CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, parzialmente esclusa dal giudice dell'esecuzione (con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso e a delitti in materia di armi e contro la persona), alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione con il reato associativo, la quale presuppone che i delitti in questione siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, né risultante; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso