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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31901/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ABBATE, con l'adozione delle statuizioni consequenziali, l'accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con rigetto nel resto, nonché l'accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla confisca dei beni diversi dalla Cry s.r.I., con rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 6 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha rigettato le opposizioni proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) avverso il provvedimento reso dal suddetto giudice il 27 giugno 2022 con cui era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], come elencati nell'atto del Pubblico ministero in data 21 marzo 2022, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era stata disposta la confisca di tutti i beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 dicembre 1959, ed era stata disposta la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni diversi da quelli per i quali era stata disposta la confisca nei suoi confronti.

Con la stessa ordinanza del 6 dicembre 2022 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'opposizione, così qualificata, proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui era stata stabilita la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, ha disposto la confisca anche di quest'ultima società.

In ordine all'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni legittimanti la confisca allargata del suo patrimonio, considerato nelle componenti riferibili a lui anche quanto alla titolarità formale e nelle componenti riferibili alla ritenuta sua disponibilità effettiva, pur se formalmente intestati ad altri soggetti, in particolare alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

In ordine all'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso la statuizione di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], altro figlio di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione, oltre a ritenersi la ritualità all'esito della qualificazione dell'atto inizialmente veicolato quale ricorso per cassazione, ha rilevato che, in effetti, dalla più approfondita analisi dell'annotazione della polizia giudiziaria del 10.02.2021, era da trarsi la valutazione conclusiva che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicata quale bene riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era da considerarsi nella titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, da attrarsi nel compendio confiscabile, non sussistendo alcun vincolo di giudicato ostativo proveniente dall'oggetto della confisca disposta in sede cognitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne la confisca dei beni mobili e immobili della Cry s.r.I., di proprietà della figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), il giudice dell'esecuzione ha anzitutto escluso che tale posizione fosse stata confusa con quella di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), sorella del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (sia pure con cognome non perfettamente coincidente), pure destinataria di confisca: il provvedimento ablativo assunto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) afferiva a persona estranea al procedimento penale, in ragione del presupposto secondo cui i beni a lei formalmente intestati erano da considerarsi nella disponibilità del padre [OSCURATO:PERSONA]; del pari, con riferimento a quello assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), da un lato, la difesa dell'altro soggetto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) non era legittimata ad eccepirne la nullità e, in ogni caso, anche l'oggetto del corrispondente provvedimento di confisca era stato acquisito poiché era risultato nell'effettiva disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di unico motivo, articolato in più censure, con cui si è lamentata l'inosservanza degli artt. 322-ter, 644, sesto comma, 648-quater, 240-bis cod. pen. e 666 e 667 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo all'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla disposta confisca dell'intero patrimonio del nucleo familiare del ricorrente.

La difesa ribadisce che, con la sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., emessa il 29 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, l'applicazione della pena concordata in relazione a vari reati aveva visto l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. proc. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna statuizione in punto di confisca.

Dopo il sequestro preventivo e prima del provvedimento di confisca, era stato chiesto al Giudice per le indagini preliminari di determinare l'entità del profitto illecito confiscabile in quanto posto in diretta derivazione causale dei reati a lui contestati secondo le specifiche norme disponenti la rispettiva abiezione, non trovando applicazione l'art. 240-bis cod. pen., disposizione che non poteva essere considerata quando il reato commesso rendeva palese che la sproporzione patrimoniale non fosse dovuta a ulteriori attività delittuose commesse dal condannato, essendo possibile dopo il giudicato disporre la confisca, ma soltanto nel rispetto dei limiti e nell'ambito cognitivo dell'accertamento compiuto in cognizione, relativamente alla responsabilità penale per il reato spia: e, nel caso di specie, i fatti, stante la rilevata configurazione circostanziale, non erano di particolare gravità, così che avrebbe dovuto escludersi in radice la presunzione di illecita accumulazione derivante da condotte delittuose ulteriori, come confermerebbe la limitata confisca emessa in sede esecutiva, in relazione al reato di cui capo U1), in applicazione della norma di cui all'art. 644, sesto comma, cod. pen.Del pari - sottolinea la difesa - per i reati di corruzione ex art. 321 cod. pen. (capi C, T, U, V, W X, Y) la confisca avrebbe potuto disposta soltanto ex art. 322-ter cod. pen., non ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con la conseguente necessità di riferirsi ai limiti previsti dalla disposizione contemplante l'unica confisca ammissibile per quei reati, inerente a una parte, non a tutto il corrispettivo degli appalti acquisiti in modo illecito; anche per il fatto di cui al capo B) si era segnalato che il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] era riferito all'art. 321 cod. pen., per gli effetti già evidenziati, con la particolarità che in questo caso, per la conformazione del fatto, non emergeva alcun profitto confiscabile; gli stessi limiti sussistevano per il reato di cui al capo 0).

Quanto al reato di cui al capo D), la relativa condotta andava considerata meramente occasionale ed estemporanea, avendo essa comportato, peraltro, un modesto profitto illecito (euro 14.714,02), aggredibile ex art. 648-quater cod. pen.

Il medesimo ragionamento valeva per i reati di cui all'art. 643-ter.1 cod. pen. sub L1), M1), Ni), 01), P1), Q1) e R1), con individuazione del profitto nell'importo dell'IVA evasa, da prelevarsi dal patrimonio delle società utilizzatrice delle fatture per operazioni inesistenti o, nel caso di incapienza, per equivalente dal patrimonio dei soci e degli amministratori: importo per determinare il quale avrebbe dovuto disporsi una perizia.

In ordine ai reati di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen., di cui ai capi H), 3), L), M), N), Z), Al) e B1), anche per essi non avrebbe dovuto ritenersi consentita la confisca ex art. 240-bis cod. pen., dal momento che la sentenza accertativa dei medesimi ne aveva escluso la connessione con fatti di criminalità organizzata e li aveva considerati di modesta gravità; inoltre, la commissione dei reati in esame non implicava che i beni oggetto di trasferimento coincidessero con i flussi finanziari scaturenti dallo svolgimento della relativa attività, per cui l'accertamento dell'eventuale produzione di profitti illeciti esigeva una verifica della specifica provenienza dei medesimi: e, nel caso di specie, per ciascuna società fittiziamente intestata, era emersa l'assenza di profitto illecito, mentre i frutti conseguiti dalle condotte corruttive avrebbero potuto essere confiscati ex art. 322-ter cod. pen.

Su tale complessiva base, si era indicato il preciso importo del profitto illecito derivante dai reati di evasione dell'IVA e di riciclaggio in complessivi euro 2.267.307,04 e quello dipendente dai reati di corruzione in complessivi euro 759.178,67; al di là di tali importi, il restante patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere perfettamente lecito.

Questi rilievi - osserva la difesa - non erano stati tenuti in conto nella richiesta formulata dal Pubblico ministero, che aveva recepito la nota della polizia giudiziaria deducendo che i beni costituenti il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], sia in senso formale, sia di fatto, erano stati acquisiti in sproporzione rispetto ai redditi da lui lecitamente dichiarati ed erano suscettibili di apprensione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., omettendo però di confrontarsi con i dati offerti da Abbate, anche a mezzo delle consulenze tecniche prodotte, e nemmeno affrontando il tema dell'inapplicabilità nel caso di specie della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., senza che, quanto al sequestro presupposto si fosse formato il giudicato cautelare, in assenza di impugnazione del decreto impositivo del vincolo.

Gli stessi rilievi - ribadisce il ricorrente - erano stati mossi al provvedimento emesso in prima fase dal giudice dell'esecuzione, con particolare riferimento all'enucleazione dei reati di cui all'art. 321 cod. pen. i quali non era ammessa la confisca regolata dall'art. 240-bis cod. pen., con la conseguente individuazione dell'oggetto della relativa confisca da determinarsi ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., e con il riferimento al profitto occasionale derivato dagli altri reati, secondo le scansioni logiche già richiamate, conducenti all'esclusione in concreto della presunzione di accumulazione illecita di ricchezza.

E, nell'opposizione, si era evidenziato che - anche a voler ritenere applicabile l'art. 240-bis cod. pen. - la polizia giudiziaria non aveva verificato la consistenza economica e le provviste finanziarie di ciascun acquirente in rapporto alla data di ciascun acquisto, essendo assodato che la verifica della sproporzione andava compiuta con riguardo al momento di ciascun acquisto.

Si era, sotto altro aspetto, sottolineata l'estraneità della sfera di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) al processo di merito, i cui beni mobili e immobili e la società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati oggetto di confisca sulla base del solo rilievo che ella, fra il 2011 e il 2019, non aveva percepito reddito o ne aveva percepito in quantità del tutto sproporzionata ai beni a lei intestati, con conseguente prospettazione dell'avvenuto acquisto dei medesimi con risorse del suddetto padre o del marito [OSCURATO:PERSONA], senza che la pubblica accusa avesse assolto all'onere di dimostrazione della divergenza tra intestazione formale e disponibilità reale dei beni stessi, attestandosi sulla supposizione - di segno alternativo - dell'individuazione dei soggetti effettivi proprietari, o Abbate o Tel esco.

Medesima carenza si era prospettata anche in ordine alle società, in liquidazione o attive, ritenute come di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali si era dedotta, in particolare, la non assoggettabilità a confisca allargata della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., effettivamente - non fittiziamente - gestita da [OSCURATO:PERSONA], fratello di Salvatore, soggetto peraltro non condannato in relazione al reato ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo H), reato comunque non produttivo di profitti illeciti, né citato e nemmeno intervenuto in questo procedimento, mentre per il resto il suo coinvolgimento riguardava tutti reati di cui all'art. 321 cod. pen. per i quali era prevista la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen. 2.1.

Posta questa base, il ricorrente lamenta: la lettura travisante data dal giudice dell'esecuzione ai rilievi ora richiamati e la fallacia delle argomentazioni adottare per escludere la prospettazione che le confische avrebbero dovuto essere eseguite soltanto nei limiti fissati dagli artt. 322-ter cod. pen., per i reati di corruzione, e 644, sesto comma, e 648-quater cod. pen., per gli altri reati, considerata la loro complessiva occasionalità; con riferimento al requisito della sproporzione tra reddito e patrimonio, l'erronea perpetuazione del mancato raffronto del valore del reddito e delle attività economiche nel momento dei singoli acquisti con il valore dei beni di volta in volta acquisiti, con la conseguente impossibilità di individuare il rapporto di congruità — o meno — della corrispondente operazione, in relazione al singolo acquisto; l'omessa effettuazione dell'accertamento rigoroso del valore dei cespiti, essendosi presa a base della verifica la stima dei valori provvisori formulata dalla polizia giudiziaria, senza considerare che l'accesso al rito di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. non aveva certo comportato la rinuncia da parte dell'imputato al riscontro puntuale del requisito della sproporzione alla base della confisca allargata, sicché limitarsi alle indicazioni provenienti dalle intercettazioni telefoniche, con il riferimento anche ai viaggi all'estero e all'acquisto di autovetture di pregio da parte dell'interessato, non ha fornito al giudice dell'esecuzione una base idonea all'integrazione dell'accertamento rigoroso della sproporzione richiesto.

2.2. In ordine, poi, ai beni confiscati in danno della figlia del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), la semplice lettura dell'ordinanza evidenzia, per la difesa, la violazione di legge e la manifesta illogicità della sua motivazione: in primo luogo, è emersa la nullità determinata dalla difformità fra la richiesta del Pubblico ministero, basata sulla disponibilità effettiva dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], e l'iter giustificativo del provvedimento, basato sull'effettiva disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto completamente estraneo al procedimento; prospettazione, quest'ultima, che ha contraddetto il presupposto della confisca allargata, ossia l'essere i beni ablati nella disponibilità effettiva del condannato.

2.3. Il ricorrente lamenta anche la violazione del criterio della ragionevolezza temporale con riguardo alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA].: impregiudicati i rilievi svolti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'acquisto della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] rimonta all'anno 2007 e, quindi, esula di gran lunga dall'arco temporale dei reati ascritti al ricorrente, circoscritto dal 2015 al 2019, tanto più che il reato in cui la società è risultata coinvolta, quello di cui al capo C), è di corruzione ex art. 321 cod. pen., fattispecie per la quale è esclusa la confisca ex art. 240-bis cod. pen.

Nello stesso tempo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la risalente epoca di acquisto della società quale dato dimostrativo della manifesta illogicità della conclusione inerente all'affermata interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] mediante la valutazione dei dati, anche captativi, acquisiti quindici anni dopo e, ciò nonostante, reputati gravemente indizianti dell'interposizione.

2.4. Infine, si deduce l'assenza totale di motivazione in merito alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per un verso, e della somma di euro 4.649.780,00 rinvenuta presso l'abitazione della suocera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, cespiti in relazione ai quali si era specificamente argomentato nell'atto di opposizione.

2.4.1. In ordine alla società, amministrata dal fratello del condannato, [OSCURATO:PERSONA], si era sottolineata l'inconcludenza degli argomenti spesi nel provvedimento opposto per ritenere il bene nell'effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche per l'insussistenza del presupposto della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., a concorso necessario.

2.4.2. Quanto alla suddetta somma, rinvenuta nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e riferita a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di alcune intercettazioni, si era segnalata la mancanza di accertamento del delitto presupposto dell'ipotizzato autoriciclaggio, così come si era sottolineata l'impossibilità di considerare tali i delitti di corruzione, il cui profitto illecito era stato specificamente enucleato per ciascuna fattispecie, e si era dedotta l'assenza di connessione con i reati di intestazione fittizia, improduttivi di profitti illeciti, e con il reato di usura sub U1), per il quale era stata già disposta la confisca.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del provvedimento e affidando impugnazione a un unico motivo con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'iter seguito dal giudice dell'esecuzione per confiscare la [OSCURATO:SOCIETA]. e i beni mobili e immobili di proprietà della ricorrente, terza estranea al reato.

Anche questo atto segnala che il sequestro preventivo era stato disposto sul presupposto che tutti i predetti beni fossero riferibili a [OSCURATO:PERSONA], imputato nel corrispondente procedimento penale; però, a fronte dei rilievi sviluppati dalla difesa, il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione ha confermato l'estensione della confisca allargata ai beni della ricorrente adducendo l'acquisto dei medesimi con risorse provenienti o dal padre [OSCURATO:PERSONA] oppure dal marito [OSCURATO:PERSONA], senza un supporto giustificativo connotato da elementi fattuali gravi, precisi e concordanti nel senso addotto, non avendo la pubblica accusa assolto all'onere posto a suo carico di dimostrare la divergenza fra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva dei cespiti in questione: le intercettazioni citate, infatti, sono state ritenute dimostrative dell'acquisto dei beni con risorse provenienti, alternativamente, dal padre della ricorrente o dalla persona del di lei merito, [OSCURATO:PERSONA], il quale però era soggetto estraneo alla richiesta del Pubblico ministero.

Tale rilievo è, per la difesa, determinante, a nulla rilevando che, per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato riconosciuto responsabile di reati astrattamente idonei a giustificare la confisca allargata, viziando - l'indicazione della titolarità effettiva in modo alternativo - il percorso argomentativo anche sotto il profilo logico per la sua contraddittorietà, dal momento che, come del resto lo stesso provvedimento ha precisato in premessa, per addivenirsi alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., avrebbe dovuto accertarsi in termini sufficientemente convergenti la divergenza fra situazione proprietaria formale e situazione proprietaria sostanziale, non essendo stato il punto accertato in modo univoco.

Inoltre, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata si è concentrata sulle ragioni per le quali le quote e i beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. andavano riferiti a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA], invece che alla titolarità effettiva della ricorrente, ma ha omesso completamente di spiegare le ragioni per le quali anche tutti gli altri beni immobili - in particolare, l'appartamento di Cercola e quello di Napoli, mobili e i conti correnti, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) - dovessero ritenersi nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA], con atto dei suoi difensori, ha impugnato l'ordinanza del 6 dicembre 2022 chiedendone l'annullamento per due motivi.

4.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione degli artt. 262, 666, 667 cod. proc. pen., per l'inammissibilità dell'originario incidente di esecuzione chiesto dal Pubblico ministero il 16.03.2022, con provvedimento del giudice dell'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., inammissibilità della conseguente impugnazione, erroneamente qualificata come atto di opposizione avverso le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione il 27 giugno 2022 e il 6 luglio 2022, e nullità assoluta dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli atti successivi, sino all'ordinanza qui direttamente impugnata.

Il ricorrente ha sottolineato che la già citata sentenza del 29 luglio 2021, emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. aveva disposto a suo carico la sola confisca della somma di euro 331.568,64 e la sentenza di legittimità seguita (Sez. 6, n. 5287 del 2022) aveva precisato che la confisca non avrebbe potuto eseguita se non fino a concorrenza del suddetto importo; sicché, passata in giudicato quella sentenza il 25.01.2022, si era cristallizzato il suo diritto alla restituzione dei beni residui in sequestro; a questo punto il Pubblico ministero non aveva restituito i beni, ma aveva instaurato un inammissibile incidente di esecuzione chiedendone la confisca in relazione alla posizione del medesimo [OSCURATO:PERSONA]; pertanto il provvedimento di restituzione del 27.06.2022 non avrebbe potuto non considerarsi meramente dichiarativo del diritto alla restituzione già maturato in precedenza, sicché tale restituzione avrebbe dovuto eseguirsi al più tardi entro il 6.07.2022; anche il successivo provvedimento di sospensione dell'esecuzione seguito al ricorso per cassazione del Pubblico ministero non avrebbe potuto dispiegare alcuna efficacia sospensiva; la susseguente qualificazione del ricorso come opposizione operata dall'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Corte di cassazione aveva espressamente rivestito natura soltanto amministrativa, senza vincolo per il giudice del merito; inopinatamente, quindi, il giudice dell'esecuzione, dopo aver revocato la sospensione dell'esecuzione, aveva trattato all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche l'impugnazione del Pubblico ministero, senza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato avvisato o fosse presente.

Stante tale excursus, la difesa del ricorrente sostiene l'inammissibilità dell'originario incidente di esecuzione, in considerazione del richiamato giudicato scaturente dalla sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., resa irrevocabile dalla susseguente decisione di legittimità sopra indicata: a fronte di tale giudicato il Pubblico ministero non avrebbe potuto limitarsi a preannunciare un non richiesto parere negativo e a incardinare un incidente di esecuzione sulla materia già definita; il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza camerale e con provvedimento del 12.04.2022 aveva esteso la confisca a tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa aveva, a sua volta, proposto opposizione, per avere il provvedimento suddetto travalicato il giudicato e introdotto la prospettiva della confisca ex art. 240-bis cod. pen. in relazione a reati per i quali era prevista la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen.; all'esito del giudizio di opposizione, trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] congiuntamente con l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione aveva emesso l'ordinanza del 27 giugno 2022 con cui aveva disposto la restituzione di tutti i beni diversi da quelli per i quali era stata disposto confisca, ivi inclusa la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il ricorso avverso questo provvedimento, per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto considerarsi inammissibile e la qualificazione come opposizione operata successivamente era da ritenersi erronea, in quanto era stata indotta dal testo del ricorso che aveva dedotto essere stato emesso un provvedimento unico all'esito di incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., laddove per [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento era stato già emesso il 12.04.2022, di guisa che giammai il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto trattare, nuovamente nel merito, l'impugnazione del Pubblico ministero, come invece ha fatto, con conseguente abnormità del provvedimento sortito, laddove il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rimettere gli atti nuovamente alla Corte di cassazione oppure dichiarare inammissibile l'opposizione.

Inoltre, in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione non ha rilevato che l'avviso del 10 ottobre 2022 era stato notificato tardivamente, ossia il 12.10.2022, a [OSCURATO:PERSONA], senza che questi fosse presente o fosse stato avvisato che sarebbe stata trattata in quella sede l'impugnazione del Pubblico ministero relativa alla sua posizione, con conseguente nullità assoluta e insanabile del procedimento.

4.2. Con il secondo motivo vengono prospettati l'inosservanza dell'art. 322- ter cod. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in ordine alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente [OSCURATO:PERSONA] quale socio unico.

A sostegno della doglianza il ricorrente ha svolto le osservazioni articolate sul tema dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ivi inclusa l'evidenziazione dell'impiego non consentito dello strumento della confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. e del rilevantissimo iato temporale intercorso fra l'epoca di acquisto delle quote della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2007 e l'epoca - collocata fra il 2015 e il 2019 - di commissione dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano visto applicarsi la rispettiva pena con la citata sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.: addurre a dimostrazione dell'intestazione fittizia conversazioni intercettate nel 2021 e un'annotazione di polizia giudiziaria di pari data aveva indotto il giudice dell'esecuzione a utilizzare elementi maturati circa quindici anni dopo il fatto da provare, senza l'osservanza del criterio imprescindibile della ragionevolezza temporale.

Infine, la difesa censura l'affermazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso il vincolo del giudicato in ordine al limite alla confisca del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fissato nell'indicata sentenza di patteggiamento.

5. Il Procuratore generale ha chiesto respingersi il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento dell'ordinanza impugnata, quanto alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con rigetto nel resto, nonché l'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, quanto alla confisca dei beni diversi dalla Cry s.r.I., con rigetto nel resto.6.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una memoria di replica riprendendo i temi svolti con l'impugnazione, sottolineando l'impossibilità di limitare l'annullamento del provvedimento impugnato alla statuizione presa in considerazione dall'Autorità requirente e, in particolare, ribadendo l'impossibilità di sorreggere la confisca allargata sulla base del duplice titolo addotto dal giudice dell'esecuzione, nel senso che i reati di cui all'art. 321 cod. pen. non avrebbero potuto essere considerati per l'ablazione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con l'effetto che per i reati invece suscettibili in punto di principio di essere considerati come idonea spia per la confisca allargata sarebbe stato necessario, esclusivamente alla stregua di quelle fattispecie, valutare l'incremento marginale del patrimonio del condannato rispetto alla verifica della sproporzione fra redditi e attività economiche lecite e acquisti avvenuti nel periodo esaminato.

La difesa ribadisce, poi, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto, esorbitando da esso, dello spettro accertativo scaturente dalla sentenza di patteggiamento, richiama le altre doglianze e ricorda le poste, ivi incluso il numerano rinvenuto nella casa della suocera, per le quali il provvedimento impugnato non ha svolto alcuna analisi.

7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha replicato con memoria alla requisitoria del Procuratore generale dissentendo dalla sua analisi nella parte in cui ha ritenuto non censurabile il discorso giustificativo dell'ordinanza impugnata supponendo che la ricorrente abbia ammesso che i beni oggetto di ablazione fossero nella titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], mentre si è criticato - in quanto contraddittorio e di senso inammissibilmente alternativo - il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sull'argomento.

8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato memoria con la quale, anche in replica alle deduzioni svolte dal Procuratore generale, ribadisce che la sentenza di applicazione della pena concordata non aveva riguardato, per il ricorrente, il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. afferente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e si era per lui materializzata la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen.; la nuova confisca in suo danno si era, pertanto, risolta in una sorta di revocazione del giudicato afferente alla propria posizione, all'esito, peraltro, del procedimento nullo e con atto conclusivo abnorme già stigmatizzato con l'impugnazione.

Il ricorrente, poi, riprende e sviluppa anche le osservazioni inerenti al secondo motivo del suo ricorso, segnalando come siano stati violati i criteri regolatori della retta confisca allagata, massimamente quello relativo alla ragionevolezza temporale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le impugnazioni dei ricorrenti vanno accolte, sia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sia - in parte - quanto alle posizioni di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, occorre rilevare l'emersa carenza di interesse derivante dalla posizione da lui assunta con riferimento a due cespiti, costituiti dalle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle quote della [OSCURATO:SOCIETA].

Al riguardo, rileva prendere atto che il ricorrente, nel contrastare l'esito del complessivo ragionamento, non ha svolto deduzioni finalizzate in modo univoco a rivendicare la sua effettiva titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la cui non assoggettabilità a confisca allargata è stata da lui ricollegata alla gestione effettiva e non fittizia di [OSCURATO:PERSONA], fratello del condannato, unico socio di tale persona giuridica e soggetto non condannato in relazione al reato ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo H), non presente nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA] ha, nella stessa prospettiva, svolto contestazioni relative all'assoggettabilità a confisca dell'altra società, avente denominazione simile alla precedente, ma da essa distinta, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, oltre a dedurre la carenza dei requisiti oggettivi, per un verso, ha lasciato impregiudicate le ragioni dedotte dal titolare formale di tale società, ossia [OSCURATO:PERSONA], e, di più, ha, per altro verso, contestato apertamente l'approdo raggiunto nell'ordinanza impugnata, deducendo la manifesta illogicità del ragionamento volto a considerare la sussistenza dell'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione della titolarità delle relative quote sociali.

In via speculare, poi, [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato l'effettività della titolarità in capo a sé di tale società reagendo con l'impugnazione, connotata da motivi processuali e sostanziali, alla disposizione di confisca esitata dal provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Deve considerarsi, dunque, che, al di là delle ulteriori articolazioni argomentative, [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la sua impugnazione non contrastando la titolarità effettiva delle suddette società in capo, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], di guisa che il suo ricorso risulta contestativo della fittizietà delle acquisizioni da parte dei due congiunti delle relative quote sociali.

Tali rilievo ha effetti per la posizione del ricorrente: soltanto il terzo, e non il condannato, ha titolo a rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv. 253180 - 01); ove, infatti, il destinatario della misura reale non revochi in contestazione l'effettività dell'appartenenza del bene ablato all'altrui patrimonio, spetta solo al terzo la legittimazione a rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca, dimostrando in tal guisa l'eventuale sussistenza della lesione di cui il ricorrente si è fatto portavoce senza aver adeguatamente dedotto di possederne concreto interesse.

Per un verso - e ciò vale per la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. - si considera che in tema di impugnazione avverso misure ablative si profila inammissibile, per difetto di interesse, quella del destinatario di essa avverso il provvedimento di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando questi abbia assunto una posizione processuale adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendo in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 - 01).

Per altro verso e più in generale, va rimarcato - con rilievo pure per la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. - che, anche con specifico riferimento alla confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., l'imputato (durante il processo) e il condannato (dopo il suo esito), nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma, non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, quanto volte - ove egli non abbia assunto una posizione oppositiva all'effettività di tale intestazione e, quindi, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione - non sia nelle condizioni di ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (sull'argomento v.

Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01).

Valutando alla stregua dei richiamati principi di diritto le deduzioni contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle due società indicate, deve pertanto concludersi che, essendo esse fondate o, comunque, modellate sulla titolarità effettiva, rispettivamente, in capo ai due soggetti terzi sopra identificati, la sua impugnazione si rivela inammissibile, in quanto priva di interesse, competendo a [OSCURATO:PERSONA] - che in questa sede si è attivato in tale senso - la deduzione delle ragioni inerenti alla tutela della sua posizione in merito alla proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in punto di legittima acquisizione del cespite, oltre che di assenza della sua fittizia intestazione - nonché a [OSCURATO:PERSONA] (in sede separata, ove ne avrà interesse, non avendolo fatto in questa sede) la deduzione di quelle afferenti alla tutela della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Non può, poi, considerarsi fondato il primo motivo, quello contenente le censure di natura processuale, formulato da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Per quanto qui rileva, il giudice dell'esecuzione - valutando l'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso la statuizione di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] - ha dato per presupposto che nel provvedimento opposto si era differenziata, sulla base dell'annotazione della polizia giudiziaria del 10.02.2021, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a cui tale fonte aveva fatto esplicito riferimento come proprietà riconducibile in via di fatto a [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicata quale bene riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

Siffatto approdo è stato, tuttavia, rimeditato all'esito dell'opposizione, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che nella medesima annotazione risultava chiarito che le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state acquistate contro il prezzo di euro 100.000,00 nell'anno 2007, con esborso ritenuto da farsi risalire a [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che le entrate economiche di [OSCURATO:PERSONA] erano da considerarsi a malapena bastevoli per il sostentamento di una famiglia media residente in Campania, ma non ad assicurare anche quell'acquisizione patrimoniale.

A tale dato è stato aggiunto il rilievo scaturente dalla nota della Guardia di Finanza prodotta all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente gli esiti parziali delle copie forensi del contenuto dei telefoni cellulari sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e ad Abbate, contenuto nel cui ambito la conversazione WhatsApp del 23.02.2021 è stata interpretata in guisa tale da trarne elementi assolutamente univoci nel senso della titolarità effettiva della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, il giudice dell'esecuzione ha richiamato il suo precedente decreto del 12.04.2022 con cui era stata già disattesa l'eccezione di giudicato basata sull'argomento che la sentenza di applicazione della pena concordata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca di determinati beni, ma non della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la confisca da disporre in questa sede avveniva in ragione della certa e non contestabile riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di quella società, sicché il giudicato formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non veniva in rilievo, essendo emerso che il bene apparteneva, non a lui, ma al suddetto [OSCURATO:PERSONA].

D'altronde, nel citato decreto - si annota nel provvedimento impugnato - già si erano enucleati gli elementi di fatto idonei a far ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse uno schermo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ,y anche attraverso il quale il medesimo aveva perseguito le sue finalità illecite, con l'effetto che l'elemento di segno diverso valorizzato nell'ordinanza opposta è stato, alfine, ritenuto di carattere marginale, sostanzialmente frutto di un errore di trascrizione e, conclusivamente, non determinante rispetto agli altri dati pure esposti, reputati di peso senz'altro preminente e di univocità tale da orientare con certezza nel senso suindicato.

Posto ciò, [OSCURATO:PERSONA], alla base della deduzione di abnormità del provvedimento impugnato, sostiene che per quanto concerne la sua posizione si era già in fase di opposizione, avendo ricevuto il decreto di rigetto dell'istanza di restituzione in data 12.04.2022: egli, quindi, configura la sua partecipazione al procedimento esitato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come momento del procedimento scaturente dalla sua opposizione al provvedimento di rigetto del 12.04.2022.

Tuttavia, gli atti dallo stesso ricorrente prodotti evidenziano che l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (alla quale era seguita l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi era stato emesso il provvedimento del 27.06.2022) era stato emesso in data 1.04.2022, ossia ben prima dell'emissione del provvedimento di rigetto dei 12.04.2022, di guisa che è conseguente ritenere che la fase esitata con il provvedimento del 27.06.2022 non poteva avere ad oggetto alcuna opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma ineriva - come d'altronde il contenuto dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] enuncia - alla richiesta dal Pubblico ministero di confisca, fra gli altri, dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E il provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito la confisca dei beni ascrivibili alla sfera di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con disposizione di restituzione di questo bene a [OSCURATO:PERSONA], inserito fra quelli non interessati dall'autonoma confisca disposta con la sentenza di patteggiamento nei confronti di quest'ultimo.

Pertanto, avendo poi l'ufficio del Pubblico ministero proposto ricorso per cassazione anche avverso questo provvedimento del 27.06.2022, da ritenersi esitato dalla prima fase, da svolgersi ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (pure se in essa si era irritualmente anticipato il contraddittorio), conseguente è stata la qualificazione del mezzo esperito quale opposizione: fase poi definita con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata in questa sede.

3.2. In ordine alla deduzione della tardività dell'avviso relativo all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dedotto dalla difesa come notificato il 12.10.2022 a [OSCURATO:PERSONA] e senza che questi fosse presente o fosse stato avvisato che sarebbe stata trattata in quella sede l'impugnazione del Pubblico ministero relativa alla sua posizione, la consultazione degli atti - imposta dalla natura della doglianza - non conforta la tesi del ricorrente, anche in relazione alla puntualizzazione della data dell'udienza, più volte indicata dalla difesa in quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stato trattato il procedimento.

Per lo scrutinio dell'opposizione proposta dal Pubblico ministero il Tribunale aveva effettivamente fissato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inviando i relativi avvisi a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi difensori il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel testo dell'avviso si faceva riferimento espresso all'oggetto della trattazione, inerente al procedimento per il quale la Corte di cassazione aveva disposto la qualificazione.

Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'avviso in questione soltanto il 12.10.2022, senza tuttavia considerare la posizione assunta all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Infatti, nel corso di tale udienza i difensori di [OSCURATO:PERSONA], entrambi presenti, dimostrando di aver avuto già concreta conoscenza della fissazione del procedimento inerente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] alla successiva data del 21.10.2022, avevano chiesto, in "comune accordo" con le altre parti, di trattare in quella sede anche l'opposizione fissata per il 21.10.2022, relativa all'incidente di esecuzione afferente alla posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA]: e il giudice procedente aveva accolto l'istanza disponendo in conformità ad essa.

È, di conseguenza, evidente che, dopo aver promosso e conseguito l'anticipazione dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] non abbia fondato titolo a dolersi della dedotta tardività dell'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

D'altro canto, è indubbio che il ricorrente non abbia dedotto di avere in qualche modo eccepito innanzi al giudice dell'esecuzione la tardività dell'avviso poi prospettata in questa sede.

E va in ogni caso rilevato che, in tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione, sicché essa, se non è eccepita in udienza dal difensore, è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942 - 01; Sez. 5, n. 48423 del 14/10/2014, Saracino, Rv. 261970 - 01).

Pertanto, essendo mancata la deduzione di una tempestiva eccezione ed essendo, al contrario, emerse le evidenze procedimentali suindicate, militanti nel senso dell'effettiva conoscenza e della piena partecipazione al procedimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi difensori, la censura analizzata va ritenuta priva di fondamento.

3.3. Va parimenti disattesa l'eccezione di giudicato formulata sempre da [OSCURATO:PERSONA].

È vero che questi si è visto confiscare i beni in sequestro direttamente all'esito della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29.07.2021, ai sensi dell'art. 322-ter cod. proc. pen., come ha precisato la motivazione della sentenza, indicando in almeno euro 331.568,64 il profitto conseguito dall'imputato in dipendenza dei reati a lui ascritti, fino alla concorrenza con tale valore dovendo intendersi emessa la misura ablativa, come ha poi ribadito la sentenza di legittimità (Sez. 6, n. 5527 del 25/01/2022) che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione patteggiata proposto dall'imputato.

È del pari certo, però, che il titolo azionato in questo procedimento dal Pubblico ministero e accolto dal giudice dell'esecuzione è diverso, siccome esso concerne la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., nel caso di [OSCURATO:PERSONA] (non dei cespiti rientranti - nella prospettazione del richiedente - nell'effettiva titolarità di quest'ultimo, bensì) dei beni affermati come rientranti, per interposta persona, nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, quindi, di un titolo che è stato correttamente ritenuto del tutto distinto e - siccome non risultante aver formato oggetto di diverso e pregresso procedimento, cognitivo o esecutivo, in particolare di quello esitato dalla menzionata sentenza di applicazione della pena concordata - non coperto dal giudicato invocato da [OSCURATO:PERSONA].

In tema di divieto di bis in idem nei procedimenti aventi ad oggetto misure ablative, invero, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare la corrispondente preclusione processuale, a condizione che sussista l'identità dei soggetti, l'identità del compendio probatorio e l'identità del thema decidendum con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso: orbene, tale complessiva identità non si è registrata nella verifica determinata dalla richiesta di confisca allargata formulata dal Pubblico ministero nel caso in esame, con riferimento al patrimonio dedotto come appartenente alla disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine ai cespiti ascrivibili alla titolarità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], impregiudicato naturalmente l'esito della verifica di merito.

Anche questa doglianza risulta, quindi, infondata.

3.4. Deriva dalle considerazioni svolte la conseguenza che i morivi di natura processuale articolati da [OSCURATO:PERSONA] vanno, nel loto complesso, rigettati.

4. Il restante thema decidendum deve registrare la fondatezza delle doglianze articolate dai ricorrenti, nei limiti e per i profili di seguito specificati.

Si constata che il giudice dell'esecuzione, ponendo al centro della sua analisi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto effettivo titolare di tutti i beni ablati, ha valutato il rilievo sollevato dalla difesa, secondo cui la sentenza di condanna a carico del medesimo aveva escluso la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 17 cod. pen., con l'effetto che l'art. 240-bis cod. pen. essa non poteva sorreggere la confisca in relazione ai reati di corruzione imputati ai capi C), T), U), V), W), X) e Y), per i quali il provvedimento ablativo avrebbe potuto essere disposto soltanto ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., mentre per gli altri reati il provvedimento ablativo non poteva essere sorretto dall'art. 240-bis cit., bensì avrebbe dovuto rinvenire la sua base nel disposto degli artt. 648-ter e 644, sesto comma, cod. pen., norme che circoscrivevano l'oggetto della confisca al solo profitto di ciascun reato.

Tuttavia ha ritenuto l'infondatezza di questa prospettazione, in quanto l'istituto a cui si era fatto ricorso nel caso di specie era quello della confisca allargata, la quale ha come suo connotato l'obiettivo di superare i limiti propri della tradizionale confisca, a meno di non voler interpretare il disposto dell'art. 240-bis cod. pen. in modo più restrittivo dell'omologa norma preesistente.

A conforto di questa tesi il giudice dell'esecuzione ha osservato che anche la Corte costituzionale ha chiarito che la presunzione di origine illecita dei beni del soggetto condannato, anche a pena concordata fra le parti, si determina - non per effetto della mera sentenza di condanna, bensì - per l'accertamento, con onere probatorio a carico dell'accusa, della sproporzione, incongrua e significativa, fra i beni acquisiti e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato.

È stata, pertanto, reputata priva di fondamento giuridico la prospettazione dell'opponente volta a quantificare l'esatta entità del profitto confiscabile in diretta derivazione causale dai reati contestati.

Circa la verifica della sproporzione, il giudice dell'esecuzione ha escluso che gli accertamenti della polizia giudiziaria - pienamente utilizzabili e posti a base del provvedimento opposto - avessero operato il raffronto fra il patrimonio e i redditi di [OSCURATO:PERSONA] riferendosi esclusivamente al momento dell'esecuzione della misura, poiché la Guardia di Finanza, che aveva svolto le indagini, aveva ricostruito i redditi prodotti dal nucleo familiare del suddetto opponente dal 2005 al 2019, ampio arco di tempo nel corso del quale erano avvenuti gli acquisti dei beni poi ablati, considerando la quota di reddito necessaria per il sostentamento familiare e tenendo conto del tenore di vita dell'interessato, per concludere che le risorse residue relative alle singole annualità analizzate erano risultate sempre sproporzionate rispetto agli acquisti, senza alcuna deduzione difensiva di carattere avversativo.

A specificazione di quanto già richiamato, è utile ricordare che il giudice dell'esecuzione, approfondendo il discorso, rispetto al provvedimento opposto, in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), ha individuato nel quadro captativo agli atti (in particolare, la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fra lo stesso Abbate e sua moglie Concetta) la prova della fittizietà della titolarità in capo alla medesima della [OSCURATO:SOCIETA]. e degli altri beni, specificando che, se era vero che la prima conversazione appariva riferire la proprietà dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], era pur vero che i beni non avrebbero potuto esserle restituiti dovendo invece essere confiscati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato, a sua volta, finanziato da [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato anche che nell'anno di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. il reddito di questi era stato pari a zero.

4.1. Posto quanto precede, il rilievo che la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata dal giudice dell'esecuzione esplicitamente fondata sul disposto dell'art. 240-bis cod. pen. fa conseguire la necessità di una puntualizzazione rispetto al novero dei reati ascritti al medesimo.

Non si dubita che la confisca dei beni dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza (prevista dall'articolo 12- sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come successivamente modificato e alfine trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen.) possa essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede ordinariamente de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con susseguente procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez.

U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585 - 01; v. anche Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01, per la precisazione che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, dato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di riesame da parte del giudice dell'esecuzione).

È da ritenersi parimenti assodato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca in questione, come ora regolata dall'art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, sempre che rispetti il criterio di ragionevolezza temporale, fino alla pronuncia della sentenza per il reato spia, o i reati spia, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma che siano stati acquisiti con risorse finanziarie possedute prima (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01).

Nel solco così tracciato, si deve prendere atto che alcuni fra i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ossia i reati di corruzione ex art. 321 cod. pen. (capi C, T, U, V, W X, Y), non avrebbero potuto essere posti a base della confisca allargata, dal momento che la disciplina della confisca di cui all'art. 12-sexies cit., poi 240-bis cod. pen., non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore stante la mancata inclusione, tra i reati indicati dalla norma, della previsione dell'art.321 cod. pen. (Sez. 6, n. 45102 del 26/05/2021, Tredicini, Rv. 282266 - 01; Sez. 1, n. 28011 del 31/05/2012, Acampora, Rv. 253392 - 01; si è anche notato che, pur potendo derivare dalla disamina sulla scelta normativa dubbi in merito a profili di irragionevolezza, stante l'inclusione tra i reati presupposto di fattispecie di minore gravità, quali i reati di cui agli artt. 322 e 319-quater cod. pen., non sarebbe, comunque, sollevabile la questione di legittimità costituzionale in quanto questa si risolverebbe nell'estensione in malam partem dell'ambito applicativo della misura ablativa ora prevista dall'art. 240 cod. pen.).

Il rilievo, se non influenza, naturalmente, la giuridica possibilità di confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] degli altri reati per i quali sia dall'indicata norma consentita la confisca allargata - e ciò vale anche per quelle violazioni della legge penale in ordine alle quali sarebbe stata o sarebbe ammessa altra forma di confisca per titoli specifici (in particolare, ai sensi dell'art. 648-ter e dell'art. 644, sesto comma, cod. pen.), giacché tale ulteriore possibilità ablativa contemplata dall'ordinamento non riveste portata elidente quella azionabile in forza dell'art. 240-bis cit. - impone una riflessione ulteriore.

Nella situazione data, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare il cumulo tout court dei mezzi di confisca, ma avrebbe dovuto enucleare per esplicito i reati accertati come commessi dal condannato e legittimanti la confisca allargata, per valutare - con precipuo riferimento agli stessi - la sussistenza e lo spessore delle condizioni legittimanti la misura ablativa in questione, in particolare i requisiti della sproporzione e della ragionevolezza temporale.

Certo, si considera che, nella prospettiva della confisca definita estesa o allargata, ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei reati spia, dovendosi avere riguardo essenzialmente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 - 01).

Tuttavia, la precisa cernita dei reati idonei a sorreggere tale forma di confisca sarebbe stata e resta necessaria, ove si consideri che - scorrendo il catalogo delle imputazioni residue - si trae che la loro consumazione, per come contestata e ritenuta, si colloca negli anni dal 2014 in poi, con l'eccezione del titolo di reato di cui al capo M1), riferito al periodo dal 22.02.2013 al 21.12.2015.

Questa notazione rende fondata la doglianza del ricorrente nella parte in cui sottende la mancata fissazione nel provvedimento impugnato del periodo in cui, in corrispondenza con la commissione dei reati, si è verificata la prima delle condizioni alla cui stregua, una volta assodata la riferibilità degli illeciti al condannato, avrebbe dovuto e deve svolgersi il giudizio sulla sproporzione tra i redditi dichiarati e/o l'attività economica lecita svolta, da un lato, e il valore dei cespiti acquisiti, dall'altro.

La definizione dell'indicata periodizzazione era ed è necessaria per assicurare il rispetto nel procedimento ablativo della necessaria correlazione temporale tra l'epoca del commesso reato o, come nel presente caso, dei commessi reati, e l'epoca di acquisto del bene o, come nel presente caso, di acquisto di ciascuno dei cespiti coinvolti.

Si è già segnalata l'esigenza che, in materia di confisca allargata, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata vada circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo estraneo - in particolare, quando esso risulti eccessivamente antecedente - alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 - 01).

L'enucleazione di tale esigenza risulta consentanea alle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale allorquando ha affermato che, in relazione al catalogo di reati legittimante la confisca estesa o allargata, rispetto ai quali si rende razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura, la stessa presunzione resta circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia, con la specificazione che, nell'ottica di valorizzazione della ratio legis, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza (Corte cost. n. 33 del 2018).

L'analisi compiuta nel provvedimento impugnato ha trascurato questo non secondario profilo essendosi riferita alla verifica e al recepimento delle valutazione di proporzione/sproporzione fra redditi e attività lecita del condannato nel periodo dal 2004 al 2019, da un lato, e le acquisizioni patrimoniali operate in via diretta o per ritenuta interposta persona, dall'altro, senza un'adeguata disamina dell'inerenza dell'analisi stessa al criterio di ragionevolezza temporale, rispetto alla commissione dei reati spia, sopra indicato.

Sotto altro, ma connesso, aspetto, posto che, per l'applicazione della confisca di cui si tratta, i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi - come non nega il giudice dell'esecuzione - nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (potendo, in questa analisi, i saldi negativi di un anno essere riportati tra le passività delle annualità successive, non per effetto di mero trascinamento, ma solo dopo una specifica valutazione del loro concreto impatto su tali successive annualità: Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 10), occorre rilevare che la mancata fissazione in modo motivato dell'arco temporale di riferimento della persistenza della presunzione di illecita accumulazione ha finito per ripercuotersi sull'adeguatezza del discorso giustificativo inerente alla corrispondente verifica.

Ciò si rileva senza sottacere l'ulteriore considerazione secondo cui, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, l'asseverazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa il fatto che la Guardia di Finanza aveva compiuto il raffronto anno per anno fra le contrapposte entità da comparare si è risolta in un richiamo generale che - in carenza di analitici riferimenti, non presenti nemmeno nel provvedimento opposto del 27.06.2022, a cui il giudice dell'esecuzione ha istituito il collegamento per relationem - appare essersi esaurito in un assunto semplificatorio, tale da incrinare nello stesso decisivo snodo il percorso a rgomentativo.

Pertanto, pur muovendosi nell'alveo del condivisibile principio di diritto in base a cui, in tema di confisca allargata, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ciò tuttavia esige pur sempre che la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le deduzioni difensive di segno contrario (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep.

Arcuri, Rv. 282407 - 02).

Per i profili considerati la motivazione - in ordine alla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], esclusa per la posizione stessa la considerazione dei due cespiti per cui l'impugnazione è ritenuta inammissibile - si è rivelata carente, con la conseguente necessità di annullare la stessa e disporre un nuovo giudizio volto a colmare la lacuna emersa, assorbite le ulteriori questioni inerenti a ulteriori, singoli cespiti.

4.2. Le considerazioni svolte appaiono rilevanti anche per lo scrutinio della restante parte (rispetto a quella trattata e disattesa) dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].

Nel rivendicare l'effettività della titolarità da parte sua delle quote del capitale della ABBA Immobiliare s.r.I., il ricorrente ha evidenziato la collocazione temporale molto risalente del suo acquisto, avvenuto nell'anno 2007, in segnalata tangibile distonia rispetto al tempo dei commessi reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], dedotto proprietario effettivo delle quote stesse, nonché in corrispondente discrasia diacronica con gli elementi di prova di matrice captativa esposti nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], senza sottovalutare in alcun modo lo spessore argomentativo degli indicatori che, in uno allo stretto legame parentale, il giudice dell'esecuzione ha evidenziati per sostenere la conclusione del carattere fittizio dell'intestazione delle quote societarie in esame, pur se risalente al 2007, osserva che occorre muovere dal principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies cit., ora 240-bis cod. pen., non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In questo caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, nonché l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura.

Pertanto, in corrispondenza con tale dialettica deduttiva e probatoria, il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo - non soltanto circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche - elementi fattuali che si connotino per gravità, precisione e concordanza, tali da costituire la prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406 - 01; Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711 - 01).

Nella chiarita prospettiva, la carenza giustificativa in punto di fissazione dell'arco di ragionevolezza temporale fra la presunzione di illecita accumulazione e i vari acquisti ascritti alla sfera di [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso l'acquisto delle quote della società suindicata, avvenuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 per l'importo di euro 100.000,00, non consente di ritenere incensurabile l'approdo che ha ritenuto acclarata l'interposizione di natura fittizia del suddetto [OSCURATO:PERSONA], non potendo dirsi ancora acclarata l'estensione a ritroso della propedeutica correlazione temporale all'anno 2007 (e, con essa, l'emersione della rilevanza ai fini ablativi dell'addotta interposizione).

Tale rilievo determina la conseguente necessità dell'annullamento della corrispondente statuizione con rinvio per nuovo giudizio sul corrispondente punto.

4.3. Le riflessioni già esposte devono coerentemente riproporsi per quanto concerne l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Oltre ai riflessi che la verifica della ragionevolezza temporale fra i reati suscettibili di innescare la confisca allargata ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e i beni intestati alla di lui figlia [OSCURATO:PERSONA] (nata il 1991), si rileva l'ulteriore elemento di crisi costituito dalla considerazione indifferenziata svolta dal giudice dell'esecuzione relativamente all'individuazione del soggetto effettivamente proprietario, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA]. formalmente a lei intestata.

Gli elementi di prova valutati, ossia quelli scaturenti dalle intercettazioni, hanno indotto il giudice dell'esecuzione a indicare, in via alternativa, uno dei soggetti fra il di lei padre [OSCURATO:PERSONA] e il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], non tenendo nel dovuto conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non è fra i soggetti partecipi a questo procedimento.

L'introduzione, nell'attuale assetto del contraddittorio, dell'ipotesi ricostruttiva - alfine non esclusa, per quanto è dato evincere dal tessuto argomentativo del provvedimento (v. pag. 14) - in forza della quale anche a [OSCURATO:PERSONA], titolare effettivo dei beni in questione, i cespiti sarebbero stati sicuramente confiscati ex art. 240-bis cod. pen., in quanto egli era stato a sua volta condannato per reati idonei a legittimare la corrispondente confisca allargata, senza però che alcuna richiesta fosse stata formulata dal Pubblico ministero in merito al relativo thema decidendum e senza l'istituzione del contraddittorio con il soggetto in thesi ritenuto, sia pure in questa costruzione proposta in via alternativa, l'effettivo titolare dei cespiti, ha determinato l'avallo di un provvedimento ablativo di beni in relazione a cui il proprietario - in thesi, effettivo - non è stato chiamato a partecipare, mentre il proprietario dedotto soltanto formale, ossia [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta, per ciò solo, carente di interesse, ad onta del rilievo che la stessa, anche nell'articolazione dell'atto di impugnazione, pur criticando l'introduzione dello schema giustificativo con ipotesi alternative e contrapposte adottato dal giudice dell'esecuzione, non si profila aver rinunciato a far valere la sua pretesa restitutoria dei cespiti, anche e soprattutto di quelli ulteriori rispetto alle quote della [OSCURATO:SOCIETA].

In ogni caso, la motivazione resa sul punto, non avendo recisamente scartato la riferita alternativa al cospetto di quella che ha prefigurato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] come persona fittiziamente interposta, in quanto priva di reddito, rispetto alle acquisizioni rientranti nella proprietà effettiva di [OSCURATO:PERSONA], si profila, nel suo complesso, perplessa e contraddittoria: e, come tale, essa è da ritenersi inidonea a sorreggere il provvedimento ablativo.

Va aggiunto che, oltre all'oscitante passaggio argomentativo primariamente svolto in relazione alla titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. (a cui è stata riferita la prova captativa analizzata), l'attribuzione alla disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] del restante compendio di cespiti oggetto di confisca facenti capo alla titolarità (dedotta) formale di [OSCURATO:PERSONA] si profila affermata nell'ordinanza impugnata senza l'estrinsecazione di un discorso giustificativo specificamente diretto ad analizzare le vicende giuridiche di quegli altri beni, non apparendo bastevole al riguardo il richiamo dell'annotazione della Guardia di Finanza, che non risulta sviluppato con il necessario vaglio critico, in modo tale da rendere adeguato conto di tutti gli indicatori che, unitamente allo stretto legame familiare, rendessero chiara la natura fittizia delle rispettive intestazioni, sempre in relazione agli acquisiti avvenuti nel periodo per il quale si fosse stabilito sussistere la correlazione temporale con il novero dei reati, rilevanti ex art. 240-bis cod. pen., accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Queste considerazioni conducono all'annullamento integrale dell'ordinanza impugnata in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ABBATE, con l'adozione delle statuizioni consequenziali, l'accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con rigetto nel resto, nonché l'accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla confisca dei beni diversi dalla Cry s.r.I., con rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 6 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha rigettato le opposizioni proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) avverso il provvedimento reso dal suddetto giudice il 27 giugno 2022 con cui era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], come elencati nell'atto del Pubblico ministero in data 21 marzo 2022, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era stata disposta la confisca di tutti i beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 dicembre 1959, ed era stata disposta la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni diversi da quelli per i quali era stata disposta la confisca nei suoi confronti. Con la stessa ordinanza del 6 dicembre 2022 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'opposizione, così qualificata, proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui era stata stabilita la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, ha disposto la confisca anche di quest'ultima società. In ordine all'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni legittimanti la confisca allargata del suo patrimonio, considerato nelle componenti riferibili a lui anche quanto alla titolarità formale e nelle componenti riferibili alla ritenuta sua disponibilità effettiva, pur se formalmente intestati ad altri soggetti, in particolare alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. In ordine all'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso la statuizione di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], altro figlio di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione, oltre a ritenersi la ritualità all'esito della qualificazione dell'atto inizialmente veicolato quale ricorso per cassazione, ha rilevato che, in effetti, dalla più approfondita analisi dell'annotazione della polizia giudiziaria del 10.02.2021, era da trarsi la valutazione conclusiva che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicata quale bene riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era da considerarsi nella titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, da attrarsi nel compendio confiscabile, non sussistendo alcun vincolo di giudicato ostativo proveniente dall'oggetto della confisca disposta in sede cognitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne la confisca dei beni mobili e immobili della Cry s.r.I., di proprietà della figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), il giudice dell'esecuzione ha anzitutto escluso che tale posizione fosse stata confusa con quella di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), sorella del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (sia pure con cognome non perfettamente coincidente), pure destinataria di confisca: il provvedimento ablativo assunto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) afferiva a persona estranea al procedimento penale, in ragione del presupposto secondo cui i beni a lei formalmente intestati erano da considerarsi nella disponibilità del padre [OSCURATO:PERSONA]; del pari, con riferimento a quello assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1959), da un lato, la difesa dell'altro soggetto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) non era legittimata ad eccepirne la nullità e, in ogni caso, anche l'oggetto del corrispondente provvedimento di confisca era stato acquisito poiché era risultato nell'effettiva disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di unico motivo, articolato in più censure, con cui si è lamentata l'inosservanza degli artt. 322-ter, 644, sesto comma, 648-quater, 240-bis cod. pen. e 666 e 667 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo all'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione alla disposta confisca dell'intero patrimonio del nucleo familiare del ricorrente. La difesa ribadisce che, con la sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., emessa il 29 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, l'applicazione della pena concordata in relazione a vari reati aveva visto l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. proc. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna statuizione in punto di confisca. Dopo il sequestro preventivo e prima del provvedimento di confisca, era stato chiesto al Giudice per le indagini preliminari di determinare l'entità del profitto illecito confiscabile in quanto posto in diretta derivazione causale dei reati a lui contestati secondo le specifiche norme disponenti la rispettiva abiezione, non trovando applicazione l'art. 240-bis cod. pen., disposizione che non poteva essere considerata quando il reato commesso rendeva palese che la sproporzione patrimoniale non fosse dovuta a ulteriori attività delittuose commesse dal condannato, essendo possibile dopo il giudicato disporre la confisca, ma soltanto nel rispetto dei limiti e nell'ambito cognitivo dell'accertamento compiuto in cognizione, relativamente alla responsabilità penale per il reato spia: e, nel caso di specie, i fatti, stante la rilevata configurazione circostanziale, non erano di particolare gravità, così che avrebbe dovuto escludersi in radice la presunzione di illecita accumulazione derivante da condotte delittuose ulteriori, come confermerebbe la limitata confisca emessa in sede esecutiva, in relazione al reato di cui capo U1), in applicazione della norma di cui all'art. 644, sesto comma, cod. pen.Del pari - sottolinea la difesa - per i reati di corruzione ex art. 321 cod. pen. (capi C, T, U, V, W X, Y) la confisca avrebbe potuto disposta soltanto ex art. 322-ter cod. pen., non ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con la conseguente necessità di riferirsi ai limiti previsti dalla disposizione contemplante l'unica confisca ammissibile per quei reati, inerente a una parte, non a tutto il corrispettivo degli appalti acquisiti in modo illecito; anche per il fatto di cui al capo B) si era segnalato che il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] era riferito all'art. 321 cod. pen., per gli effetti già evidenziati, con la particolarità che in questo caso, per la conformazione del fatto, non emergeva alcun profitto confiscabile; gli stessi limiti sussistevano per il reato di cui al capo 0). Quanto al reato di cui al capo D), la relativa condotta andava considerata meramente occasionale ed estemporanea, avendo essa comportato, peraltro, un modesto profitto illecito (euro 14.714,02), aggredibile ex art. 648-quater cod. pen. Il medesimo ragionamento valeva per i reati di cui all'art. 643-ter.1 cod. pen. sub L1), M1), Ni), 01), P1), Q1) e R1), con individuazione del profitto nell'importo dell'IVA evasa, da prelevarsi dal patrimonio delle società utilizzatrice delle fatture per operazioni inesistenti o, nel caso di incapienza, per equivalente dal patrimonio dei soci e degli amministratori: importo per determinare il quale avrebbe dovuto disporsi una perizia. In ordine ai reati di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen., di cui ai capi H), 3), L), M), N), Z), Al) e B1), anche per essi non avrebbe dovuto ritenersi consentita la confisca ex art. 240-bis cod. pen., dal momento che la sentenza accertativa dei medesimi ne aveva escluso la connessione con fatti di criminalità organizzata e li aveva considerati di modesta gravità; inoltre, la commissione dei reati in esame non implicava che i beni oggetto di trasferimento coincidessero con i flussi finanziari scaturenti dallo svolgimento della relativa attività, per cui l'accertamento dell'eventuale produzione di profitti illeciti esigeva una verifica della specifica provenienza dei medesimi: e, nel caso di specie, per ciascuna società fittiziamente intestata, era emersa l'assenza di profitto illecito, mentre i frutti conseguiti dalle condotte corruttive avrebbero potuto essere confiscati ex art. 322-ter cod. pen. Su tale complessiva base, si era indicato il preciso importo del profitto illecito derivante dai reati di evasione dell'IVA e di riciclaggio in complessivi euro 2.267.307,04 e quello dipendente dai reati di corruzione in complessivi euro 759.178,67; al di là di tali importi, il restante patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere perfettamente lecito. Questi rilievi - osserva la difesa - non erano stati tenuti in conto nella richiesta formulata dal Pubblico ministero, che aveva recepito la nota della polizia giudiziaria deducendo che i beni costituenti il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], sia in senso formale, sia di fatto, erano stati acquisiti in sproporzione rispetto ai redditi da lui lecitamente dichiarati ed erano suscettibili di apprensione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., omettendo però di confrontarsi con i dati offerti da Abbate, anche a mezzo delle consulenze tecniche prodotte, e nemmeno affrontando il tema dell'inapplicabilità nel caso di specie della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., senza che, quanto al sequestro presupposto si fosse formato il giudicato cautelare, in assenza di impugnazione del decreto impositivo del vincolo. Gli stessi rilievi - ribadisce il ricorrente - erano stati mossi al provvedimento emesso in prima fase dal giudice dell'esecuzione, con particolare riferimento all'enucleazione dei reati di cui all'art. 321 cod. pen. i quali non era ammessa la confisca regolata dall'art. 240-bis cod. pen., con la conseguente individuazione dell'oggetto della relativa confisca da determinarsi ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., e con il riferimento al profitto occasionale derivato dagli altri reati, secondo le scansioni logiche già richiamate, conducenti all'esclusione in concreto della presunzione di accumulazione illecita di ricchezza. E, nell'opposizione, si era evidenziato che - anche a voler ritenere applicabile l'art. 240-bis cod. pen. - la polizia giudiziaria non aveva verificato la consistenza economica e le provviste finanziarie di ciascun acquirente in rapporto alla data di ciascun acquisto, essendo assodato che la verifica della sproporzione andava compiuta con riguardo al momento di ciascun acquisto. Si era, sotto altro aspetto, sottolineata l'estraneità della sfera di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) al processo di merito, i cui beni mobili e immobili e la società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati oggetto di confisca sulla base del solo rilievo che ella, fra il 2011 e il 2019, non aveva percepito reddito o ne aveva percepito in quantità del tutto sproporzionata ai beni a lei intestati, con conseguente prospettazione dell'avvenuto acquisto dei medesimi con risorse del suddetto padre o del marito [OSCURATO:PERSONA], senza che la pubblica accusa avesse assolto all'onere di dimostrazione della divergenza tra intestazione formale e disponibilità reale dei beni stessi, attestandosi sulla supposizione - di segno alternativo - dell'individuazione dei soggetti effettivi proprietari, o Abbate o Tel esco. Medesima carenza si era prospettata anche in ordine alle società, in liquidazione o attive, ritenute come di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali si era dedotta, in particolare, la non assoggettabilità a confisca allargata della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., effettivamente - non fittiziamente - gestita da [OSCURATO:PERSONA], fratello di Salvatore, soggetto peraltro non condannato in relazione al reato ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo H), reato comunque non produttivo di profitti illeciti, né citato e nemmeno intervenuto in questo procedimento, mentre per il resto il suo coinvolgimento riguardava tutti reati di cui all'art. 321 cod. pen. per i quali era prevista la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen. 2.1. Posta questa base, il ricorrente lamenta: la lettura travisante data dal giudice dell'esecuzione ai rilievi ora richiamati e la fallacia delle argomentazioni adottare per escludere la prospettazione che le confische avrebbero dovuto essere eseguite soltanto nei limiti fissati dagli artt. 322-ter cod. pen., per i reati di corruzione, e 644, sesto comma, e 648-quater cod. pen., per gli altri reati, considerata la loro complessiva occasionalità; con riferimento al requisito della sproporzione tra reddito e patrimonio, l'erronea perpetuazione del mancato raffronto del valore del reddito e delle attività economiche nel momento dei singoli acquisti con il valore dei beni di volta in volta acquisiti, con la conseguente impossibilità di individuare il rapporto di congruità — o meno — della corrispondente operazione, in relazione al singolo acquisto; l'omessa effettuazione dell'accertamento rigoroso del valore dei cespiti, essendosi presa a base della verifica la stima dei valori provvisori formulata dalla polizia giudiziaria, senza considerare che l'accesso al rito di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. non aveva certo comportato la rinuncia da parte dell'imputato al riscontro puntuale del requisito della sproporzione alla base della confisca allargata, sicché limitarsi alle indicazioni provenienti dalle intercettazioni telefoniche, con il riferimento anche ai viaggi all'estero e all'acquisto di autovetture di pregio da parte dell'interessato, non ha fornito al giudice dell'esecuzione una base idonea all'integrazione dell'accertamento rigoroso della sproporzione richiesto. 2.2. In ordine, poi, ai beni confiscati in danno della figlia del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), la semplice lettura dell'ordinanza evidenzia, per la difesa, la violazione di legge e la manifesta illogicità della sua motivazione: in primo luogo, è emersa la nullità determinata dalla difformità fra la richiesta del Pubblico ministero, basata sulla disponibilità effettiva dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], e l'iter giustificativo del provvedimento, basato sull'effettiva disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto completamente estraneo al procedimento; prospettazione, quest'ultima, che ha contraddetto il presupposto della confisca allargata, ossia l'essere i beni ablati nella disponibilità effettiva del condannato. 2.3. Il ricorrente lamenta anche la violazione del criterio della ragionevolezza temporale con riguardo alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA].: impregiudicati i rilievi svolti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'acquisto della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] rimonta all'anno 2007 e, quindi, esula di gran lunga dall'arco temporale dei reati ascritti al ricorrente, circoscritto dal 2015 al 2019, tanto più che il reato in cui la società è risultata coinvolta, quello di cui al capo C), è di corruzione ex art. 321 cod. pen., fattispecie per la quale è esclusa la confisca ex art. 240-bis cod. pen. Nello stesso tempo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la risalente epoca di acquisto della società quale dato dimostrativo della manifesta illogicità della conclusione inerente all'affermata interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] mediante la valutazione dei dati, anche captativi, acquisiti quindici anni dopo e, ciò nonostante, reputati gravemente indizianti dell'interposizione. 2.4. Infine, si deduce l'assenza totale di motivazione in merito alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per un verso, e della somma di euro 4.649.780,00 rinvenuta presso l'abitazione della suocera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, cespiti in relazione ai quali si era specificamente argomentato nell'atto di opposizione. 2.4.1. In ordine alla società, amministrata dal fratello del condannato, [OSCURATO:PERSONA], si era sottolineata l'inconcludenza degli argomenti spesi nel provvedimento opposto per ritenere il bene nell'effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche per l'insussistenza del presupposto della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., a concorso necessario. 2.4.2. Quanto alla suddetta somma, rinvenuta nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e riferita a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di alcune intercettazioni, si era segnalata la mancanza di accertamento del delitto presupposto dell'ipotizzato autoriciclaggio, così come si era sottolineata l'impossibilità di considerare tali i delitti di corruzione, il cui profitto illecito era stato specificamente enucleato per ciascuna fattispecie, e si era dedotta l'assenza di connessione con i reati di intestazione fittizia, improduttivi di profitti illeciti, e con il reato di usura sub U1), per il quale era stata già disposta la confisca. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del provvedimento e affidando impugnazione a un unico motivo con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'iter seguito dal giudice dell'esecuzione per confiscare la [OSCURATO:SOCIETA]. e i beni mobili e immobili di proprietà della ricorrente, terza estranea al reato. Anche questo atto segnala che il sequestro preventivo era stato disposto sul presupposto che tutti i predetti beni fossero riferibili a [OSCURATO:PERSONA], imputato nel corrispondente procedimento penale; però, a fronte dei rilievi sviluppati dalla difesa, il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione ha confermato l'estensione della confisca allargata ai beni della ricorrente adducendo l'acquisto dei medesimi con risorse provenienti o dal padre [OSCURATO:PERSONA] oppure dal marito [OSCURATO:PERSONA], senza un supporto giustificativo connotato da elementi fattuali gravi, precisi e concordanti nel senso addotto, non avendo la pubblica accusa assolto all'onere posto a suo carico di dimostrare la divergenza fra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva dei cespiti in questione: le intercettazioni citate, infatti, sono state ritenute dimostrative dell'acquisto dei beni con risorse provenienti, alternativamente, dal padre della ricorrente o dalla persona del di lei merito, [OSCURATO:PERSONA], il quale però era soggetto estraneo alla richiesta del Pubblico ministero. Tale rilievo è, per la difesa, determinante, a nulla rilevando che, per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato riconosciuto responsabile di reati astrattamente idonei a giustificare la confisca allargata, viziando - l'indicazione della titolarità effettiva in modo alternativo - il percorso argomentativo anche sotto il profilo logico per la sua contraddittorietà, dal momento che, come del resto lo stesso provvedimento ha precisato in premessa, per addivenirsi alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., avrebbe dovuto accertarsi in termini sufficientemente convergenti la divergenza fra situazione proprietaria formale e situazione proprietaria sostanziale, non essendo stato il punto accertato in modo univoco. Inoltre, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata si è concentrata sulle ragioni per le quali le quote e i beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. andavano riferiti a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA], invece che alla titolarità effettiva della ricorrente, ma ha omesso completamente di spiegare le ragioni per le quali anche tutti gli altri beni immobili - in particolare, l'appartamento di Cercola e quello di Napoli, mobili e i conti correnti, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) - dovessero ritenersi nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], con atto dei suoi difensori, ha impugnato l'ordinanza del 6 dicembre 2022 chiedendone l'annullamento per due motivi. 4.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione degli artt. 262, 666, 667 cod. proc. pen., per l'inammissibilità dell'originario incidente di esecuzione chiesto dal Pubblico ministero il 16.03.2022, con provvedimento del giudice dell'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., inammissibilità della conseguente impugnazione, erroneamente qualificata come atto di opposizione avverso le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione il 27 giugno 2022 e il 6 luglio 2022, e nullità assoluta dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli atti successivi, sino all'ordinanza qui direttamente impugnata. Il ricorrente ha sottolineato che la già citata sentenza del 29 luglio 2021, emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. aveva disposto a suo carico la sola confisca della somma di euro 331.568,64 e la sentenza di legittimità seguita (Sez. 6, n. 5287 del 2022) aveva precisato che la confisca non avrebbe potuto eseguita se non fino a concorrenza del suddetto importo; sicché, passata in giudicato quella sentenza il 25.01.2022, si era cristallizzato il suo diritto alla restituzione dei beni residui in sequestro; a questo punto il Pubblico ministero non aveva restituito i beni, ma aveva instaurato un inammissibile incidente di esecuzione chiedendone la confisca in relazione alla posizione del medesimo [OSCURATO:PERSONA]; pertanto il provvedimento di restituzione del 27.06.2022 non avrebbe potuto non considerarsi meramente dichiarativo del diritto alla restituzione già maturato in precedenza, sicché tale restituzione avrebbe dovuto eseguirsi al più tardi entro il 6.07.2022; anche il successivo provvedimento di sospensione dell'esecuzione seguito al ricorso per cassazione del Pubblico ministero non avrebbe potuto dispiegare alcuna efficacia sospensiva; la susseguente qualificazione del ricorso come opposizione operata dall'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Corte di cassazione aveva espressamente rivestito natura soltanto amministrativa, senza vincolo per il giudice del merito; inopinatamente, quindi, il giudice dell'esecuzione, dopo aver revocato la sospensione dell'esecuzione, aveva trattato all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche l'impugnazione del Pubblico ministero, senza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato avvisato o fosse presente. Stante tale excursus, la difesa del ricorrente sostiene l'inammissibilità dell'originario incidente di esecuzione, in considerazione del richiamato giudicato scaturente dalla sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., resa irrevocabile dalla susseguente decisione di legittimità sopra indicata: a fronte di tale giudicato il Pubblico ministero non avrebbe potuto limitarsi a preannunciare un non richiesto parere negativo e a incardinare un incidente di esecuzione sulla materia già definita; il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza camerale e con provvedimento del 12.04.2022 aveva esteso la confisca a tutti i beni di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa aveva, a sua volta, proposto opposizione, per avere il provvedimento suddetto travalicato il giudicato e introdotto la prospettiva della confisca ex art. 240-bis cod. pen. in relazione a reati per i quali era prevista la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen.; all'esito del giudizio di opposizione, trattato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] congiuntamente con l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione aveva emesso l'ordinanza del 27 giugno 2022 con cui aveva disposto la restituzione di tutti i beni diversi da quelli per i quali era stata disposto confisca, ivi inclusa la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il ricorso avverso questo provvedimento, per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto considerarsi inammissibile e la qualificazione come opposizione operata successivamente era da ritenersi erronea, in quanto era stata indotta dal testo del ricorso che aveva dedotto essere stato emesso un provvedimento unico all'esito di incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., laddove per [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento era stato già emesso il 12.04.2022, di guisa che giammai il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto trattare, nuovamente nel merito, l'impugnazione del Pubblico ministero, come invece ha fatto, con conseguente abnormità del provvedimento sortito, laddove il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rimettere gli atti nuovamente alla Corte di cassazione oppure dichiarare inammissibile l'opposizione. Inoltre, in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione non ha rilevato che l'avviso del 10 ottobre 2022 era stato notificato tardivamente, ossia il 12.10.2022, a [OSCURATO:PERSONA], senza che questi fosse presente o fosse stato avvisato che sarebbe stata trattata in quella sede l'impugnazione del Pubblico ministero relativa alla sua posizione, con conseguente nullità assoluta e insanabile del procedimento. 4.2. Con il secondo motivo vengono prospettati l'inosservanza dell'art. 322- ter cod. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in ordine alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente [OSCURATO:PERSONA] quale socio unico. A sostegno della doglianza il ricorrente ha svolto le osservazioni articolate sul tema dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ivi inclusa l'evidenziazione dell'impiego non consentito dello strumento della confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. e del rilevantissimo iato temporale intercorso fra l'epoca di acquisto delle quote della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2007 e l'epoca - collocata fra il 2015 e il 2019 - di commissione dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano visto applicarsi la rispettiva pena con la citata sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.: addurre a dimostrazione dell'intestazione fittizia conversazioni intercettate nel 2021 e un'annotazione di polizia giudiziaria di pari data aveva indotto il giudice dell'esecuzione a utilizzare elementi maturati circa quindici anni dopo il fatto da provare, senza l'osservanza del criterio imprescindibile della ragionevolezza temporale. Infine, la difesa censura l'affermazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso il vincolo del giudicato in ordine al limite alla confisca del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fissato nell'indicata sentenza di patteggiamento. 5. Il Procuratore generale ha chiesto respingersi il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento dell'ordinanza impugnata, quanto alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con rigetto nel resto, nonché l'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il corrispondente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, quanto alla confisca dei beni diversi dalla Cry s.r.I., con rigetto nel resto.6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una memoria di replica riprendendo i temi svolti con l'impugnazione, sottolineando l'impossibilità di limitare l'annullamento del provvedimento impugnato alla statuizione presa in considerazione dall'Autorità requirente e, in particolare, ribadendo l'impossibilità di sorreggere la confisca allargata sulla base del duplice titolo addotto dal giudice dell'esecuzione, nel senso che i reati di cui all'art. 321 cod. pen. non avrebbero potuto essere considerati per l'ablazione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con l'effetto che per i reati invece suscettibili in punto di principio di essere considerati come idonea spia per la confisca allargata sarebbe stato necessario, esclusivamente alla stregua di quelle fattispecie, valutare l'incremento marginale del patrimonio del condannato rispetto alla verifica della sproporzione fra redditi e attività economiche lecite e acquisti avvenuti nel periodo esaminato. La difesa ribadisce, poi, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto, esorbitando da esso, dello spettro accertativo scaturente dalla sentenza di patteggiamento, richiama le altre doglianze e ricorda le poste, ivi incluso il numerano rinvenuto nella casa della suocera, per le quali il provvedimento impugnato non ha svolto alcuna analisi. 7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha replicato con memoria alla requisitoria del Procuratore generale dissentendo dalla sua analisi nella parte in cui ha ritenuto non censurabile il discorso giustificativo dell'ordinanza impugnata supponendo che la ricorrente abbia ammesso che i beni oggetto di ablazione fossero nella titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], mentre si è criticato - in quanto contraddittorio e di senso inammissibilmente alternativo - il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sull'argomento. 8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato memoria con la quale, anche in replica alle deduzioni svolte dal Procuratore generale, ribadisce che la sentenza di applicazione della pena concordata non aveva riguardato, per il ricorrente, il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. afferente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e si era per lui materializzata la sola confisca ex art. 322-ter cod. pen.; la nuova confisca in suo danno si era, pertanto, risolta in una sorta di revocazione del giudicato afferente alla propria posizione, all'esito, peraltro, del procedimento nullo e con atto conclusivo abnorme già stigmatizzato con l'impugnazione. Il ricorrente, poi, riprende e sviluppa anche le osservazioni inerenti al secondo motivo del suo ricorso, segnalando come siano stati violati i criteri regolatori della retta confisca allagata, massimamente quello relativo alla ragionevolezza temporale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le impugnazioni dei ricorrenti vanno accolte, sia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sia - in parte - quanto alle posizioni di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, occorre rilevare l'emersa carenza di interesse derivante dalla posizione da lui assunta con riferimento a due cespiti, costituiti dalle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, rileva prendere atto che il ricorrente, nel contrastare l'esito del complessivo ragionamento, non ha svolto deduzioni finalizzate in modo univoco a rivendicare la sua effettiva titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la cui non assoggettabilità a confisca allargata è stata da lui ricollegata alla gestione effettiva e non fittizia di [OSCURATO:PERSONA], fratello del condannato, unico socio di tale persona giuridica e soggetto non condannato in relazione al reato ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo H), non presente nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA] ha, nella stessa prospettiva, svolto contestazioni relative all'assoggettabilità a confisca dell'altra società, avente denominazione simile alla precedente, ma da essa distinta, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, oltre a dedurre la carenza dei requisiti oggettivi, per un verso, ha lasciato impregiudicate le ragioni dedotte dal titolare formale di tale società, ossia [OSCURATO:PERSONA], e, di più, ha, per altro verso, contestato apertamente l'approdo raggiunto nell'ordinanza impugnata, deducendo la manifesta illogicità del ragionamento volto a considerare la sussistenza dell'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione della titolarità delle relative quote sociali. In via speculare, poi, [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato l'effettività della titolarità in capo a sé di tale società reagendo con l'impugnazione, connotata da motivi processuali e sostanziali, alla disposizione di confisca esitata dal provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione. Deve considerarsi, dunque, che, al di là delle ulteriori articolazioni argomentative, [OSCURATO:PERSONA] ha impostato la sua impugnazione non contrastando la titolarità effettiva delle suddette società in capo, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], di guisa che il suo ricorso risulta contestativo della fittizietà delle acquisizioni da parte dei due congiunti delle relative quote sociali. Tali rilievo ha effetti per la posizione del ricorrente: soltanto il terzo, e non il condannato, ha titolo a rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv. 253180 - 01); ove, infatti, il destinatario della misura reale non revochi in contestazione l'effettività dell'appartenenza del bene ablato all'altrui patrimonio, spetta solo al terzo la legittimazione a rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca, dimostrando in tal guisa l'eventuale sussistenza della lesione di cui il ricorrente si è fatto portavoce senza aver adeguatamente dedotto di possederne concreto interesse. Per un verso - e ciò vale per la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. - si considera che in tema di impugnazione avverso misure ablative si profila inammissibile, per difetto di interesse, quella del destinatario di essa avverso il provvedimento di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando questi abbia assunto una posizione processuale adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendo in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 - 01). Per altro verso e più in generale, va rimarcato - con rilievo pure per la confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. - che, anche con specifico riferimento alla confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., l'imputato (durante il processo) e il condannato (dopo il suo esito), nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma, non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, quanto volte - ove egli non abbia assunto una posizione oppositiva all'effettività di tale intestazione e, quindi, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione - non sia nelle condizioni di ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (sull'argomento v. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01). Valutando alla stregua dei richiamati principi di diritto le deduzioni contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle due società indicate, deve pertanto concludersi che, essendo esse fondate o, comunque, modellate sulla titolarità effettiva, rispettivamente, in capo ai due soggetti terzi sopra identificati, la sua impugnazione si rivela inammissibile, in quanto priva di interesse, competendo a [OSCURATO:PERSONA] - che in questa sede si è attivato in tale senso - la deduzione delle ragioni inerenti alla tutela della sua posizione in merito alla proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in punto di legittima acquisizione del cespite, oltre che di assenza della sua fittizia intestazione - nonché a [OSCURATO:PERSONA] (in sede separata, ove ne avrà interesse, non avendolo fatto in questa sede) la deduzione di quelle afferenti alla tutela della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Non può, poi, considerarsi fondato il primo motivo, quello contenente le censure di natura processuale, formulato da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Per quanto qui rileva, il giudice dell'esecuzione - valutando l'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso la statuizione di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] - ha dato per presupposto che nel provvedimento opposto si era differenziata, sulla base dell'annotazione della polizia giudiziaria del 10.02.2021, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a cui tale fonte aveva fatto esplicito riferimento come proprietà riconducibile in via di fatto a [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicata quale bene riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto approdo è stato, tuttavia, rimeditato all'esito dell'opposizione, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che nella medesima annotazione risultava chiarito che le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. erano state acquistate contro il prezzo di euro 100.000,00 nell'anno 2007, con esborso ritenuto da farsi risalire a [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che le entrate economiche di [OSCURATO:PERSONA] erano da considerarsi a malapena bastevoli per il sostentamento di una famiglia media residente in Campania, ma non ad assicurare anche quell'acquisizione patrimoniale. A tale dato è stato aggiunto il rilievo scaturente dalla nota della Guardia di Finanza prodotta all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente gli esiti parziali delle copie forensi del contenuto dei telefoni cellulari sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e ad Abbate, contenuto nel cui ambito la conversazione WhatsApp del 23.02.2021 è stata interpretata in guisa tale da trarne elementi assolutamente univoci nel senso della titolarità effettiva della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, il giudice dell'esecuzione ha richiamato il suo precedente decreto del 12.04.2022 con cui era stata già disattesa l'eccezione di giudicato basata sull'argomento che la sentenza di applicazione della pena concordata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca di determinati beni, ma non della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la confisca da disporre in questa sede avveniva in ragione della certa e non contestabile riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di quella società, sicché il giudicato formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non veniva in rilievo, essendo emerso che il bene apparteneva, non a lui, ma al suddetto [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, nel citato decreto - si annota nel provvedimento impugnato - già si erano enucleati gli elementi di fatto idonei a far ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse uno schermo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ,y anche attraverso il quale il medesimo aveva perseguito le sue finalità illecite, con l'effetto che l'elemento di segno diverso valorizzato nell'ordinanza opposta è stato, alfine, ritenuto di carattere marginale, sostanzialmente frutto di un errore di trascrizione e, conclusivamente, non determinante rispetto agli altri dati pure esposti, reputati di peso senz'altro preminente e di univocità tale da orientare con certezza nel senso suindicato. Posto ciò, [OSCURATO:PERSONA], alla base della deduzione di abnormità del provvedimento impugnato, sostiene che per quanto concerne la sua posizione si era già in fase di opposizione, avendo ricevuto il decreto di rigetto dell'istanza di restituzione in data 12.04.2022: egli, quindi, configura la sua partecipazione al procedimento esitato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come momento del procedimento scaturente dalla sua opposizione al provvedimento di rigetto del 12.04.2022. Tuttavia, gli atti dallo stesso ricorrente prodotti evidenziano che l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (alla quale era seguita l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi era stato emesso il provvedimento del 27.06.2022) era stato emesso in data 1.04.2022, ossia ben prima dell'emissione del provvedimento di rigetto dei 12.04.2022, di guisa che è conseguente ritenere che la fase esitata con il provvedimento del 27.06.2022 non poteva avere ad oggetto alcuna opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma ineriva - come d'altronde il contenuto dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] enuncia - alla richiesta dal Pubblico ministero di confisca, fra gli altri, dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E il provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito la confisca dei beni ascrivibili alla sfera di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con disposizione di restituzione di questo bene a [OSCURATO:PERSONA], inserito fra quelli non interessati dall'autonoma confisca disposta con la sentenza di patteggiamento nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, avendo poi l'ufficio del Pubblico ministero proposto ricorso per cassazione anche avverso questo provvedimento del 27.06.2022, da ritenersi esitato dalla prima fase, da svolgersi ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (pure se in essa si era irritualmente anticipato il contraddittorio), conseguente è stata la qualificazione del mezzo esperito quale opposizione: fase poi definita con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata in questa sede. 3.2. In ordine alla deduzione della tardività dell'avviso relativo all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dedotto dalla difesa come notificato il 12.10.2022 a [OSCURATO:PERSONA] e senza che questi fosse presente o fosse stato avvisato che sarebbe stata trattata in quella sede l'impugnazione del Pubblico ministero relativa alla sua posizione, la consultazione degli atti - imposta dalla natura della doglianza - non conforta la tesi del ricorrente, anche in relazione alla puntualizzazione della data dell'udienza, più volte indicata dalla difesa in quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stato trattato il procedimento. Per lo scrutinio dell'opposizione proposta dal Pubblico ministero il Tribunale aveva effettivamente fissato l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inviando i relativi avvisi a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi difensori il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel testo dell'avviso si faceva riferimento espresso all'oggetto della trattazione, inerente al procedimento per il quale la Corte di cassazione aveva disposto la qualificazione. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'avviso in questione soltanto il 12.10.2022, senza tuttavia considerare la posizione assunta all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infatti, nel corso di tale udienza i difensori di [OSCURATO:PERSONA], entrambi presenti, dimostrando di aver avuto già concreta conoscenza della fissazione del procedimento inerente alla posizione [OSCURATO:PERSONA] alla successiva data del 21.10.2022, avevano chiesto, in "comune accordo" con le altre parti, di trattare in quella sede anche l'opposizione fissata per il 21.10.2022, relativa all'incidente di esecuzione afferente alla posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA]: e il giudice procedente aveva accolto l'istanza disponendo in conformità ad essa. È, di conseguenza, evidente che, dopo aver promosso e conseguito l'anticipazione dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] non abbia fondato titolo a dolersi della dedotta tardività dell'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. D'altro canto, è indubbio che il ricorrente non abbia dedotto di avere in qualche modo eccepito innanzi al giudice dell'esecuzione la tardività dell'avviso poi prospettata in questa sede. E va in ogni caso rilevato che, in tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione, sicché essa, se non è eccepita in udienza dal difensore, è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942 - 01; Sez. 5, n. 48423 del 14/10/2014, Saracino, Rv. 261970 - 01). Pertanto, essendo mancata la deduzione di una tempestiva eccezione ed essendo, al contrario, emerse le evidenze procedimentali suindicate, militanti nel senso dell'effettiva conoscenza e della piena partecipazione al procedimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi difensori, la censura analizzata va ritenuta priva di fondamento. 3.3. Va parimenti disattesa l'eccezione di giudicato formulata sempre da [OSCURATO:PERSONA]. È vero che questi si è visto confiscare i beni in sequestro direttamente all'esito della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29.07.2021, ai sensi dell'art. 322-ter cod. proc. pen., come ha precisato la motivazione della sentenza, indicando in almeno euro 331.568,64 il profitto conseguito dall'imputato in dipendenza dei reati a lui ascritti, fino alla concorrenza con tale valore dovendo intendersi emessa la misura ablativa, come ha poi ribadito la sentenza di legittimità (Sez. 6, n. 5527 del 25/01/2022) che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione patteggiata proposto dall'imputato. È del pari certo, però, che il titolo azionato in questo procedimento dal Pubblico ministero e accolto dal giudice dell'esecuzione è diverso, siccome esso concerne la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., nel caso di [OSCURATO:PERSONA] (non dei cespiti rientranti - nella prospettazione del richiedente - nell'effettiva titolarità di quest'ultimo, bensì) dei beni affermati come rientranti, per interposta persona, nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, quindi, di un titolo che è stato correttamente ritenuto del tutto distinto e - siccome non risultante aver formato oggetto di diverso e pregresso procedimento, cognitivo o esecutivo, in particolare di quello esitato dalla menzionata sentenza di applicazione della pena concordata - non coperto dal giudicato invocato da [OSCURATO:PERSONA]. In tema di divieto di bis in idem nei procedimenti aventi ad oggetto misure ablative, invero, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare la corrispondente preclusione processuale, a condizione che sussista l'identità dei soggetti, l'identità del compendio probatorio e l'identità del thema decidendum con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso: orbene, tale complessiva identità non si è registrata nella verifica determinata dalla richiesta di confisca allargata formulata dal Pubblico ministero nel caso in esame, con riferimento al patrimonio dedotto come appartenente alla disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine ai cespiti ascrivibili alla titolarità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], impregiudicato naturalmente l'esito della verifica di merito. Anche questa doglianza risulta, quindi, infondata. 3.4. Deriva dalle considerazioni svolte la conseguenza che i morivi di natura processuale articolati da [OSCURATO:PERSONA] vanno, nel loto complesso, rigettati. 4. Il restante thema decidendum deve registrare la fondatezza delle doglianze articolate dai ricorrenti, nei limiti e per i profili di seguito specificati. Si constata che il giudice dell'esecuzione, ponendo al centro della sua analisi la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto effettivo titolare di tutti i beni ablati, ha valutato il rilievo sollevato dalla difesa, secondo cui la sentenza di condanna a carico del medesimo aveva escluso la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 17 cod. pen., con l'effetto che l'art. 240-bis cod. pen. essa non poteva sorreggere la confisca in relazione ai reati di corruzione imputati ai capi C), T), U), V), W), X) e Y), per i quali il provvedimento ablativo avrebbe potuto essere disposto soltanto ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., mentre per gli altri reati il provvedimento ablativo non poteva essere sorretto dall'art. 240-bis cit., bensì avrebbe dovuto rinvenire la sua base nel disposto degli artt. 648-ter e 644, sesto comma, cod. pen., norme che circoscrivevano l'oggetto della confisca al solo profitto di ciascun reato. Tuttavia ha ritenuto l'infondatezza di questa prospettazione, in quanto l'istituto a cui si era fatto ricorso nel caso di specie era quello della confisca allargata, la quale ha come suo connotato l'obiettivo di superare i limiti propri della tradizionale confisca, a meno di non voler interpretare il disposto dell'art. 240-bis cod. pen. in modo più restrittivo dell'omologa norma preesistente. A conforto di questa tesi il giudice dell'esecuzione ha osservato che anche la Corte costituzionale ha chiarito che la presunzione di origine illecita dei beni del soggetto condannato, anche a pena concordata fra le parti, si determina - non per effetto della mera sentenza di condanna, bensì - per l'accertamento, con onere probatorio a carico dell'accusa, della sproporzione, incongrua e significativa, fra i beni acquisiti e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato. È stata, pertanto, reputata priva di fondamento giuridico la prospettazione dell'opponente volta a quantificare l'esatta entità del profitto confiscabile in diretta derivazione causale dai reati contestati. Circa la verifica della sproporzione, il giudice dell'esecuzione ha escluso che gli accertamenti della polizia giudiziaria - pienamente utilizzabili e posti a base del provvedimento opposto - avessero operato il raffronto fra il patrimonio e i redditi di [OSCURATO:PERSONA] riferendosi esclusivamente al momento dell'esecuzione della misura, poiché la Guardia di Finanza, che aveva svolto le indagini, aveva ricostruito i redditi prodotti dal nucleo familiare del suddetto opponente dal 2005 al 2019, ampio arco di tempo nel corso del quale erano avvenuti gli acquisti dei beni poi ablati, considerando la quota di reddito necessaria per il sostentamento familiare e tenendo conto del tenore di vita dell'interessato, per concludere che le risorse residue relative alle singole annualità analizzate erano risultate sempre sproporzionate rispetto agli acquisti, senza alcuna deduzione difensiva di carattere avversativo. A specificazione di quanto già richiamato, è utile ricordare che il giudice dell'esecuzione, approfondendo il discorso, rispetto al provvedimento opposto, in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), ha individuato nel quadro captativo agli atti (in particolare, la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fra lo stesso Abbate e sua moglie Concetta) la prova della fittizietà della titolarità in capo alla medesima della [OSCURATO:SOCIETA]. e degli altri beni, specificando che, se era vero che la prima conversazione appariva riferire la proprietà dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], era pur vero che i beni non avrebbero potuto esserle restituiti dovendo invece essere confiscati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato, a sua volta, finanziato da [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato anche che nell'anno di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. il reddito di questi era stato pari a zero. 4.1. Posto quanto precede, il rilievo che la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata dal giudice dell'esecuzione esplicitamente fondata sul disposto dell'art. 240-bis cod. pen. fa conseguire la necessità di una puntualizzazione rispetto al novero dei reati ascritti al medesimo. Non si dubita che la confisca dei beni dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza (prevista dall'articolo 12- sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come successivamente modificato e alfine trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen.) possa essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede ordinariamente de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con susseguente procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585 - 01; v. anche Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01, per la precisazione che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, dato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di riesame da parte del giudice dell'esecuzione). È da ritenersi parimenti assodato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca in questione, come ora regolata dall'art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, sempre che rispetti il criterio di ragionevolezza temporale, fino alla pronuncia della sentenza per il reato spia, o i reati spia, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma che siano stati acquisiti con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01). Nel solco così tracciato, si deve prendere atto che alcuni fra i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ossia i reati di corruzione ex art. 321 cod. pen. (capi C, T, U, V, W X, Y), non avrebbero potuto essere posti a base della confisca allargata, dal momento che la disciplina della confisca di cui all'art. 12-sexies cit., poi 240-bis cod. pen., non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore stante la mancata inclusione, tra i reati indicati dalla norma, della previsione dell'art.321 cod. pen. (Sez. 6, n. 45102 del 26/05/2021, Tredicini, Rv. 282266 - 01; Sez. 1, n. 28011 del 31/05/2012, Acampora, Rv. 253392 - 01; si è anche notato che, pur potendo derivare dalla disamina sulla scelta normativa dubbi in merito a profili di irragionevolezza, stante l'inclusione tra i reati presupposto di fattispecie di minore gravità, quali i reati di cui agli artt. 322 e 319-quater cod. pen., non sarebbe, comunque, sollevabile la questione di legittimità costituzionale in quanto questa si risolverebbe nell'estensione in malam partem dell'ambito applicativo della misura ablativa ora prevista dall'art. 240 cod. pen.). Il rilievo, se non influenza, naturalmente, la giuridica possibilità di confisca dei beni del condannato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] degli altri reati per i quali sia dall'indicata norma consentita la confisca allargata - e ciò vale anche per quelle violazioni della legge penale in ordine alle quali sarebbe stata o sarebbe ammessa altra forma di confisca per titoli specifici (in particolare, ai sensi dell'art. 648-ter e dell'art. 644, sesto comma, cod. pen.), giacché tale ulteriore possibilità ablativa contemplata dall'ordinamento non riveste portata elidente quella azionabile in forza dell'art. 240-bis cit. - impone una riflessione ulteriore. Nella situazione data, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare il cumulo tout court dei mezzi di confisca, ma avrebbe dovuto enucleare per esplicito i reati accertati come commessi dal condannato e legittimanti la confisca allargata, per valutare - con precipuo riferimento agli stessi - la sussistenza e lo spessore delle condizioni legittimanti la misura ablativa in questione, in particolare i requisiti della sproporzione e della ragionevolezza temporale. Certo, si considera che, nella prospettiva della confisca definita estesa o allargata, ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei reati spia, dovendosi avere riguardo essenzialmente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 - 01). Tuttavia, la precisa cernita dei reati idonei a sorreggere tale forma di confisca sarebbe stata e resta necessaria, ove si consideri che - scorrendo il catalogo delle imputazioni residue - si trae che la loro consumazione, per come contestata e ritenuta, si colloca negli anni dal 2014 in poi, con l'eccezione del titolo di reato di cui al capo M1), riferito al periodo dal 22.02.2013 al 21.12.2015. Questa notazione rende fondata la doglianza del ricorrente nella parte in cui sottende la mancata fissazione nel provvedimento impugnato del periodo in cui, in corrispondenza con la commissione dei reati, si è verificata la prima delle condizioni alla cui stregua, una volta assodata la riferibilità degli illeciti al condannato, avrebbe dovuto e deve svolgersi il giudizio sulla sproporzione tra i redditi dichiarati e/o l'attività economica lecita svolta, da un lato, e il valore dei cespiti acquisiti, dall'altro. La definizione dell'indicata periodizzazione era ed è necessaria per assicurare il rispetto nel procedimento ablativo della necessaria correlazione temporale tra l'epoca del commesso reato o, come nel presente caso, dei commessi reati, e l'epoca di acquisto del bene o, come nel presente caso, di acquisto di ciascuno dei cespiti coinvolti. Si è già segnalata l'esigenza che, in materia di confisca allargata, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata vada circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo estraneo - in particolare, quando esso risulti eccessivamente antecedente - alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 - 01). L'enucleazione di tale esigenza risulta consentanea alle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale allorquando ha affermato che, in relazione al catalogo di reati legittimante la confisca estesa o allargata, rispetto ai quali si rende razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura, la stessa presunzione resta circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia, con la specificazione che, nell'ottica di valorizzazione della ratio legis, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza (Corte cost. n. 33 del 2018). L'analisi compiuta nel provvedimento impugnato ha trascurato questo non secondario profilo essendosi riferita alla verifica e al recepimento delle valutazione di proporzione/sproporzione fra redditi e attività lecita del condannato nel periodo dal 2004 al 2019, da un lato, e le acquisizioni patrimoniali operate in via diretta o per ritenuta interposta persona, dall'altro, senza un'adeguata disamina dell'inerenza dell'analisi stessa al criterio di ragionevolezza temporale, rispetto alla commissione dei reati spia, sopra indicato. Sotto altro, ma connesso, aspetto, posto che, per l'applicazione della confisca di cui si tratta, i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi - come non nega il giudice dell'esecuzione - nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (potendo, in questa analisi, i saldi negativi di un anno essere riportati tra le passività delle annualità successive, non per effetto di mero trascinamento, ma solo dopo una specifica valutazione del loro concreto impatto su tali successive annualità: Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 10), occorre rilevare che la mancata fissazione in modo motivato dell'arco temporale di riferimento della persistenza della presunzione di illecita accumulazione ha finito per ripercuotersi sull'adeguatezza del discorso giustificativo inerente alla corrispondente verifica. Ciò si rileva senza sottacere l'ulteriore considerazione secondo cui, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, l'asseverazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa il fatto che la Guardia di Finanza aveva compiuto il raffronto anno per anno fra le contrapposte entità da comparare si è risolta in un richiamo generale che - in carenza di analitici riferimenti, non presenti nemmeno nel provvedimento opposto del 27.06.2022, a cui il giudice dell'esecuzione ha istituito il collegamento per relationem - appare essersi esaurito in un assunto semplificatorio, tale da incrinare nello stesso decisivo snodo il percorso a rgomentativo. Pertanto, pur muovendosi nell'alveo del condivisibile principio di diritto in base a cui, in tema di confisca allargata, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ciò tuttavia esige pur sempre che la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le deduzioni difensive di segno contrario (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. Arcuri, Rv. 282407 - 02). Per i profili considerati la motivazione - in ordine alla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], esclusa per la posizione stessa la considerazione dei due cespiti per cui l'impugnazione è ritenuta inammissibile - si è rivelata carente, con la conseguente necessità di annullare la stessa e disporre un nuovo giudizio volto a colmare la lacuna emersa, assorbite le ulteriori questioni inerenti a ulteriori, singoli cespiti. 4.2. Le considerazioni svolte appaiono rilevanti anche per lo scrutinio della restante parte (rispetto a quella trattata e disattesa) dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel rivendicare l'effettività della titolarità da parte sua delle quote del capitale della ABBA Immobiliare s.r.I., il ricorrente ha evidenziato la collocazione temporale molto risalente del suo acquisto, avvenuto nell'anno 2007, in segnalata tangibile distonia rispetto al tempo dei commessi reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], dedotto proprietario effettivo delle quote stesse, nonché in corrispondente discrasia diacronica con gli elementi di prova di matrice captativa esposti nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], senza sottovalutare in alcun modo lo spessore argomentativo degli indicatori che, in uno allo stretto legame parentale, il giudice dell'esecuzione ha evidenziati per sostenere la conclusione del carattere fittizio dell'intestazione delle quote societarie in esame, pur se risalente al 2007, osserva che occorre muovere dal principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies cit., ora 240-bis cod. pen., non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In questo caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, nonché l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. Pertanto, in corrispondenza con tale dialettica deduttiva e probatoria, il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo - non soltanto circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche - elementi fattuali che si connotino per gravità, precisione e concordanza, tali da costituire la prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406 - 01; Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711 - 01). Nella chiarita prospettiva, la carenza giustificativa in punto di fissazione dell'arco di ragionevolezza temporale fra la presunzione di illecita accumulazione e i vari acquisti ascritti alla sfera di [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso l'acquisto delle quote della società suindicata, avvenuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 per l'importo di euro 100.000,00, non consente di ritenere incensurabile l'approdo che ha ritenuto acclarata l'interposizione di natura fittizia del suddetto [OSCURATO:PERSONA], non potendo dirsi ancora acclarata l'estensione a ritroso della propedeutica correlazione temporale all'anno 2007 (e, con essa, l'emersione della rilevanza ai fini ablativi dell'addotta interposizione). Tale rilievo determina la conseguente necessità dell'annullamento della corrispondente statuizione con rinvio per nuovo giudizio sul corrispondente punto. 4.3. Le riflessioni già esposte devono coerentemente riproporsi per quanto concerne l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Oltre ai riflessi che la verifica della ragionevolezza temporale fra i reati suscettibili di innescare la confisca allargata ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e i beni intestati alla di lui figlia [OSCURATO:PERSONA] (nata il 1991), si rileva l'ulteriore elemento di crisi costituito dalla considerazione indifferenziata svolta dal giudice dell'esecuzione relativamente all'individuazione del soggetto effettivamente proprietario, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA]. formalmente a lei intestata. Gli elementi di prova valutati, ossia quelli scaturenti dalle intercettazioni, hanno indotto il giudice dell'esecuzione a indicare, in via alternativa, uno dei soggetti fra il di lei padre [OSCURATO:PERSONA] e il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], non tenendo nel dovuto conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non è fra i soggetti partecipi a questo procedimento. L'introduzione, nell'attuale assetto del contraddittorio, dell'ipotesi ricostruttiva - alfine non esclusa, per quanto è dato evincere dal tessuto argomentativo del provvedimento (v. pag. 14) - in forza della quale anche a [OSCURATO:PERSONA], titolare effettivo dei beni in questione, i cespiti sarebbero stati sicuramente confiscati ex art. 240-bis cod. pen., in quanto egli era stato a sua volta condannato per reati idonei a legittimare la corrispondente confisca allargata, senza però che alcuna richiesta fosse stata formulata dal Pubblico ministero in merito al relativo thema decidendum e senza l'istituzione del contraddittorio con il soggetto in thesi ritenuto, sia pure in questa costruzione proposta in via alternativa, l'effettivo titolare dei cespiti, ha determinato l'avallo di un provvedimento ablativo di beni in relazione a cui il proprietario - in thesi, effettivo - non è stato chiamato a partecipare, mentre il proprietario dedotto soltanto formale, ossia [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta, per ciò solo, carente di interesse, ad onta del rilievo che la stessa, anche nell'articolazione dell'atto di impugnazione, pur criticando l'introduzione dello schema giustificativo con ipotesi alternative e contrapposte adottato dal giudice dell'esecuzione, non si profila aver rinunciato a far valere la sua pretesa restitutoria dei cespiti, anche e soprattutto di quelli ulteriori rispetto alle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. In ogni caso, la motivazione resa sul punto, non avendo recisamente scartato la riferita alternativa al cospetto di quella che ha prefigurato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] come persona fittiziamente interposta, in quanto priva di reddito, rispetto alle acquisizioni rientranti nella proprietà effettiva di [OSCURATO:PERSONA], si profila, nel suo complesso, perplessa e contraddittoria: e, come tale, essa è da ritenersi inidonea a sorreggere il provvedimento ablativo. Va aggiunto che, oltre all'oscitante passaggio argomentativo primariamente svolto in relazione alla titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. (a cui è stata riferita la prova captativa analizzata), l'attribuzione alla disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] del restante compendio di cespiti oggetto di confisca facenti capo alla titolarità (dedotta) formale di [OSCURATO:PERSONA] si profila affermata nell'ordinanza impugnata senza l'estrinsecazione di un discorso giustificativo specificamente diretto ad analizzare le vicende giuridiche di quegli altri beni, non apparendo bastevole al riguardo il richiamo dell'annotazione della Guardia di Finanza, che non risulta sviluppato con il necessario vaglio critico, in modo tale da rendere adeguato conto di tutti gli indicatori che, unitamente allo stretto legame familiare, rendessero chiara la natura fittizia delle rispettive intestazioni, sempre in relazione agli acquisiti avvenuti nel periodo per il quale si fosse stabilito sussistere la correlazione temporale con il novero dei reati, rilevanti ex art. 240-bis cod. pen., accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Queste considerazioni conducono all'annullamento integrale dell'ordinanza impugnata in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris