07/2023), ovvero quantomeno conquella di emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (15/03/2021).Il confronto tra quell’imputazione e l’odierna incolpazione, in tesi difensiva,evidenzierebbe la medesimezza del fatto storico naturalistico attribuito a [OSCURATO:PERSONA],che non abbisognerebbe di alcuna ulteriore specificazione.

E l'aggravante specialene rappresenterebbe la cartina di tornasole.Vi sarebbe, di più, che l'elemento distintivo dell'associazione oggetto delpresente procedimento consisterebbe unicamente nella contestualizzazionedell'attività illecita nell'ambito di una più ampia struttura che comprenderebbe nelproprio organigramma tanto i fornitori dello stupefacente tanto i gestori dellepiazze di spaccio già precedentemente individuati.Si sottolinea che l’unico reato-fine che, secondo la prospettazione accusa-toria, sarebbe nello scenario di riferimento è quello di cui al capo 29), commessoil 23 dicembre 2020, in una data che dunque è ricompresa nell'arco temporale delprimo procedimento.

E, peraltro, si tratterebbe di una cessione avente data incertae verosimilmente antecedente alla messaggistica intercorsa circa il saldo dei de-biti.Saremmo, pertanto, di fronte, in tesi difensiva, ad una chiara violazione deldivieto di bis in idem perché sussisteva la preclusione derivante dal giudicato, inquanto il medesimo soggetto, già condannato per il delitto di cui all'articolo 74d.P.R. 309/90 non poteva essere chiamato a rispondere in un successivo provve-dimento della condotta di partecipazione ad una più ampia associazione dedita alnarcotraffico operante nel medesimo contesto spazio temporale di quella di cui allaprecedente condanna senza che fosse stata concretamente accertata l'autonomiadecisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente ai fini dell'esclu-sione della medesimezza del fatto la mera estensione soggettiva dei componenti.Il richiamo è al precedente costituito da Sez. 6 n. 32058/25, Rv. 288634-01 ovesi è precisato che il divieto di bis in idem trova esplicita tutela nell'articolo 4 delprotocollo n. 7 alla CEDU e si è richiamato il dictum di Corte cost n. 149/2022.Quanto alla nozione di medesimo fatto il ricorrente ricorda che la giurispru-denza di legittimità ha da tempo affermato che l'identità del fatto sussiste quandovi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, conside-rato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale, con ri-guardo alle circostanze di tempo e di luogo di persona (Sez.

U. n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231800—01).Viene anche evidenziato che nel caso di reati associativi con contestazionec.d. aperta la data indicata in imputazione può non assumere rilievo decisivo, per-ché ciò che conta è l'effettivo contenuto dell'accertamento.

Infatti la regola pro-cessuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia dellasentenza di primo grado (art. 158 cod. pen.), non equivale a presunzione di col-pevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a ca-rico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicatoultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti in-terruttivi della partecipazione al sodalizio (il richiamo e al dictum di Sez. 2 n. 37104del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-01).Ne discenderebbe che la volontà di conferire rilievo indiziario alla prosecu-zione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo assetto organizzativo giàgiudicato in via definitiva nel procedimento “Molo 13” si tradurrebbe nell'intento dipunire nuovamente una condotta permanente la cui rilevanza penale si è già esau-rita con la definitività della precedente condanna.

L'identità del sodalizio, riferibilealla cosca [OSCURATO:PERSONA], del ruolo attribuito al ricorrente e delle dinamiche operativedescritte, rivelerebbero la mera inerzia di un legame già sanzionato2.2.

Con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, assume il difensorericorrente violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale calabreseravvisato nei confronti del proprio assistito gravi indizi di colpevolezza in relazioneal reato associativo e a quello di cui al capo 29), nonostante le risultanze indiziarierassegnassero l’esistenza, al più, di un solo episodio illecito (quanto alla contesta-zione per il capo 1), e comunque non delineassero alcun contributo concreto altraffico (quanto alla contestazione di cui al capo 29).Il ricorrente richiama la motivazione di pag. 2 dell'ordinanza impugnata erileva come, contrariamente a quanto vi si legge, dalle chat sembra potersi desu-mere che la cessione di droga avesse al più ad oggetto 700 grammi di sostanza.Si ritiene allora condivisibile l'orientamento del G.I.P. in ordine all'insuffi-cienza di tali accadimenti a dimostrare, per la sporadicità della vicenda, il ruolopartecipativo dell'odierno ricorrente al sodalizio criminoso.In particolare, si sottolinea in ricorso che, a fronte di un’incolpazione con41 capi di imputazione, ci troviamo di fronte ad un indagato cui si ascrive la par-tecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 in ragione di uno solo.Si ricorda in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha più volte af-fermato che, per integrare la partecipazione all'associazione per delinquere, non èsufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all'associazione mede-sima, ma occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione ed alle suedinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione al sodalizioed alla sua sorte, con l'immanente coscienza e volontà di farne parte e di contri-buire al suo illecito sviluppo (Sez. 4 n. 35920/2020; Sez. 6 n. 55066/2017; Sez.6 n. 39383/2017; Sez. 6, n. 16563/2011).

E, nello specifico delle associazionifinalizzate al traffico di stupefacenti che la partecipazione richiede la consapevolerealizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativocontributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione stessa, sicché non èintegrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato,anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti (Sez. 6, n.34563/2019 e Sez. 6 n. 10917/2017).Ci si duole che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia, per un verso,carente quanto all'individuazione del contributo materiale o morale del ricorrenteanche solo al singolo episodio, e, in ogni caso, erronea in ordine alla ritenuta infe-renza di un’estemporanea transazione illecita a rappresentare indizio della pretesaappartenenza organica all’associazione.Con riferimento al capo 29) sarebbe poi evidente l'assenza di un'effettivariconducibilità dell'addebito al ricorrente.Si sottolinea, in proposito, che non vi è accenno al [OSCURATO:PERSONA] nella conversa-zione; eppure, la motivazione conclude per la sua partecipazione ad un affare che,peraltro, difetta di ogni elemento indicativo di quantità in natura della presuntasostanza stupefacente.

Non sarebbe, infatti, dato sapere né dai contenuti dellaconversazione si desume, in che cosa sia consistita la condotta del ricorrente, inche cosa si sia estrinsecata la sua contribuzione all'affare illecito e con quale ruoloe consapevolezza in capo allo stesso, finanche rimanendo incerta la natura dellatransazione.2.3.

Con il quarto motivo si censura la sussistenza della circostanza aggra-vante di cui all’art. 416.bis.1 cod. pen., contestata per avere favorito con l’asso-ciazione dedita al narcotraffico l’organizzazione mafiosa ‘ndraghetista nota comecosca [OSCURATO:PERSONA] (accertata con la sentenza cd.

Appia),Per il ricorrente non convince quello che sarebbe stato un aprioristico rico-noscimento della aggravante ad effetto speciale, che sembrerebbe diventare, se-condo la motivazione del provvedimento impugnato, conseguenza automaticadella caratura criminale dei soggetti coinvolti, presupponendo una finalità specificadell'agire in capo al [OSCURATO:PERSONA] indotta dall'avere intrattenuto rapporti pregressi con ilGallace.La motivazione sul punto sarebbe veramente apparente in quanto non con-sentirebbe di individuare il coefficiente psicologico richiesto finendo, per risolversiin una inammissibile sovrapposizione tra il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90e l’aggravante di cui all'articolo 416-bis1 cod. pen., esigente, invece, un’autonomae rigorosa prova circa la direzione dell'apporto verso il rafforzamento del sodaliziodi tipo mafioso.Si sottolinea, peraltro, che in termini difformi si è espresso il tribunale delriesame con riguardo al concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], dando atto dellacircostanza per la quale non vi fossero elementi dai quali desumere aprioristica-mente che la presunta transazione di stupefacenti, di quantità peraltro incerta,fosse destinata ad alimentare le casse del clan o a potenziarne la struttura, rima-nendo invece confinate in una dinamica di mero scambio commerciale tra privati,risultando indimostrato che gli autori agissero con il dolo specifico volto appuntoal rafforzamento del sodalizio.Si cita ampia giurisprudenza in materia (tra cui S.U. n. 8545/2020; Sez. 1n. 49341/2023 e Sez. 3 n. 45536/2022) lamentando che l'ordinanza impugnatanon ne avrebbe operato un corretto governo.Per il ricorrente, anche a voler ammettere che [OSCURATO:PERSONA] avesse interloquitocon il [OSCURATO:PERSONA] (dato, comunque, che non sarebbe evincibile nel presente procedi-mento), l'interfacciarsi esclusivo con il predetto non consentirebbe in maniera uni-voca di ritenere che egli agisse nella consapevolezza di voler avvantaggiare l'interacompagine associativa, dalla quale si dà atto egli è risultato estraneo anchenell'ambito del procedimento Appia.2.4.

Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione dell'articolo 275comma 3, cod. proc. pen.Per il ricorrente va condivisa la tesi del G.I.P., che aveva ritenuto l'impos-sibilità di ravvisare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari prospettate,stante la risalenza temporale delle presunte condotte (il richiamo è a pag. 114dell'ordinanza).Tuttavia — ci si duole — il provvedimento impugnato si fonda, in punto dirischio cautelare, sulla presunzione di pericolosità sociale derivante dalla conte-stazione della partecipazione associativa e dall'aggravante contestata, ritenendointegrato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex art 275, comma3, cod. proc. pen.

Per contro, però, sottolinea il ricorrente che costituisce ormaigiurisprudenza pacifica che la presunzione in questione ha natura relativa, per cui,in ogni caso il provvedimento impugnato avrebbe dovuto confrontarsi — e non l'hafatto — con il tempo trascorso dai fatti contestati.Conclusivamente il ricorrente ritiene che appaia pretenzioso il passaggiomotivazionale della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma, secondo il ri-corrente apoditticamente, la necessità della restrizione massima in considerazionedella mera natura del reato e aggiunge formule generiche (spiccata propensionecriminale.

Spregiudicatezza, dimestichezza nel raffrontarsi con il fronte dell'ap-provvigionamento dello stupefacente addirittura su scala transazionale) in alcunmodo ancorate ai fatti compendiati dell'attività investigativa e che non tengonoconto della plausibile evoluzione della personalità del ricorrente nel tempo percome anche inevitabilmente condizionata dal prolungato periodo detentivo.Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.2.

Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe per l’udienza exart. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso varigettato.Il difensore ricorrente ripropone, per lo più, quelli che sono stati i motivi diriesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente,le argomentazioni addotte dal tribunale del riesame a sostegno del rigetto del pro-posto gravame.Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva-zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau-telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo-mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimentoalla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere correttoin diritto.2.

In relazione al primo motivo di ricorso, va evidenziato, in primis, che laquestione del ne bis in idem rispetto alla precedente condanna nel processo “Molo13” non è stata dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, seppure in presenza diun appello del PM che avrebbe dovuto stimolare la proposizione della suddettaquestione.

Ed invero, come si rileva dal verbale dell’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore in quella sede si è limitato a chiedere il rigetto dell’appellodel Pm senza che risulti prodotta alcuna memoria.Da ciò deriverebbe l’impossibilità per questa Corte di scrutinare il profilo inquestione, posto che verificare la sussistenza del ne bis in idem cautelare per laprima volta in questa sede comporterebbe una valutazione di elementi di fatto chenon rientra nel perimetro decisorio del giudice di legittimità.Tuttavia, va osservato che il tema della precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 nel procedimento relativo all’ope-razione c.d.

“Molo 13” è stato comunque affrontato nel provvedimento impugnato(pag. 2) seppure al diverso fine di corroborare la tesi circa la non occasionalità delreato fine di cui al capo 29) e della permanente intraneità del ricorrente al sodaliziocriminoso (si legge, infatti, che «il Collegio non può fare a meno di evidenziarecome [OSCURATO:PERSONA] sia già risultato partecipe dell’associazione di narcotraffico ca-peggiata da [OSCURATO:PERSONA], accertata e perseguita nell’ambito dell’ope-razione cd.

Molo 13…»).Ebbene, nel richiamare quel precedente il tribunale calabrese scrive che sitrattava di «condotta chiusa al giugno 2020».Con il ricorso odierno la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], ancorandosi al dato testualedell’imputazione di quel processo e al tempus commissi delicti dell’associazioneindicato “dal 2014 con condotta perdurante” afferma che vi sarebbe sovrapposi-zione temporale con i fatti di cui al presente processo, in quanto la contestazionec.d. aperta dovrebbe considerarsi “chiusa” all’atto dell’emanazione della sentenzadi primo grado o, almeno, con l’ordinanza di custodia cautelare.Il ricorso, sul punto, è tuttavia assolutamente generico ed aspecifico, e di-fetta di autosufficienza.Il ricorrente, infatti avrebbe dovuto e potuto — e non lo ha fatto né altribunale del riesame e nemmeno in questa sede – produrre elementi idonei adimostrare che, diversamente da quanto ritenuto poi nell’ordinanza impugnata, lacondotta associativa per la quale c’era stata precedente condanna non fosse ces-sata al giugno 2020.In questa sede viene depositato stralcio dell’ordinanza di custodia cautelaredel precedente provvedimento contenente l’incolpazione provvisoria e del decisumdella Corte di appello, ma si omette di produrre la motivazione della sentenza cheha definito il processo c.d.

“Molo 13” da cui dovrebbe evincersi — va ribadito,secondo l’indimostrata prospettazione del ricorrente, che si fonda sulla sola letteradel capo d’imputazione — che, diversamente da quanto afferma il tribunale cala-brese nell’ordinanza impugnata, la condanna in quel processo per l’odierno ricor-rente non abbia riguardato fatti commessi sino al giugno 2020.Il ricorrente non sembra tenere conto che, al di là di quanto indicatonell’editto accusatorio, occorre verificare quanto effettivamente accertato in sen-tenza.

Ciò perché il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nellacondotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e per-sona.

Questo è il criterio fissato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Corte costitu-zionale n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018,Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv.283371 - 01 Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali seg-menti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei dueprocedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo pro-cedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversa organiz-zazione criminale (vedasi in proposito Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano,non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o diffe-renza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di in-teressi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale succes-sione da un sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unicaorganizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità o artico-lazioni interne.

Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptum che nonsono decisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solo dato deldiverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale, perchéquesti elementi possono essere compatibili con la natura permanente del reatoassociativo.

Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice dimerito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero sisia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pureaventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016,Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez.1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750).Corollario di tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di con-trollare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commis-sione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi inesame nei vari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ovevi sia sovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014,Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione in formacosiddetta "aperta", la "identità del fatto" che rileva ai fini dell'operatività del prin-cipio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanentecontestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protrattaoltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì alle-gato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv.259642, in cui la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata conte-stata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad unperiodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale"fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta, in tale conte-sto).3.

Nel merito della questione circa la gravità indiziaria per il reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 309/90 — non contrastata, come detto in precedenza, da alcunaallegazione difensiva la ricostruzione accreditata nel provvedimento impugnato —occorre, dunque partire dal dato cronologico che la condotta contestata nel pre-gresso procedimento risulta circoscritta temporalmente, dal giudice della cogni-zione della condanna, al giugno 2020, mentre i fatti per cui si procede vannoascritti ad un perimetro temporale successivo, coincidente con il traffico rasse-gnato dall’episodio di cui al capo 29) nel dicembre 2020.Il provvedimento impugnato dà conto di un’evidente prosecuzione di quellache era stata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione ex art. 74 d.P.R.309/90 per cui aveva già ricevuto una precedente condanna, laddove dà conto dicome sia rimasto provato che in data 23/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] creòuna chat di gruppo denominata "debiti” per incalzare i debitori a pagare pregresseforniture di droga insolute, in particolare una partita di 2 chili di cocaina, ma ancheprecedenti, e che in questa chat, delle cui conversazioni il provvedimento impu-gnato a pag. 2 riporta significativi stralci, risultava essere presente [OSCURATO:PERSONA](alias “neutro”).I giudici del gravame cautelare, con motivazione priva di aporie logiche,danno conto di come quanto emerso dalle compiute indagini abbia consentito diritenere integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione di cuial capo 29) dell'incolpazione provvisoria, ma anche di come tali elementi sianoidonei a fondare altresì la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ascrittoal capo 1) della rubrica provvisoria.I giudici calabresi ricordano che, come noto, per poter configurare la par-tecipazione di ciascun indagato al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è ne-cessario ravvisare dal punto di vista oggettivo, la realizzazione di un concreto con-tributo causale alla realizzazione del programma stesso, mediante attività che, siapure non necessariamente corrispondenti alla condotta tipica di uno o più reatifine, comunque siano idonee a disvelare inequivocabilmente la consapevole e con-creta funzionalità della condotta agli obiettivi dell'ente criminale.

E che, in meritoall'elemento psicologico dei reato va, invece, riscontrata la coscienza e volontà dipartecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programmadelinquenziale, in modo stabile e permanente.Nel provvedimento impugnato si sottolinea anche, correttamente, che,quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso,non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontàdi partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.E che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stu-pefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al so-dalizio, ed in particolare dell"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva ladurata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anchebreve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema col-laudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché perun periodo di tempo limitato (il richiamo è a Sez. 6 n. 42937 de/23/09/2021,Sermone, Rv. 282122 —01).Poste tali coordinate ermeneutiche, il Collegio del gravame cautelare ap-pare averne operato un buon governo evidenziando come l’odierno già fosse risul-tato partecipe dell'associazione di narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], accertata e perseguita nell'ambito dell'operazione cd.

“Molo 13” (condottachiusa al giugno 2020), ove ha riportato una condanna, all'esito del giudizio ab-breviato, alla pena finale di 9 anni di reclusione ed euro 32.000 di multa, poi ride-terminata in appello nella pena finale di 8 anni e 8 mesi di reclusione e 30.000,00euro di multa.

E come in quel processo è risultato provato che egli partecipasse alsodalizio contribuendo all'acquisto di alcune partite di stupefacente e alla relativacommercializzazione, eseguendo le direttive impartitegli dal vertice [OSCURATO:PERSONA], concorrendo persino a finanziare una importazione di un ingentecarico di cocaina (200 kg) dalla Colombia (così il capo 2 di quel processo).Ebbene, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato i fattivenuti alla luce nel presente procedimento, contestati al capo 29) e risalenti aldicembre 2020, quindi ulteriori e successivi a quelli già contestati, attestano, sottoil profilo della gravità indiziaria, un’evidente prosecuzione da parte del ricorrentealla sua partecipazione al sodalizio e il permanere dei suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA],cui assicura la partecipazione a consistenti operazioni di approvvigionamento dicocaina da destinare al successivo smercio, in piena sinergia con i sodali, segnotangibile della perdurante partecipazione del prevenuto ai sodalizio dedito ai nar-cotraffico, mediante la continuativa prestazione di un apporto consapevole e orien-tato ad un comune obiettivo criminoso.Come si rileva nel provvedimento impugnato, nonostante il breve tempo diosservazione investigativa, la qualità delle chat versate in atti è da sola idonea aprovare la stabilità del rapporto.

In tal senso per i giudici calabresi sono indicisuggestivi di un apposto duraturo al sodalizio la consistenza quantitativa ed eco-nomica della transazione illecita contestata al capo 29), gli univoci riferimenti apregresse forniture da saldare, la qualità dei rapporti con il vertice, l'accesso alsistema di cessione a credito.

Tutti elementi che, univocamente considerati, con-cludono coerentemente i giudici del gravame cautelare palesano il coinvolgimento,da parte del prevenuto, in un sistema di affidamento reciproco, che si può spiegaresolo nei termini di perduranza del rapporto associativo.Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, anche il secondo e il terzo motivodi ricorso sono infondati, proponendosi con gli stessi argomenti generici, in quantonon costituenti una critica argomentata al ragionamento giuridico del Tribunaleche individua plurime circostanze indicative della prosecuzione, dopo il dicembre2020, dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa capeggiata da GallaceCosimo Davide, a cui il prevenuto era legato per precedenti analoghe vicende, macon cui avrebbe mantenuto un continuativo rapporto di affidamento reciproco nellarealizzazione del programma criminoso (con una differente perimetrazione crono-logia nella nuova contestazione, come detto), in virtù di risultanze probatorie chia-ramente indicate (le chat, le modalità dell’azione e altro), di cui la difesa richiedeuna non ammessa differente lettura in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 11194dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; conf.

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269884 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n.37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Ca-radonna, Rv. 280747).Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,4.

Il quarto motivo, con cui si censura la sussistenza della circostanza ag-gravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., contestata per avere favorito con l’associa-zione dedita al narcotraffico l’organizzazione mafioso ‘ndraghetista nota come co-sca [OSCURATO:PERSONA] (accertata con la sentenza cd.

Appia), è inammissibile per carenza diinteresse.Le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che, nel sistema processuale pe-nale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utili-taristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di ri-muovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giu-diziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisionepiù vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo (da ultimo Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693-01).L'interesse all'impugnazione deve, dunque, necessariamente presentare lecaratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con laimpugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teorica-mente corretto, ma anche praticamente favorevole.Si è, dunque, affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deveessere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare esussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attra-verso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione praticapiù vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 62031 del11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995; Boido, Rv.202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 203093; Sez.

U, n. 29529 del25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).Con particolare riferimento al tema delle impugnazioni cautelari, pertanto,devono ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, sia il riesame, sia il ri-corso per cassazione, quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione diuna circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una con-creta utilità (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Patanè, Rv. 284489 -01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 -dep. 01/02/2019-, Fucito, Ry. 275028 - 01;Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01; Sez. 6, n. 37355del 18/07/2024, Patanè, non mass.).Nella specie, il ricorrente non ha evidenziato alcun vantaggio ottenibile nellafase cautelare dall'esclusione invocata, in quanto la stessa non inciderebbe sullapossibilità di adottare o mantenere la misura, né vi è diversità dei termini di faseo di durata massima e, in ogni caso, anche se l’aggravante contestata non fosseconfigurabile, alcuna conseguenza deriverebbe dalla sua rimozione sulla sorte delprovvedimento cautelare in ordine al quale, in relazione al reato di cui all’art. 74d.P.R. 30/90, si è ritenuta sussistente la gravità indiziaria (Sez. 6, n. 32539 del14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 32538 del 14/07/2015, Lambiase nonmass.; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469 - 01).5.

L’infondatezza dei precedenti motivi, si riflette sull’ultimo afferente aduna pretesa insussistenza di esigenze cautelari, nonostante una motivazione sulpunto da parte del giudicante del gravame cautelare che, oltre a riportare corret-tamente l’applicabilità nel caso in esame della doppia presunzione relativa previstadall'art. 275 cod. proc. pen. — la prima riguardante la stessa sussistenza delleesigenze cautelari (l'an della cautela), la seconda l'adeguatezza della misura daapplicare, individuata nella custodia in carcere (il quomodo della cautela) — hamostrato di tenere in considerazione le modalità operative poste in essere dall’as-sociato, per i rapporti fiduciari con il capo clan e per la natura del traffico a livellointernazionale.Come si rileva nel provvedimento impugnato, senza che il ricorso in esamevi si confronti criticamente, la Difesa non ha dedotto elementi idonei a superare lapresunzione prevista dalla legge, né gli stessi si ricavano dagli atti processuali, chedepongono in senso contrario.Ed invero, evidenzia il tribunale calabrese che è emersa l'esistenza di un’as-sociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti su scala interna-zionale avente struttura complessa e gerarchicamente ordinata, estremamente al-larmante nella capacità dimostrata di approvvigionarsi di notevoli quantitativi clidroga, dotata una stabile base economica e una stabile ramificazione sul territorionazionale e internazionale che consente ai sodali di approvvigionarsi di stupefa-cente continuamente, senza venire mai inibita nemmeno dai pesanti sequestri su-biti, comprendo un vasto mercato e coprendo la possibilità di trafficare sia droghepesanti che leggere.

E come non possa trascurarsi che, nell'ambito di tale asso-ciazione, l'odierno ricorrente rivesta una posizione di spicco, di acquirente/vendi-tore di livello intermedio.La seconda presunzione (relativa) di adeguatezza della misura cautelaremassima è stata ritenuta pienamente sussistente non avendo la difesa del ricor-rente dedotto alcun concreto elemento da cui dedurre l'idoneità di misure menogravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen.Correttamente è stato posto l’accento sul fatto che non fosse valorizzabilein senso favorevole all’indagato il tempo 'silente' tanto più considerata l'allarmantepersonalità dello stesso che - già gravato da precedenti specifici (v. gli esiti delprocedimento Appia e di Molo 13) ha dimostrato una non comune professionalitànel delinquere senza lasciar emergere alcuna forma di rescissione dal contestodelinquenziale investigato.Coerente con tali premesse appare allora la conclusione dei giudici catan-zaresi circa la sussistenza, nel caso concreto, di rilevanti esigenze cautelari, attesoil pericolo di recidivanza deducibile dalla spiccata propensione al crimine di settorequale si ricava dalla non occasionalità del fatto e dall'inserimento del prevenuto inun ambito criminale nel quale ha dimostrato di avere estrema dimestichezza nelrapportarsi con il fronte dell'approvvigionamento dello stupefacente, addirittura suscala transnazionale.Dunque, anche a prescindere dalle presunzioni di legge, per i giudici delgravame cautelare sussistono concreti e specifici profili cautelati che impongonol'assoggettamento del ricorrente al regime custodiale, l'unico in grado di rescin-dere i contatti con l'associazione e arginare la proclività a delinquere, risultandoperaltro la misura inframuraria proporzionata alle verosimili ricadute nel delittocontestato.6.

Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Vanno operati gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza discussione orale,non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato nel presente procedimento dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i delitti di partecipazione all’ asso-ciazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90 capeggiata da GallaceCosimo [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) nonché per il connesso delitto fine ex art. 73 d.P.R.309/90 di cui al capo 29), relativo ad un episodio di traffico di sostanza stupefa-cente di kg. 2 di cocaina, commesso il 23/12/2020, tutti aggravati ex art. 416 bis1 cod. pen.Con ordinanza del 10/07/2025 il G.I.P. distrettuale del Tribunale di Catan-zaro, investito della richiesta del PM della misura cautelare di massimo rigore, harigettato la richiesta per difetto di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla con-dotta associativa e per assenza di esigenze cautelari con riferimento al capo 29),in ragione della risalenza nel tempo dell'episodio contestato.Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto appello, cen-surando le argomentazioni addotte dal giudice cautelare tanto sotto il profilo dellacondotta partecipativa quanto sul piano cautelare, concludendo per la riformadell'ordinanza impugnata e la conseguente applicazione della misura cautelaredella custodia in carcere.Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe, in riforma dell’ordi-nanza appellata, ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia incarcere in relazione ad entrambi i capi d’incolpazione provvisoria, disponendo lasospensione dell’esecuzione della misura ai sensi dell’art. 310, comma 3, cod.proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendoi motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si assume violazione dell’art. 649 cod.proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90, per avere ritenuto il giudicanteconfigurabile il reato associativo quale prosecuzione di altra precedente condottaassociativa ascritta all’imputato nell’operazione c.d. “Molo 13”, confluita in unasentenza di condanna per associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90, inviolazione del divieto di bis in idem.Sostiene il ricorrente che basterebbe guardare l'imputazione mossa nel di-verso procedimento, che viene integralmente riportata in ricorso, per rendersiconto che la condotta illo tempore ascrittagli è del tutto sovrapponibile a quellacontestata nel precedente provvedimento.Si sottolinea che in quel procedimento il tempus commissi delicti era statoindividuato “dal 2014 con condotta perdurante”, per cui, per giurisprudenza con-solidata (ex multis Sez. 6, n. 17844/2024), da ritenersi cessata con la data dellaemissione della sentenza di primo grado (31/07/2023), ovvero quantomeno conquella di emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (15/03/2021).Il confronto tra quell’imputazione e l’odierna incolpazione, in tesi difensiva,evidenzierebbe la medesimezza del fatto storico naturalistico attribuito a [OSCURATO:PERSONA],che non abbisognerebbe di alcuna ulteriore specificazione. E l'aggravante specialene rappresenterebbe la cartina di tornasole.Vi sarebbe, di più, che l'elemento distintivo dell'associazione oggetto delpresente procedimento consisterebbe unicamente nella contestualizzazionedell'attività illecita nell'ambito di una più ampia struttura che comprenderebbe nelproprio organigramma tanto i fornitori dello stupefacente tanto i gestori dellepiazze di spaccio già precedentemente individuati.Si sottolinea che l’unico reato-fine che, secondo la prospettazione accusa-toria, sarebbe nello scenario di riferimento è quello di cui al capo 29), commessoil 23 dicembre 2020, in una data che dunque è ricompresa nell'arco temporale delprimo procedimento. E, peraltro, si tratterebbe di una cessione avente data incertae verosimilmente antecedente alla messaggistica intercorsa circa il saldo dei de-biti.Saremmo, pertanto, di fronte, in tesi difensiva, ad una chiara violazione deldivieto di bis in idem perché sussisteva la preclusione derivante dal giudicato, inquanto il medesimo soggetto, già condannato per il delitto di cui all'articolo 74d.P.R. 309/90 non poteva essere chiamato a rispondere in un successivo provve-dimento della condotta di partecipazione ad una più ampia associazione dedita alnarcotraffico operante nel medesimo contesto spazio temporale di quella di cui allaprecedente condanna senza che fosse stata concretamente accertata l'autonomiadecisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente ai fini dell'esclu-sione della medesimezza del fatto la mera estensione soggettiva dei componenti.Il richiamo è al precedente costituito da Sez. 6 n. 32058/25, Rv. 288634-01 ovesi è precisato che il divieto di bis in idem trova esplicita tutela nell'articolo 4 delprotocollo n. 7 alla CEDU e si è richiamato il dictum di Corte cost n. 149/2022.Quanto alla nozione di medesimo fatto il ricorrente ricorda che la giurispru-denza di legittimità ha da tempo affermato che l'identità del fatto sussiste quandovi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, conside-rato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale, con ri-guardo alle circostanze di tempo e di luogo di persona (Sez. U. n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231800—01).Viene anche evidenziato che nel caso di reati associativi con contestazionec.d. aperta la data indicata in imputazione può non assumere rilievo decisivo, per-ché ciò che conta è l'effettivo contenuto dell'accertamento. Infatti la regola pro-cessuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia dellasentenza di primo grado (art. 158 cod. pen.), non equivale a presunzione di col-pevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a ca-rico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicatoultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti in-terruttivi della partecipazione al sodalizio (il richiamo e al dictum di Sez. 2 n. 37104del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-01).Ne discenderebbe che la volontà di conferire rilievo indiziario alla prosecu-zione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo assetto organizzativo giàgiudicato in via definitiva nel procedimento “Molo 13” si tradurrebbe nell'intento dipunire nuovamente una condotta permanente la cui rilevanza penale si è già esau-rita con la definitività della precedente condanna. L'identità del sodalizio, riferibilealla cosca [OSCURATO:PERSONA], del ruolo attribuito al ricorrente e delle dinamiche operativedescritte, rivelerebbero la mera inerzia di un legame già sanzionato2.2. Con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, assume il difensorericorrente violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale calabreseravvisato nei confronti del proprio assistito gravi indizi di colpevolezza in relazioneal reato associativo e a quello di cui al capo 29), nonostante le risultanze indiziarierassegnassero l’esistenza, al più, di un solo episodio illecito (quanto alla contesta-zione per il capo 1), e comunque non delineassero alcun contributo concreto altraffico (quanto alla contestazione di cui al capo 29).Il ricorrente richiama la motivazione di pag. 2 dell'ordinanza impugnata erileva come, contrariamente a quanto vi si legge, dalle chat sembra potersi desu-mere che la cessione di droga avesse al più ad oggetto 700 grammi di sostanza.Si ritiene allora condivisibile l'orientamento del G.I.P. in ordine all'insuffi-cienza di tali accadimenti a dimostrare, per la sporadicità della vicenda, il ruolopartecipativo dell'odierno ricorrente al sodalizio criminoso.In particolare, si sottolinea in ricorso che, a fronte di un’incolpazione con41 capi di imputazione, ci troviamo di fronte ad un indagato cui si ascrive la par-tecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 in ragione di uno solo.Si ricorda in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha più volte af-fermato che, per integrare la partecipazione all'associazione per delinquere, non èsufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all'associazione mede-sima, ma occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione ed alle suedinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione al sodalizioed alla sua sorte, con l'immanente coscienza e volontà di farne parte e di contri-buire al suo illecito sviluppo (Sez. 4 n. 35920/2020; Sez. 6 n. 55066/2017; Sez.6 n. 39383/2017; Sez. 6, n. 16563/2011). E, nello specifico delle associazionifinalizzate al traffico di stupefacenti che la partecipazione richiede la consapevolerealizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativocontributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione stessa, sicché non èintegrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato,anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti (Sez. 6, n.34563/2019 e Sez. 6 n. 10917/2017).Ci si duole che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia, per un verso,carente quanto all'individuazione del contributo materiale o morale del ricorrenteanche solo al singolo episodio, e, in ogni caso, erronea in ordine alla ritenuta infe-renza di un’estemporanea transazione illecita a rappresentare indizio della pretesaappartenenza organica all’associazione.Con riferimento al capo 29) sarebbe poi evidente l'assenza di un'effettivariconducibilità dell'addebito al ricorrente.Si sottolinea, in proposito, che non vi è accenno al [OSCURATO:PERSONA] nella conversa-zione; eppure, la motivazione conclude per la sua partecipazione ad un affare che,peraltro, difetta di ogni elemento indicativo di quantità in natura della presuntasostanza stupefacente. Non sarebbe, infatti, dato sapere né dai contenuti dellaconversazione si desume, in che cosa sia consistita la condotta del ricorrente, inche cosa si sia estrinsecata la sua contribuzione all'affare illecito e con quale ruoloe consapevolezza in capo allo stesso, finanche rimanendo incerta la natura dellatransazione.2.3. Con il quarto motivo si censura la sussistenza della circostanza aggra-vante di cui all’art. 416.bis.1 cod. pen., contestata per avere favorito con l’asso-ciazione dedita al narcotraffico l’organizzazione mafiosa ‘ndraghetista nota comecosca [OSCURATO:PERSONA] (accertata con la sentenza cd. Appia),Per il ricorrente non convince quello che sarebbe stato un aprioristico rico-noscimento della aggravante ad effetto speciale, che sembrerebbe diventare, se-condo la motivazione del provvedimento impugnato, conseguenza automaticadella caratura criminale dei soggetti coinvolti, presupponendo una finalità specificadell'agire in capo al [OSCURATO:PERSONA] indotta dall'avere intrattenuto rapporti pregressi con ilGallace.La motivazione sul punto sarebbe veramente apparente in quanto non con-sentirebbe di individuare il coefficiente psicologico richiesto finendo, per risolversiin una inammissibile sovrapposizione tra il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90e l’aggravante di cui all'articolo 416-bis1 cod. pen., esigente, invece, un’autonomae rigorosa prova circa la direzione dell'apporto verso il rafforzamento del sodaliziodi tipo mafioso.Si sottolinea, peraltro, che in termini difformi si è espresso il tribunale delriesame con riguardo al concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], dando atto dellacircostanza per la quale non vi fossero elementi dai quali desumere aprioristica-mente che la presunta transazione di stupefacenti, di quantità peraltro incerta,fosse destinata ad alimentare le casse del clan o a potenziarne la struttura, rima-nendo invece confinate in una dinamica di mero scambio commerciale tra privati,risultando indimostrato che gli autori agissero con il dolo specifico volto appuntoal rafforzamento del sodalizio.Si cita ampia giurisprudenza in materia (tra cui S.U. n. 8545/2020; Sez. 1n. 49341/2023 e Sez. 3 n. 45536/2022) lamentando che l'ordinanza impugnatanon ne avrebbe operato un corretto governo.Per il ricorrente, anche a voler ammettere che [OSCURATO:PERSONA] avesse interloquitocon il [OSCURATO:PERSONA] (dato, comunque, che non sarebbe evincibile nel presente procedi-mento), l'interfacciarsi esclusivo con il predetto non consentirebbe in maniera uni-voca di ritenere che egli agisse nella consapevolezza di voler avvantaggiare l'interacompagine associativa, dalla quale si dà atto egli è risultato estraneo anchenell'ambito del procedimento Appia.2.4. Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione dell'articolo 275comma 3, cod. proc. pen.Per il ricorrente va condivisa la tesi del G.I.P., che aveva ritenuto l'impos-sibilità di ravvisare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari prospettate,stante la risalenza temporale delle presunte condotte (il richiamo è a pag. 114dell'ordinanza).Tuttavia — ci si duole — il provvedimento impugnato si fonda, in punto dirischio cautelare, sulla presunzione di pericolosità sociale derivante dalla conte-stazione della partecipazione associativa e dall'aggravante contestata, ritenendointegrato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex art 275, comma3, cod. proc. pen. Per contro, però, sottolinea il ricorrente che costituisce ormaigiurisprudenza pacifica che la presunzione in questione ha natura relativa, per cui,in ogni caso il provvedimento impugnato avrebbe dovuto confrontarsi — e non l'hafatto — con il tempo trascorso dai fatti contestati.Conclusivamente il ricorrente ritiene che appaia pretenzioso il passaggiomotivazionale della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma, secondo il ri-corrente apoditticamente, la necessità della restrizione massima in considerazionedella mera natura del reato e aggiunge formule generiche (spiccata propensionecriminale. Spregiudicatezza, dimestichezza nel raffrontarsi con il fronte dell'ap-provvigionamento dello stupefacente addirittura su scala transazionale) in alcunmodo ancorate ai fatti compendiati dell'attività investigativa e che non tengonoconto della plausibile evoluzione della personalità del ricorrente nel tempo percome anche inevitabilmente condizionata dal prolungato periodo detentivo.Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.2. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe per l’udienza exart. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso varigettato.Il difensore ricorrente ripropone, per lo più, quelli che sono stati i motivi diriesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente,le argomentazioni addotte dal tribunale del riesame a sostegno del rigetto del pro-posto gravame.Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva-zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau-telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo-mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimentoalla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere correttoin diritto.2. In relazione al primo motivo di ricorso, va evidenziato, in primis, che laquestione del ne bis in idem rispetto alla precedente condanna nel processo “Molo13” non è stata dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, seppure in presenza diun appello del PM che avrebbe dovuto stimolare la proposizione della suddettaquestione. Ed invero, come si rileva dal verbale dell’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore in quella sede si è limitato a chiedere il rigetto dell’appellodel Pm senza che risulti prodotta alcuna memoria.Da ciò deriverebbe l’impossibilità per questa Corte di scrutinare il profilo inquestione, posto che verificare la sussistenza del ne bis in idem cautelare per laprima volta in questa sede comporterebbe una valutazione di elementi di fatto chenon rientra nel perimetro decisorio del giudice di legittimità.Tuttavia, va osservato che il tema della precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 nel procedimento relativo all’ope-razione c.d. “Molo 13” è stato comunque affrontato nel provvedimento impugnato(pag. 2) seppure al diverso fine di corroborare la tesi circa la non occasionalità delreato fine di cui al capo 29) e della permanente intraneità del ricorrente al sodaliziocriminoso (si legge, infatti, che «il Collegio non può fare a meno di evidenziarecome [OSCURATO:PERSONA] sia già risultato partecipe dell’associazione di narcotraffico ca-peggiata da [OSCURATO:PERSONA], accertata e perseguita nell’ambito dell’ope-razione cd. Molo 13…»).Ebbene, nel richiamare quel precedente il tribunale calabrese scrive che sitrattava di «condotta chiusa al giugno 2020».Con il ricorso odierno la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], ancorandosi al dato testualedell’imputazione di quel processo e al tempus commissi delicti dell’associazioneindicato “dal 2014 con condotta perdurante” afferma che vi sarebbe sovrapposi-zione temporale con i fatti di cui al presente processo, in quanto la contestazionec.d. aperta dovrebbe considerarsi “chiusa” all’atto dell’emanazione della sentenzadi primo grado o, almeno, con l’ordinanza di custodia cautelare.Il ricorso, sul punto, è tuttavia assolutamente generico ed aspecifico, e di-fetta di autosufficienza.Il ricorrente, infatti avrebbe dovuto e potuto — e non lo ha fatto né altribunale del riesame e nemmeno in questa sede – produrre elementi idonei adimostrare che, diversamente da quanto ritenuto poi nell’ordinanza impugnata, lacondotta associativa per la quale c’era stata precedente condanna non fosse ces-sata al giugno 2020.In questa sede viene depositato stralcio dell’ordinanza di custodia cautelaredel precedente provvedimento contenente l’incolpazione provvisoria e del decisumdella Corte di appello, ma si omette di produrre la motivazione della sentenza cheha definito il processo c.d. “Molo 13” da cui dovrebbe evincersi — va ribadito,secondo l’indimostrata prospettazione del ricorrente, che si fonda sulla sola letteradel capo d’imputazione — che, diversamente da quanto afferma il tribunale cala-brese nell’ordinanza impugnata, la condanna in quel processo per l’odierno ricor-rente non abbia riguardato fatti commessi sino al giugno 2020.Il ricorrente non sembra tenere conto che, al di là di quanto indicatonell’editto accusatorio, occorre verificare quanto effettivamente accertato in sen-tenza. Ciò perché il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nellacondotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e per-sona. Questo è il criterio fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Corte costitu-zionale n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018,Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv.283371 - 01 Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali seg-menti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei dueprocedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo pro-cedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversa organiz-zazione criminale (vedasi in proposito Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano,non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o diffe-renza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di in-teressi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale succes-sione da un sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unicaorganizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità o artico-lazioni interne. Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptum che nonsono decisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solo dato deldiverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale, perchéquesti elementi possono essere compatibili con la natura permanente del reatoassociativo. Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice dimerito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero sisia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pureaventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016,Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez.1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750).Corollario di tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di con-trollare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commis-sione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi inesame nei vari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ovevi sia sovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014,Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione in formacosiddetta "aperta", la "identità del fatto" che rileva ai fini dell'operatività del prin-cipio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanentecontestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protrattaoltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì alle-gato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv.259642, in cui la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata conte-stata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad unperiodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale"fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta, in tale conte-sto).3. Nel merito della questione circa la gravità indiziaria per il reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 309/90 — non contrastata, come detto in precedenza, da alcunaallegazione difensiva la ricostruzione accreditata nel provvedimento impugnato —occorre, dunque partire dal dato cronologico che la condotta contestata nel pre-gresso procedimento risulta circoscritta temporalmente, dal giudice della cogni-zione della condanna, al giugno 2020, mentre i fatti per cui si procede vannoascritti ad un perimetro temporale successivo, coincidente con il traffico rasse-gnato dall’episodio di cui al capo 29) nel dicembre 2020.Il provvedimento impugnato dà conto di un’evidente prosecuzione di quellache era stata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione ex art. 74 d.P.R.309/90 per cui aveva già ricevuto una precedente condanna, laddove dà conto dicome sia rimasto provato che in data 23/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] creòuna chat di gruppo denominata "debiti” per incalzare i debitori a pagare pregresseforniture di droga insolute, in particolare una partita di 2 chili di cocaina, ma ancheprecedenti, e che in questa chat, delle cui conversazioni il provvedimento impu-gnato a pag. 2 riporta significativi stralci, risultava essere presente [OSCURATO:PERSONA](alias “neutro”).I giudici del gravame cautelare, con motivazione priva di aporie logiche,danno conto di come quanto emerso dalle compiute indagini abbia consentito diritenere integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione di cuial capo 29) dell'incolpazione provvisoria, ma anche di come tali elementi sianoidonei a fondare altresì la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ascrittoal capo 1) della rubrica provvisoria.I giudici calabresi ricordano che, come noto, per poter configurare la par-tecipazione di ciascun indagato al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è ne-cessario ravvisare dal punto di vista oggettivo, la realizzazione di un concreto con-tributo causale alla realizzazione del programma stesso, mediante attività che, siapure non necessariamente corrispondenti alla condotta tipica di uno o più reatifine, comunque siano idonee a disvelare inequivocabilmente la consapevole e con-creta funzionalità della condotta agli obiettivi dell'ente criminale. E che, in meritoall'elemento psicologico dei reato va, invece, riscontrata la coscienza e volontà dipartecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programmadelinquenziale, in modo stabile e permanente.Nel provvedimento impugnato si sottolinea anche, correttamente, che,quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso,non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontàdi partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.E che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stu-pefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al so-dalizio, ed in particolare dell"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva ladurata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anchebreve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema col-laudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché perun periodo di tempo limitato (il richiamo è a Sez. 6 n. 42937 de/23/09/2021,Sermone, Rv. 282122 —01).Poste tali coordinate ermeneutiche, il Collegio del gravame cautelare ap-pare averne operato un buon governo evidenziando come l’odierno già fosse risul-tato partecipe dell'associazione di narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], accertata e perseguita nell'ambito dell'operazione cd. “Molo 13” (condottachiusa al giugno 2020), ove ha riportato una condanna, all'esito del giudizio ab-breviato, alla pena finale di 9 anni di reclusione ed euro 32.000 di multa, poi ride-terminata in appello nella pena finale di 8 anni e 8 mesi di reclusione e 30.000,00euro di multa. E come in quel processo è risultato provato che egli partecipasse alsodalizio contribuendo all'acquisto di alcune partite di stupefacente e alla relativacommercializzazione, eseguendo le direttive impartitegli dal vertice [OSCURATO:PERSONA], concorrendo persino a finanziare una importazione di un ingentecarico di cocaina (200 kg) dalla Colombia (così il capo 2 di quel processo).Ebbene, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato i fattivenuti alla luce nel presente procedimento, contestati al capo 29) e risalenti aldicembre 2020, quindi ulteriori e successivi a quelli già contestati, attestano, sottoil profilo della gravità indiziaria, un’evidente prosecuzione da parte del ricorrentealla sua partecipazione al sodalizio e il permanere dei suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA],cui assicura la partecipazione a consistenti operazioni di approvvigionamento dicocaina da destinare al successivo smercio, in piena sinergia con i sodali, segnotangibile della perdurante partecipazione del prevenuto ai sodalizio dedito ai nar-cotraffico, mediante la continuativa prestazione di un apporto consapevole e orien-tato ad un comune obiettivo criminoso.Come si rileva nel provvedimento impugnato, nonostante il breve tempo diosservazione investigativa, la qualità delle chat versate in atti è da sola idonea aprovare la stabilità del rapporto. In tal senso per i giudici calabresi sono indicisuggestivi di un apposto duraturo al sodalizio la consistenza quantitativa ed eco-nomica della transazione illecita contestata al capo 29), gli univoci riferimenti apregresse forniture da saldare, la qualità dei rapporti con il vertice, l'accesso alsistema di cessione a credito. Tutti elementi che, univocamente considerati, con-cludono coerentemente i giudici del gravame cautelare palesano il coinvolgimento,da parte del prevenuto, in un sistema di affidamento reciproco, che si può spiegaresolo nei termini di perduranza del rapporto associativo.Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, anche il secondo e il terzo motivodi ricorso sono infondati, proponendosi con gli stessi argomenti generici, in quantonon costituenti una critica argomentata al ragionamento giuridico del Tribunaleche individua plurime circostanze indicative della prosecuzione, dopo il dicembre2020, dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa capeggiata da GallaceCosimo Davide, a cui il prevenuto era legato per precedenti analoghe vicende, macon cui avrebbe mantenuto un continuativo rapporto di affidamento reciproco nellarealizzazione del programma criminoso (con una differente perimetrazione crono-logia nella nuova contestazione, come detto), in virtù di risultanze probatorie chia-ramente indicate (le chat, le modalità dell’azione e altro), di cui la difesa richiedeuna non ammessa differente lettura in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 11194dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; conf. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269884 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n.37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Ca-radonna, Rv. 280747).Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,4. Il quarto motivo, con cui si censura la sussistenza della circostanza ag-gravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., contestata per avere favorito con l’associa-zione dedita al narcotraffico l’organizzazione mafioso ‘ndraghetista nota come co-sca [OSCURATO:PERSONA] (accertata con la sentenza cd. Appia), è inammissibile per carenza diinteresse.Le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che, nel sistema processuale pe-nale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utili-taristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di ri-muovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giu-diziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisionepiù vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo (da ultimo Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693-01).L'interesse all'impugnazione deve, dunque, necessariamente presentare lecaratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con laimpugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teorica-mente corretto, ma anche praticamente favorevole.Si è, dunque, affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4,cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deveessere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare esussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attra-verso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione praticapiù vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 62031 del11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995; Boido, Rv.202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 203093; Sez. U, n. 29529 del25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).Con particolare riferimento al tema delle impugnazioni cautelari, pertanto,devono ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, sia il riesame, sia il ri-corso per cassazione, quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione diuna circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una con-creta utilità (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Patanè, Rv. 284489 -01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 -dep. 01/02/2019-, Fucito, Ry. 275028 - 01;Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01; Sez. 6, n. 37355del 18/07/2024, Patanè, non mass.).Nella specie, il ricorrente non ha evidenziato alcun vantaggio ottenibile nellafase cautelare dall'esclusione invocata, in quanto la stessa non inciderebbe sullapossibilità di adottare o mantenere la misura, né vi è diversità dei termini di faseo di durata massima e, in ogni caso, anche se l’aggravante contestata non fosseconfigurabile, alcuna conseguenza deriverebbe dalla sua rimozione sulla sorte delprovvedimento cautelare in ordine al quale, in relazione al reato di cui all’art. 74d.P.R. 30/90, si è ritenuta sussistente la gravità indiziaria (Sez. 6, n. 32539 del14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 32538 del 14/07/2015, Lambiase nonmass.; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469 - 01).5. L’infondatezza dei precedenti motivi, si riflette sull’ultimo afferente aduna pretesa insussistenza di esigenze cautelari, nonostante una motivazione sulpunto da parte del giudicante del gravame cautelare che, oltre a riportare corret-tamente l’applicabilità nel caso in esame della doppia presunzione relativa previstadall'art. 275 cod. proc. pen. — la prima riguardante la stessa sussistenza delleesigenze cautelari (l'an della cautela), la seconda l'adeguatezza della misura daapplicare, individuata nella custodia in carcere (il quomodo della cautela) — hamostrato di tenere in considerazione le modalità operative poste in essere dall’as-sociato, per i rapporti fiduciari con il capo clan e per la natura del traffico a livellointernazionale.Come si rileva nel provvedimento impugnato, senza che il ricorso in esamevi si confronti criticamente, la Difesa non ha dedotto elementi idonei a superare lapresunzione prevista dalla legge, né gli stessi si ricavano dagli atti processuali, chedepongono in senso contrario.Ed invero, evidenzia il tribunale calabrese che è emersa l'esistenza di un’as-sociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti su scala interna-zionale avente struttura complessa e gerarchicamente ordinata, estremamente al-larmante nella capacità dimostrata di approvvigionarsi di notevoli quantitativi clidroga, dotata una stabile base economica e una stabile ramificazione sul territorionazionale e internazionale che consente ai sodali di approvvigionarsi di stupefa-cente continuamente, senza venire mai inibita nemmeno dai pesanti sequestri su-biti, comprendo un vasto mercato e coprendo la possibilità di trafficare sia droghepesanti che leggere. E come non possa trascurarsi che, nell'ambito di tale asso-ciazione, l'odierno ricorrente rivesta una posizione di spicco, di acquirente/vendi-tore di livello intermedio.La seconda presunzione (relativa) di adeguatezza della misura cautelaremassima è stata ritenuta pienamente sussistente non avendo la difesa del ricor-rente dedotto alcun concreto elemento da cui dedurre l'idoneità di misure menogravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen.Correttamente è stato posto l’accento sul fatto che non fosse valorizzabilein senso favorevole all’indagato il tempo 'silente' tanto più considerata l'allarmantepersonalità dello stesso che - già gravato da precedenti specifici (v. gli esiti delprocedimento Appia e di Molo 13) ha dimostrato una non comune professionalitànel delinquere senza lasciar emergere alcuna forma di rescissione dal contestodelinquenziale investigato.Coerente con tali premesse appare allora la conclusione dei giudici catan-zaresi circa la sussistenza, nel caso concreto, di rilevanti esigenze cautelari, attesoil pericolo di recidivanza deducibile dalla spiccata propensione al crimine di settorequale si ricava dalla non occasionalità del fatto e dall'inserimento del prevenuto inun ambito criminale nel quale ha dimostrato di avere estrema dimestichezza nelrapportarsi con il fronte dell'approvvigionamento dello stupefacente, addirittura suscala transnazionale.Dunque, anche a prescindere dalle presunzioni di legge, per i giudici delgravame cautelare sussistono concreti e specifici profili cautelati che impongonol'assoggettamento del ricorrente al regime custodiale, l'unico in grado di rescin-dere i contatti con l'associazione e arginare la proclività a delinquere, risultandoperaltro la misura inframuraria proporzionata alle verosimili ricadute nel delittocontestato.6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Vanno operati gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23404/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris