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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42630/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione, in sede di (secondo) giudizio di rinvio, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione prospettata come patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento ai reati di associazione per delinquere e riciclaggio (rispettivamente capi A e B), per i quali l'instante è stato assolto per insussistenza del fatto con due diverse sentenze divenute irrevocabili.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono vizio cumulativo di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. 2.1.

In primo luogo, il giudizio rescissorio sarebbe stato celebrato innanzi alla medesima Sezione della Corte d'appello che ha emesso il provvedimento annullato con rinvio, nonostante la Suprema Corte con la seconda sentenza di annullamento avesse disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello.

2.2. In secondo luogo, il giudice della riparazione, nonostante l'indicazione dei principi da applicare da parte della Suprema Corte (in primis quello sancito da Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01), avrebbe invece ritenuto insussistenti i presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, richiesta con riferimento ai reati di cui ai capi A e B dell'ordinanza cautelare, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione di un altro reato sotteso alla medesima ordinanza cautelare, la falsificazione di un provvedimento di dissequestro (capo D).

2.3. Nel riconoscere valenza ostativa all'intervenuta prescrizione, peraltro, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'insegnamento di Corte cost. n. 219 del 2008 e, comunque, 'non avrebbe considerato quanto emergente dalla recente Corte cost. n. 41 del 2024.

La sentenza da ultimo indicata, ancorché intervenuta in diversa materia, prosegue il ricorrente, avrebbe riconosciuto il diritto fondamentale della persona a non essere presentata come colpevole, senza avere potuto difendersi e senza aver potuto presentare prova a proprio discarico.3.

La Procura generale e l'Avvocatura generale dello Stato, quest'ultima nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, globalmente considerato, è infondato.

2. Le dedotte violazioni dell'art. 627 cod. proc. pen. impongono, limitatamente a quanto di rilievo, una disamina del fatto processuale.

2.1. Per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dalle due sentenze rescindenti, Sez. 4, n. 40090 del 28 settembre 2022 ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 25 gennaio 2022 che ha dichiarato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione inammissibile (per tardività), quanto alla restrizione della libertà patita in relazione all'associazione per delinquere ascritta al capo A, e infondata, in ordine a quella subita con riferimento al riciclaggio di cui al capo B, essendo stato l'instante assolto per insussistenza dei fatti con riferimento a entrambe le contestazioni.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso evidenziando la non corretta dichiarazione d'inammissibilità per tardività, quanto alla richiesta ricollegata al capo A, e, quanto all'istanza ricollegata al capo B, la violazione del principio di cui a Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 -

01. Trattasi del principio per cui, come letteralmente si legge nella sentenza rescindente: «...

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura».

Per la Corte di cassazione dall'ordinanza impugnata non risultava «... con chiarezza se l'ipotesi di riciclaggio in origine contestata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata successivamente rivalutata in relazione a elementi ulteriori e diversi, idonei a escludere la predetta ipotesi di reato, o se gli elementi posti a base dell'assoluzione [...] fossero i medesimi in base ai quali era stata applicata la custodia in carcere.

Non veniva chiarito, in sostanza, se tali elementi si esaurissero nella sola attività di tentata truffa finalizzata all'incasso del falso certificato di credito, ipotesi per la quale la misura cautelare della custodia in carcere non è, in effetti, prevista».

2.2. Con l'ordinanza del 1 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna, nel (primo) giudizio di rinvio, ha rigettato integralmente la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., con ordinanza oggetto di ricorso per cassazione accolto con conseguente annullamento con rinvio.

Sez. 3, n. 46201 del 25 ottobre 2023, in particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato solo parzialmente il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza «D'Ambrosio», cioè limitatamente al solo riciclaggio (capo B) e non anche alla fattispecie associativa (capo A).

Sicché, come da dispositivo, è stata annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla medesma Corte d'appello (ancorché con l'inciso, presente solo in motivazione, della diversità della Sezione).

2.3. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, all'esito del (secondo) giudizio di rinvio, pur avendo escluso cause ostative alla riparazione con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A) e riciclaggio (capo B), ha rigettato nuovamente la domanda ex art. 314 cod. proc. pen.

Ciò è avvenuto in considerazione del proscioglimento dell'instante, per intervenuta prescrizione, con riferimento al reato di falsità materiale (capo D), anch'esso posto a fondamento dell'ordinanza cautelare insieme ai reati di cui innanzi e ad altro reato di falso (capo C), dal quale [OSCURATO:PERSONA] .era stato prosciolto per insussistenza del fatto e sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'intervento cautelare.

3. Orbene, le censure prospettanti la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. non hanno pregio.

3.1. È manifestamente infondato il primo profilo di doglianza (sintetizzato al par.

2.1. del «ritenuto in fatto»).

A prescindere dalla circostanza per cui nel dispositivo della sentenza rescindente si legge chiaramente l'operato rinvio alla Corte d'appello di Bologna e non ad altra Sezione della detta Corte d'appello, come previsto dall'art. 623, lett. a, cod. proc. pen. per il caso di annullamento di un'ordinanza, non costituisce principio di diritto il riferimento, presente in un inciso della parte motiva della detta sentenza, al rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello.

3.2. Infondato è invece il secondo profilo di censura, globalmente considerato (sintetizzato al par.

2.2. del «ritenuto in fatto»).

3.2.1. Il giudice della riparazione, proprio in applicazione del principio posto a fondamento dell'annullamento, ha escluso la sussistenza di cause ostative alla riparazione con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A), riciclaggio (capo B) e falso (capo C), tutti sottesi all'intervento cautelare dedotto come causa dell'ingiusta detenzione.

In applicazione del principio sancito dalle citate Sezioni Unite «D'Annbrosio», di cui alla sentenza rescindente, è stato difatti ritento che i proscioglimenti sono stati motivati sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'ordinanza cautelare.

La Corte territoriale, poi, quale giudice di merito in grado unico, ha correttamente proseguito il proprio giudizio volto all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative, non essendovi sul punto giudicato implicito ovvero preclusioni, conservando gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito ex art 314 cod. proc. pen. 3.2.2.

Causa ostativa è stata ravvisata nell'intervenuto proscioglimento dell'instante da altro reato di falso (capo D), anch'esso sotteso al medesimo intervento cautelare, per essersi lo stesso estinto per prescrizione, in uno con l'insussistenza di una ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Il giudice di merito ha difatti sul punto evidenziato che l'instante è stato privato della libertà personale in forza dell'intervento cautelare per un numero di giorni inferiore alla pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato di falso, trovando peraltro nella specie applicazione, ratione temporis, l'art.280 cod. proc. pen.

Tale articolo, nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1 di. 1 luglio 2013, n. 78 (conv., con mof., dalla legge 12 luglio 1991 n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013), consentiva la custodia cautelare in carcere per delitti, come quello di specie, con pena della reclusione non inferiore nel massimo a «quattro anni».

3.2.3. Quanto alla sussistenza, ab origine, delle esigenze cautelari e delle circostanze tali da rendere adeguata e proporzionata la custodia cautelare applicata, a cui fa riferimento il ricorrente ancorché criticandone in fatto la scelta in sede di intervento cautelare, rileva invece il principio, con il quale il ricorso non si confronta evidenziando sul punto la sua manifesta infondatezza, per cui con riferimento a tali profili non è ravvisabile ingiusta detenzione, essendo invece essa apprezzabile in relazione ai presupposti - titolo del reato e gravità indiziaria - di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 5, n. 19334 del 18/01/72023, Rubino, Rv. 256497 - 01).

4. Quanto appena evidenziato in merito alla ritenuta causa ostativa individuata dal giudice di merito nel proscioglimento da uno dei reati sottesi all'intervento cautelare per essersi lo stesso estinto per prescrizione, rende manifesta l'infondatezza dell'ultimo profilo di censura (sintetizzato al par.

2.3. del «ritenuto in fatto»).4.1.

Nella fattispecie in esame trova applicazione il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire nei termini di recente esplicitati da Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi (il cui iter logico- giuridico è stato fatto proprio anche da Sez. 4, n. 11537 del 02/02/2023, Ambrogio, e da Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01).

4.2. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit.; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv.. 279713 - 01; si vedano altresì Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855 - 01, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale», Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264 - 01).

4.3. Si versa in particolare in una situazione nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314 cod. proc. pen. subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione.

Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare.

Né una tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione.

Trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una di esse, perciò stesso, si deve rinunciare all'altra.

Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto, di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 30404 del 2022, Maggi, cit.; si veda altresì, ex plurimis, Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01).

Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit.; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076 - 01).

4.4. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni.

Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi.

È stato in particolare evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della

I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata.

Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi.

Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale.

Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione, nonché Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit., la quale chiarisce che, per medesimezza di ratio, i principi di cui innanzi operano anche nel caso in cui il proscioglimento per taluni reati, sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza di non luogo a procedere, quindi in sede di udienza preliminare, in ragione dell'esplicito richiamo a tale tipologia di sentenza operato dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen, e a prescindere dalla circostanza che il proscioglimento nel merito, con riferimento agli altri reati sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato in forza di rinvio a giudizio disposto nel corso dell'udienza preliminare).

4.5. Il ricorrente, oltre a. non confrontarsi con l'evidenziata lettura di Corte cost. n. 219 del 2008, in termini inconferenti prospetta un diverso possibile approdo ermeneutico in considerazione di Corte cost. 41 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Pubblico Mnistero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto (anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica).

A fondamento della decisione la Corte costituzionale ha però posto proprio la distinzione tra imputato e indagato, dei quali il primo può esercitare il diritto di rinunciare alla prescrizione, invece non colta dal ricorrente.

4.6. Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della censura mossa dal ricorrente, è operante, per medesimezza di ratio, anche nel caso, come quello di specie, in cui il proscioglimento per estinzione dovuta a prescrizione per taluni reati (di cui all'ordinanza cautelare) sia avvenuto all'esito di un processo diverso da quello all'esito del quale è intervenuto il proscioglimento nel merito dagli altri reati sottesi al medesimo intervento cautelare.4.7.

Orbene, il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in una fattispecie per la quale è stata esclusa, quanto al reato estinto per prescrizione, un'ipotesi di «ingiustizia formale» e in cui la detenzione in complesso patita non ha soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il reato estinto.

5. In conclusione, al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché alla rifusione delle spese sostenute dal resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione, in sede di (secondo) giudizio di rinvio, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione prospettata come patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento ai reati di associazione per delinquere e riciclaggio (rispettivamente capi A e B), per i quali l'instante è stato assolto per insussistenza del fatto con due diverse sentenze divenute irrevocabili. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono vizio cumulativo di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. 2.1. In primo luogo, il giudizio rescissorio sarebbe stato celebrato innanzi alla medesima Sezione della Corte d'appello che ha emesso il provvedimento annullato con rinvio, nonostante la Suprema Corte con la seconda sentenza di annullamento avesse disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello. 2.2. In secondo luogo, il giudice della riparazione, nonostante l'indicazione dei principi da applicare da parte della Suprema Corte (in primis quello sancito da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01), avrebbe invece ritenuto insussistenti i presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, richiesta con riferimento ai reati di cui ai capi A e B dell'ordinanza cautelare, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione di un altro reato sotteso alla medesima ordinanza cautelare, la falsificazione di un provvedimento di dissequestro (capo D). 2.3. Nel riconoscere valenza ostativa all'intervenuta prescrizione, peraltro, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'insegnamento di Corte cost. n. 219 del 2008 e, comunque, 'non avrebbe considerato quanto emergente dalla recente Corte cost. n. 41 del 2024. La sentenza da ultimo indicata, ancorché intervenuta in diversa materia, prosegue il ricorrente, avrebbe riconosciuto il diritto fondamentale della persona a non essere presentata come colpevole, senza avere potuto difendersi e senza aver potuto presentare prova a proprio discarico.3. La Procura generale e l'Avvocatura generale dello Stato, quest'ultima nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, globalmente considerato, è infondato. 2. Le dedotte violazioni dell'art. 627 cod. proc. pen. impongono, limitatamente a quanto di rilievo, una disamina del fatto processuale. 2.1. Per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dalle due sentenze rescindenti, Sez. 4, n. 40090 del 28 settembre 2022 ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 25 gennaio 2022 che ha dichiarato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione inammissibile (per tardività), quanto alla restrizione della libertà patita in relazione all'associazione per delinquere ascritta al capo A, e infondata, in ordine a quella subita con riferimento al riciclaggio di cui al capo B, essendo stato l'instante assolto per insussistenza dei fatti con riferimento a entrambe le contestazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso evidenziando la non corretta dichiarazione d'inammissibilità per tardività, quanto alla richiesta ricollegata al capo A, e, quanto all'istanza ricollegata al capo B, la violazione del principio di cui a Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01. Trattasi del principio per cui, come letteralmente si legge nella sentenza rescindente: «... In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura». Per la Corte di cassazione dall'ordinanza impugnata non risultava «... con chiarezza se l'ipotesi di riciclaggio in origine contestata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata successivamente rivalutata in relazione a elementi ulteriori e diversi, idonei a escludere la predetta ipotesi di reato, o se gli elementi posti a base dell'assoluzione [...] fossero i medesimi in base ai quali era stata applicata la custodia in carcere. Non veniva chiarito, in sostanza, se tali elementi si esaurissero nella sola attività di tentata truffa finalizzata all'incasso del falso certificato di credito, ipotesi per la quale la misura cautelare della custodia in carcere non è, in effetti, prevista». 2.2. Con l'ordinanza del 1 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna, nel (primo) giudizio di rinvio, ha rigettato integralmente la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., con ordinanza oggetto di ricorso per cassazione accolto con conseguente annullamento con rinvio. Sez. 3, n. 46201 del 25 ottobre 2023, in particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato solo parzialmente il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza «D'Ambrosio», cioè limitatamente al solo riciclaggio (capo B) e non anche alla fattispecie associativa (capo A). Sicché, come da dispositivo, è stata annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla medesma Corte d'appello (ancorché con l'inciso, presente solo in motivazione, della diversità della Sezione). 2.3. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, all'esito del (secondo) giudizio di rinvio, pur avendo escluso cause ostative alla riparazione con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A) e riciclaggio (capo B), ha rigettato nuovamente la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. Ciò è avvenuto in considerazione del proscioglimento dell'instante, per intervenuta prescrizione, con riferimento al reato di falsità materiale (capo D), anch'esso posto a fondamento dell'ordinanza cautelare insieme ai reati di cui innanzi e ad altro reato di falso (capo C), dal quale [OSCURATO:PERSONA] .era stato prosciolto per insussistenza del fatto e sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'intervento cautelare. 3. Orbene, le censure prospettanti la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. non hanno pregio. 3.1. È manifestamente infondato il primo profilo di doglianza (sintetizzato al par. 2.1. del «ritenuto in fatto»). A prescindere dalla circostanza per cui nel dispositivo della sentenza rescindente si legge chiaramente l'operato rinvio alla Corte d'appello di Bologna e non ad altra Sezione della detta Corte d'appello, come previsto dall'art. 623, lett. a, cod. proc. pen. per il caso di annullamento di un'ordinanza, non costituisce principio di diritto il riferimento, presente in un inciso della parte motiva della detta sentenza, al rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello. 3.2. Infondato è invece il secondo profilo di censura, globalmente considerato (sintetizzato al par. 2.2. del «ritenuto in fatto»). 3.2.1. Il giudice della riparazione, proprio in applicazione del principio posto a fondamento dell'annullamento, ha escluso la sussistenza di cause ostative alla riparazione con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A), riciclaggio (capo B) e falso (capo C), tutti sottesi all'intervento cautelare dedotto come causa dell'ingiusta detenzione. In applicazione del principio sancito dalle citate Sezioni Unite «D'Annbrosio», di cui alla sentenza rescindente, è stato difatti ritento che i proscioglimenti sono stati motivati sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale, poi, quale giudice di merito in grado unico, ha correttamente proseguito il proprio giudizio volto all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative, non essendovi sul punto giudicato implicito ovvero preclusioni, conservando gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito ex art 314 cod. proc. pen. 3.2.2. Causa ostativa è stata ravvisata nell'intervenuto proscioglimento dell'instante da altro reato di falso (capo D), anch'esso sotteso al medesimo intervento cautelare, per essersi lo stesso estinto per prescrizione, in uno con l'insussistenza di una ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice di merito ha difatti sul punto evidenziato che l'instante è stato privato della libertà personale in forza dell'intervento cautelare per un numero di giorni inferiore alla pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato di falso, trovando peraltro nella specie applicazione, ratione temporis, l'art.280 cod. proc. pen. Tale articolo, nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1 di. 1 luglio 2013, n. 78 (conv., con mof., dalla legge 12 luglio 1991 n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013), consentiva la custodia cautelare in carcere per delitti, come quello di specie, con pena della reclusione non inferiore nel massimo a «quattro anni». 3.2.3. Quanto alla sussistenza, ab origine, delle esigenze cautelari e delle circostanze tali da rendere adeguata e proporzionata la custodia cautelare applicata, a cui fa riferimento il ricorrente ancorché criticandone in fatto la scelta in sede di intervento cautelare, rileva invece il principio, con il quale il ricorso non si confronta evidenziando sul punto la sua manifesta infondatezza, per cui con riferimento a tali profili non è ravvisabile ingiusta detenzione, essendo invece essa apprezzabile in relazione ai presupposti - titolo del reato e gravità indiziaria - di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 5, n. 19334 del 18/01/72023, Rubino, Rv. 256497 - 01). 4. Quanto appena evidenziato in merito alla ritenuta causa ostativa individuata dal giudice di merito nel proscioglimento da uno dei reati sottesi all'intervento cautelare per essersi lo stesso estinto per prescrizione, rende manifesta l'infondatezza dell'ultimo profilo di censura (sintetizzato al par. 2.3. del «ritenuto in fatto»).4.1. Nella fattispecie in esame trova applicazione il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire nei termini di recente esplicitati da Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi (il cui iter logico- giuridico è stato fatto proprio anche da Sez. 4, n. 11537 del 02/02/2023, Ambrogio, e da Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01). 4.2. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit.; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv.. 279713 - 01; si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855 - 01, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale», Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264 - 01). 4.3. Si versa in particolare in una situazione nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314 cod. proc. pen. subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Né una tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione. Trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una di esse, perciò stesso, si deve rinunciare all'altra. Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto, di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 30404 del 2022, Maggi, cit.; si veda altresì, ex plurimis, Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit.; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076 - 01). 4.4. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. È stato in particolare evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione, nonché Sez. 4, n. 30404 del 2022 Maggi, cit., la quale chiarisce che, per medesimezza di ratio, i principi di cui innanzi operano anche nel caso in cui il proscioglimento per taluni reati, sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza di non luogo a procedere, quindi in sede di udienza preliminare, in ragione dell'esplicito richiamo a tale tipologia di sentenza operato dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen, e a prescindere dalla circostanza che il proscioglimento nel merito, con riferimento agli altri reati sottesi all'ordinanza cautelare, sia avvenuto con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato in forza di rinvio a giudizio disposto nel corso dell'udienza preliminare). 4.5. Il ricorrente, oltre a. non confrontarsi con l'evidenziata lettura di Corte cost. n. 219 del 2008, in termini inconferenti prospetta un diverso possibile approdo ermeneutico in considerazione di Corte cost. 41 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e terzo, Cost., dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Pubblico Mnistero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto (anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica). A fondamento della decisione la Corte costituzionale ha però posto proprio la distinzione tra imputato e indagato, dei quali il primo può esercitare il diritto di rinunciare alla prescrizione, invece non colta dal ricorrente. 4.6. Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della censura mossa dal ricorrente, è operante, per medesimezza di ratio, anche nel caso, come quello di specie, in cui il proscioglimento per estinzione dovuta a prescrizione per taluni reati (di cui all'ordinanza cautelare) sia avvenuto all'esito di un processo diverso da quello all'esito del quale è intervenuto il proscioglimento nel merito dagli altri reati sottesi al medesimo intervento cautelare.4.7. Orbene, il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in una fattispecie per la quale è stata esclusa, quanto al reato estinto per prescrizione, un'ipotesi di «ingiustizia formale» e in cui la detenzione in complesso patita non ha soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il reato estinto. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché alla rifusione delle spese sostenute dal resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
Sentenza Cassazione n. 42630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris